IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  Codice  dei
contratti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2014,
n. 72 recante «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18  febbraio1992,
n.  223,  recante  «Istruzioni   tecniche   per   la   progettazione,
l'omologazione e l'impiego  delle  barriere  stradali  di  sicurezza»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1992, n. 63; 
  Visto il decreto 5 novembre 2001, concernente «Norme  funzionali  e
geometriche per la costruzione delle strade»; 
  Visto il decreto 19 aprile 2006, concernente  «Norme  funzionali  e
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
21 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2004, n.
182, concernente «Aggiornamento  delle  istruzioni  tecniche  per  la
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali  di
sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle  barriere  di
sicurezza stradale»; 
  Visto il decreto Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  28
giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre  2011,  n.
233  concernente  «Disposizioni  sull'uso   e   l'installazione   dei
dispositivi di ritenuta stradale»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni  armonizzate  per  la
commercializzazione dei prodotti da costruzione; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 Attuazione  della
direttiva   2008/96/CE   sulla   gestione   della   sicurezza   delle
infrastrutture stradali; 
  Vista la comunicazione del CEN  (Comitato  Europeo  di  Normazione)
dell'11 gennaio 2012 con la quale si informa  sulla  approvazione  da
parte dei componenti del CEN/TC226 della Specifica tecnica (Technical
Specification) «Road restraint systems  -  Part  8:  Motorcycle  road
restraint systems which reduce the impact  severity  of  motorcyclist
collisions  with  safety  barriers»,  che  determina  le  classi   di
prestazioni,  modalita'  di  prova  e  criteri  di  accettazione  dei
dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti; 
  Vista la pubblicazione da parte del CEN della CEN/TS 1317-8:2012 in
data 18 aprile 2012; 
  Vista la pubblicazione  della  norma  UNI  CEN/TS  1317-8:2012  che
recepisce la CEN/TS 1317-8 in data 12 luglio 2012; 
  Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n.
44280 del 4 maggio 2009, con la quale e'  stato  costituito  apposito
gruppo di lavoro per la predisposizione delle  linee  guida  generali
per la corretta installazione in strada dei dispositivi  di  ritenuta
stradale, composto da  rappresentanti  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici,  della  Direzione  generale  per  le  infrastrutture
stradali, del Ministero dello sviluppo economico, degli enti  locali,
dei gestori delle infrastrutture stradali, nonche' dai rappresentanti
di categoria e da esperti del mondo accademico; 
  Considerato che il sopra citato gruppo di  lavoro  si  e'  espresso
favorevolmente sulla necessita'  di  predisporre  un  atto  normativo
italiano che disciplini l'esecuzione delle prove  d'urto  secondo  la
citata CEN/TS 1317-8 e l'installazione dei dispositivi di  protezione
per i motociclisti, in ragione dell'elevato  numero  di  motociclisti
presenti sulle strade italiane; 
  Vista la norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 che recepisce
la norma europea EN 1317-5:2007+A2:2012  e  tiene  conto  dell'errata
corrige di agosto 2012 (AC:2012), riguardante «Barriere di  sicurezza
stradali  -  Parte  5:  requisiti  di  prodotto  e   valutazione   di
conformita'  per  sistemi  di  trattenimento  veicoli»  adottata  dal
Comitato europeo di normazione, su mandato della Commissione europea,
conferito in attuazione della direttiva 89/106/CEE; 
  Vista la nota n.  7973  del  30  novembre  2018  con  la  quale  il
Ministero dello sviluppo economico ha comunicato l'avvenuta  notifica
alla Commissione europea in data 27 novembre 2018 n. 2018/0581/I  del
progetto di norma; 
  Considerato che con nota n. 53740 del 6  marzo  2019  il  Ministero
dello sviluppo economico ha comunicato che nel periodo  di  tre  mesi
dall'avvenuta notifica del progetto di norma  presso  la  Commissione
europea ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017,
non sono pervenute osservazioni da parte di Paesi membri della Unione
europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina l'installazione  dei  dispositivi
stradali di sicurezza per motociclisti (indicati da ora  in  poi  con
acronimo DSM) continui su barriere di sicurezza stradale discontinue. 
  2. Nell'ambito dell'applicazione del presente decreto, le  barriere
continue sono  quelle  che  presentano  dal  lato  del  traffico  una
superficie continua  sia  in  senso  orizzontale  che  verticale  per
un'altezza di almeno 80 cm dal piano viabile. Tutte le altre sono  da
intendersi discontinue. 
  3. La specifica tecnica UNI  CEN/TS  1317-8  «Sistemi  di  ritenuta
stradali - Parte 8: Sistemi di ritenuta stradali per motociclisti  in
grado di ridurre la severita' dell'urto del motociclista in  caso  di
collisione con le barriere  di  sicurezza»  determina  le  classi  di
prestazioni, le modalita' di prova ed i criteri di  accettazione  dei
DSM.