IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta
nei confronti della societa' cooperativa  «Progetto  Lavoro  societa'
cooperativa a responsabilita' limitata», con sede in  Roma  -  codice
fiscale 03626670610,  conclusa  in  data  16  febbraio  2018  con  la
proposta di scioglimento per atto dell'Autorita' ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che le evidenze ispettive hanno evidenziato sussistenza
di indizi di  spurieta'  dell'ente,  essendo  stata  ravvisata  dagli
ispettori una simulazione di  scambio  mutualistico  vista  la  breve
durata dei rapporti lavoro  che  inficerebbero  l'effettivita'  della
base  sociale  e  la  reale  partecipazione  dei  soci  alle   scelte
gestionali e al rischio di impresa; 
  Vista la nota ministeriale n. 92109 del 9 marzo 2018 con  la  quale
l'Autorita' di vigilanza ha comunicato  alla  cooperativa,  ai  sensi
dell'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  l'avvio   del
procedimento per l'adozione del  provvedimento  di  scioglimento  per
atto dell'Autorita', ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice
civile; 
  Visti gli atti dell'istruttoria del relativo procedimento  svoltosi
in contraddittorio con l'ente; 
  Considerato che il Comitato  centrale  per  le  cooperative,  nella
riunione del 17 gennaio 2019,  ha  espresso  in  merito  il  seguente
parere: «dall'istruttoria emergono una serie di indizi di spurieta'»,
tali da  far  ipotizzare,  appunto,  una  simulazione  dello  scambio
mutualistico da  parte  della  cooperativa  nei  confronti  dei  soci
lavoratori. Ci si riferisce all'ipotesi di  monocommittenza  (i);  ad
una presunta, inspiegabile disparita' di trattamento dei soci in sede
di applicazione del.piano di  crisi  aziendale  (ii);  alla  supposta
anomala  ed  eccessiva  variabilita'  della  compagine  sociale,  con
rapporti sociali  in  ipotesi  caratterizzati  da  durata  brevissima
(iii);  agli  ipotetici  disinteresse  e  disinformazione  dei   soci
rispetto alle scelte gestionali ed a rischi conseguenti  (iv).  Tutti
questi  elementi  -  in  ipotesi  idonei  alla  dimostrazione   della
spurieta' dell'ente - in realta'  paiono  essere  indubbiati,  seppur
parzialmente, dalle controdeduzioni difensive della cooperativa».  Si
afferma inoltre «con riferimento al punto in discussione  quanto  sia
evanescente il crinale che separa i concetti della spurieta'  di  una
cooperativa e la cattiva  gestione  della  stessa  soprattutto  nelle
cooperative  di  produzione  e  lavoro  e  si  sottolinea   come   la
mono-committenza non possa essere un indice assoluto di spurieta'  ma
occorre verificare la subordinazione della cooperativa commissionaria
al committente. Occorre, inoltre attenta analisi riferita ai  singoli
rapporti  di  lavoro.»   (...)   «Il   comitato   alla   luce   delle
considerazioni esposte  propone  all'ufficio  di  percorrere  la  via
dell'adozione del provvedimento commissariale»; 
  Preso atto che le suddette gravi irregolarita' concretano, in  ogni
caso, i presupposti che,  a  norma  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice  civile,  giustificano  l'adozione  del  decreto  di  gestione
commissariale da parte di questa Autorita' di vigilanza; 
  Vista la nota ministeriale n. 32520 del 6 febbraio  2019,  con  cui
questa Autorita' di vigilanza, alla  luce  del  parere  espresso  dal
Comitato centrale per le cooperative nella riunione  del  17  gennaio
2019,  ha  comunicato  alla  cooperativa  sopra  indicata,  ai  sensi
dell'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  l'avvio   del
procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento  di  gestione
commissariale  dell'ente  di  cui  trattasi,   ai   sensi   dell'art.
2545-sexiesdecies del codice civile affinche'  vengano  accertate  ed
eventualmente  sanate  le  irregolarita'  evidenziate  in   sede   di
ispezione   straordinaria:   1.   la   effettivita'   dello   scambio
mutualistico dell'ente con i soci; 2.  la  eventuale  sussistenza  di
subordinazione della cooperativa commissionaria  al  committente  nel
caso di persistenza della c.d. monocommittenza delle  commesse  della
cooperativa; 3. verifica in ordine alle conseguenze della durata  dei
rapporti di lavoro sulla effettivita'  della  base  sociale  e  sulla
reale partecipazione dei soci alle scelte gestionali e al rischio  di
impresa; 4. effettiva sussistenza della disparita' di trattamento tra
i soci, 4. regolarita' nell'applicazione della delibera del Piano  di
crisi aziendale  dell'ente;  6.  mancata  correttezza  dei  contratti
d'appalto stipulati dall'ente; 7. mancata corretta applicazione della
contrattazione collettiva ai rapporti di lavoro; 
  Viste le controdeduzioni della cooperativa  pervenute  in  data  21
febbraio 2019, con le quali la stessa  sostiene  l'insussistenza  dei
presupposti   per   l'adozione   del   provvedimento   di    gestione
commissariale in quanto le  irregolarita'  contestate  non  sarebbero
state effettivamente accertate, ma sarebbero  meramente  indiziare  e
quindi presunte; 
  Considerato  che  questa  Autorita'  di  vigilanza  considera   non
condivisibili le argomentazioni formulate  dalla  cooperativa  atteso
che le irregolarita' contestate sono state accertate dagli  ispettori
ministeriali in sede  di  ispezione  straordinaria,  in  qualita'  di
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; 
  Considerata, anche sulla base del parere del 17  gennaio  2019  del
Comitato centrale  per  le  cooperative,  maggiormente  opportuna  la
nomina  di  un  commissario  governativo  che   esamini   l'effettiva
sussistenza degli indizi di  spurieta'  dell'ente  rilevati  in  sede
ispettiva, piuttosto che  procedere  con  lo  scioglimento  per  atto
dell'Autorita'    della    cooperativa     ai     sensi     dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile, provvedimento sanzionatorio che
risulterebbe irreversibile per la cooperativa,  anche  e  soprattutto
per ragioni di salvaguardia del livello occupazionale della compagine
sociale dell'ente, che occupa stabilmente oltre 110 soci, che sarebbe
pregiudicata dalla piu' grave sanzione dello  scioglimento  per  atto
dell'Autorita' di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato, altresi', che la nomina di un commissario  governativo
appare nel caso di specie anche maggiormente opportuna atteso che  lo
stesso potra'  esaminare  l'effettiva  sussistenza  degli  indizi  di
spurieta' dell'ente rilevati in sede ispettiva, considerato anche che
l'ente, in sede di contraddittorio procedimentale, ha  dimostrato  di
voler  sanare  le  irregolarita'  gestionali   che   attualmente   la
connotano, ponendo le basi per una utile gestione commissariale; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990  e  garantita  la  piena  partecipazione   al   procedimento
amministrativo alla rappresentante legale dell'ente  ed  ai  soggetti
interessati; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative in data 17 aprile 2019; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Giuseppe Pisano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Progetto Lavoro societa' cooperativa  a  responsabilita'  limitata»,
con sede in Roma - codice fiscale 03626670610, costituita in data  21
maggio 2010, e' revocato.