(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Modalita'  di  trasmissione  al  Sistema  TS  dei  dati  delle  spese
  sanitarie da parte dei soggetti di cui al decreto 22 marzo 2019 del
  Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                               Indice 
 
    1. Introduzione 
    2. Soggetti e tipologie di prestazioni 
      2.1 Strutture sanitarie militari 
        2.1.1 Tipologie di prestazioni 
    3. Dati da trasmettere 
    4. Trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema  TS  da
parte delle strutture sanitarie militari 
      4.1 Censimento delle strutture sanitarie militari 
      4.2 Abilitazione e revoca al Servizio telematico 
      4.3 Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza 
      4.4 Servizi per la trasmissione telematica dei dati di spesa 
      4.5 Servizi di ricezione dei dati da parte del Sistema TS 
      4.6 Frequenza temporale  di  trasmissione  dei  dati  di  spesa
sanitaria 
 
1. Introduzione. 
 
    Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di
trasmissione telematica dei dati al Sistema TS dei dati  delle  spese
sanitarie da parte delle  strutture  sanitarie  militari  di  cui  al
decreto 22 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze. 
    I dati  trattati  sono  quelli  previsti  dal  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art.
3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che ne  stabilisce
anche le modalita' tecniche di utilizzo. 
    Di seguito sono descritti: 
      1) le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria  che
devono essere trasmessi; 
      2)  le  caratteristiche  del  servizio   telematico   messo   a
disposizione dal sistema TS per la trasmissione  dei  dati  di  spesa
sanitaria. 
    Le  specifiche  tecniche  dei  servizi  descritte  nel   presente
disciplinare   sono   disponibili   sul   sito   del    Sistema    TS
www.sistemats.it 
 
2. Soggetti e tipologie di prestazioni. 
 
2.1 Strutture sanitarie militari. 
    2.1.1 Tipologie di prestazioni 
    Per  ogni  fattura  ovvero  ricevuta  emessa  da  ogni  struttura
sanitaria militare, a seguito della presentazione del codice  fiscale
da parte del contribuente,  devono  essere  inviate  le  informazioni
riguardanti le seguenti tipologie: 
      ticket  (quota  fissa  e/o  differenza   con   il   prezzo   di
riferimento, franchigia, pronto soccorso e accesso diretto); 
      farmaco, anche omeopatico; 
      acquisto o affitto di dispositivo medico CE; 
      farmaco per uso veterinario; 
      spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter  pressorio
e  cardiaco,  test  per  glicemia,  colesterolo  e   trigliceridi   o
misurazione della pressione  sanguigna,  prestazione  previste  dalla
farmacia dei servizi e simili sanguigna; 
      spese  prestazioni  sanitarie  (escluse  quelle  di   chirurgia
estetica  e   di   medicina   estetica):   assistenza   specialistica
ambulatoriale; visita medica generica e specialistica  o  prestazioni
diagnostiche e strumentali;  prestazione  chirurgica;  certificazione
medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o
a degenza, al netto del comfort; 
      altre spese sostenute dai cittadini, non  comprese  nell'elenco
precedente. 
    Di seguito si riportano le  sole  codifiche  delle  tipologie  di
spesa sostenuta dal contribuente, secondo il formato  e  lo  standard
riportato nel capitolo 3 «Dati da Trasmettere». 
    
===================================================================
|   Nome    |                    Descrizione                      |
|   campo   |                                                     |
+===========+=====================================================+
|           | Il Campo assume i seguenti valori:                  |
|           | TK= Ticket (quota fissa e/o differenza con il       |
|           | prezzo di riferimento, franchigia, pronto soccorso  |
|           | e accesso diretto)                                  |
|           | FC= Farmaco, anche omeopatico                       |
|           | AD=Acquisto o affitto di dispositivo medico CE      |
|           | FV = Farmaco per uso veterinario                    |
|           | AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria,   |
|           | Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia,     |
| Tipologia | colesterolo e trigliceridi o misurazione della      |
| di spesa  | pressione sanguigna, prestazione previste dalla     |
|           | farmacia dei servizi e simili sanguigna             |
|           | SR= Spese prestazioni sanitarie (escluse quelle di  |
|           | chirurgia estetica e di medicina estetica):         |
|           | assistenza specialistica ambulatoriale; visita      |
|           | medica generica e specialistica o prestazioni       |
|           | diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; |
|           | certificazione medica; ricoveri ospedalieri         |
|           | ricollegabili ad interventi chirurgici o a          |
|           | degenza, al netto del comfort                       |
|           | AA= Altre spese                                     |
+-----------+-----------------------------------------------------+
    
3. Dati da trasmettere. 
 
    Ai fini del  presente  decreto  sono  in  carico  alle  strutture
sanitarie militari le attivita' di cui al capitolo 3 dell'Allegato  A
del Decreto 31/7/2015. 
 
4. Trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS da parte
  delle strutture sanitarie militari. 
 
    Il presente capitolo descrive le caratteristiche e  le  modalita'
di trasmissione  telematica  dei  dati  al  Sistema  TS  delle  spese
sanitarie/rimborsi di cui al presente decreto, da parte dei  soggetti
di cui al decreto 22 marzo 2019 del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. In particolare vengono descritti: 
      il censimento delle strutture e soggetti coinvolti; 
      l'abilitazione e revoca del servizio telematico; 
      le modalita' di trattamento dei dati; 
      i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati  di
spesa sanitaria; 
      la frequenza temporale per la trasmissione dei dati. 
    I paragrafi successivi relativi alle modalita' di censimento e di
abilitazioni  sono  riportati  ai  fini  dell'inserimento  di   nuove
strutture e nuovi soggetti. 
    Le  specifiche  tecniche  descritte  in  questo   capitolo   sono
disponibili sul sito internet del MEF  www.sistemats.it  in  un'aerea
dedicata. 
 
4.1 Censimento delle strutture sanitarie militari. 
    L'acquisizione dei dati di spesa sanitaria da parte  del  Sistema
TS prevede il censimento delle strutture militari ai sensi  dell'art.
4, comma 3 del decreto 22 marzo 2019  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
    Di seguito le informazioni che devono essere fornire: 
 
=====================================================================
|     Nome campo     |    Descrizione      |     Caratteristiche    |
+====================+=====================+========================+
|                    |Identificativo       |                        |
|Ente                |dell'ente militare   |      Obbligatorio      |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|                    |Identificativo del   |                        |
|Codice univoco      |presidio / ospedale  |                        |
|ufficio             |militare             |      Obbligatorio      |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|Codice fiscale      |Codice fiscale       |                        |
|struttura militare  |soggetto giuridico   |      Obbligatorio      |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|                    |                     |      Facoltativo       |
|                    |Codice fiscale       |(obbligatorio solo se la|
|                    |persona fisica       |   struttura invia in   |
|Codice fiscale      |deputata all'invio   |   proprio i dati di    |
|responsabile invio  |dei dati             |        spesa)          |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|Data di avvio del   |Data da cui la       |                        |
|servizio            |struttura e' attiva  |      Obbligatorio      |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|Denominazione della |Denominazione della  |                        |
|struttura           |struttura            |      Obbligatorio      |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|                    |Indirizzo della      |                        |
|Indirizzo           |struttura            |      Obbligatorio      |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|                    |Comune dove e'       |                        |
|Comune              |ubicata la struttura |      Obbligatorio      |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|                    |Provincia dove e'    |                        |
|Provincia           |ubicata la struttura |      Obbligatorio      |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|                    |Regione di ubicazione|                        |
|Regione             |della struttura      |      Obbligatorio      |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|                    |Indirizzo di posta   |                        |
|                    |elettronica          |   Utilizzabile nelle   |
|                    |certificata della    |  comunicazioni con il  |
|e-mail PEC          |struttura            |       Sistema TS       |
+--------------------+---------------------+------------------------+
 
    Le  modalita'  di  fornitura  dei  dati  sono   descritte   nelle
specifiche tecniche disponibili sul sito www.sistemats.it 
 
4.2 Abilitazione e revoca al Servizio telematico. 
    Il Sistema TS genera le credenziali di  accesso  al  sistema  per
ognuno dei soggetti censiti e correttamente identificati, secondo  le
medesime modalita' di cui di cui al capitolo 4.2 dell'Allegato A  del
decreto 31 luglio 2015. 
    In  particolare,  le  credenziali  sono  composte  da  un  codice
identificativo, una  parola  chiave  per  l'accesso  ai  servizi  del
sistema, un Pincode per la corretta identificazione  delle  strutture
abilitate. 
    Il Sistema TS prevede inoltre la possibilita'  di  utilizzare  la
TS-CNS, di cui al comma 15 dell'art. 11 del decreto-legge  31  maggio
2010, convertito con modificazioni dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, previa attivazione e registrazione della stessa. 
    L'abilitazione alla trasmissione dei  dati  di  cui  al  presente
decreto ha  effetto  dallo  stesso  giorno  lavorativo  del  rilascio
dell'attestazione e puo' essere revocata dal Sistema TS  in  caso  di
gravi o ripetute inadempienze agli obblighi  derivanti  dal  presente
decreto. 
    L'abilitazione  e'  revocata  da  parte  dell'amministratore   di
sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze: 
      a seguito della cessazione dell'attivita' dei soggetti censiti;
entro la data di revoca, ha l'obbligo di completare  la  trasmissione
di tutte le spese sanitarie sostenute dall'assistito; 
      mancato  rispetto  o  grave  violazione   degli   obblighi   di
riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196 e successive integrazioni o modificazioni. 
    Il  provvedimento  di  revoca  ha  decorrenza  immediata,   fermo
restando che la  struttura  e'  tenuta  a  regolarizzare  la  propria
posizione, ai sensi del predetto decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, in tempo utile ai fini del rispetto degli  obblighi  previsti
dalla normativa. 
 
4.3 Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza. 
    Ai fini del  presente  decreto  sono  in  carico  alle  strutture
sanitarie militari le attivita' di cui al capitolo 4.3  dell'Allegato
A del decreto 31 luglio 2015. 
 
4.4 Servizi per la trasmissione telematica dei dati di spesa. 
    Ai fini del  presente  decreto  sono  in  carico  alle  strutture
autorizzate le attivita' di cui al capitolo 4.4 dell'Allegato  A  del
decreto 31 luglio 2015. 
 
4.5 Servizi di ricezione dei dati da parte del Sistema TS. 
    Ai fini del presente decreto sono resi disponibili alle strutture
sanitarie militari i servizi di cui al capitolo 4.5  dell'Allegato  A
del decreto 31 luglio 2015. 
 
4.6 Frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria. 
    Ai  fini  del  presente  decreto,  la  frequenza   temporale   di
trasmissione dei dati di spesa sanitaria  da  parte  delle  strutture
sanitarie militari segue le stesse modalita' riportate  nel  capitolo
4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.