IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 8 che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio nazionale per il servizio civile, successivamente confluito nel Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 1929 che disciplina la sospensione del servizio obbligatorio di leva e le ipotesi di ripristino; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che prevede che alla organizzazione interna delle strutture dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche giovanili; Visto l'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che istituisce i seguenti fondi: «Credito per il sostegno dell'attivita' intermittente dei lavoratori a progetto», «Microcredito per il sostegno all'attivita' dei giovani», «Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi»; Visto l'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha istituito il «Fondo rotativo»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di politiche giovanili nonche' in via esclusiva la vigilanza sull'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15; Visto il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione in data 31 luglio 2012, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle politiche giovanili e al servizio civile nazionale, in data 31 agosto 2017, con il quale e' stata definita l'organizzazione interna del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1º ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2 e 15, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019; Visto il regolamento (UE) 1288/2013 in data 11 dicembre 2013, con il quale e' stato istituito il nuovo Programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport denominato «Erasmus+ (2014-2020)» che sostituisce i precedenti programmi di settore; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»; Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istruzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 6, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento delle funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale e l'art. 24 che disciplina il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 8 luglio 1998, n. 230; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto il regolamento (UE) 2018/1475 in data 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarieta' e che modifica, tra l'altro, gli articoli 13 e 18 del citato regolamento (UE) 1288/2013; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, commi 470 e seguenti con i quali e' stato istituito il Consiglio nazionale dei giovani e ne sono stati determinati compiti, funzioni e composizione; Vista la risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per la gioventu' 2019-2027, adottata dal Consiglio «Istruzione, gioventu', cultura e sport» dell'Unione europea nella sessione del 26 e 27 novembre 2018; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l'on. Vincenzo Spadafora e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 2018, concernente «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Vincenzo Spadafora» e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che attribuiscono allo stesso le funzioni nelle materie concernenti le politiche giovanili ed il servizio civile universale; Visti, in particolare, l'art. 15, comma 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, il quale prevede che il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale si articola in non piu' di tre uffici e in non piu' di nove servizi; Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, il quale prevede che entro trenta giorni dall'emanazione dello stesso decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e del Dipartimento per le pari opportunita'; Ravvisata, pertanto, la necessita' di adeguare l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale alle funzioni assegnate allo stesso dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, nonche' di procedere ad una nuova ripartizione delle competenze attribuite ai tre uffici e nove servizi al fine di ottimizzare il complesso delle attivita' del medesimo Dipartimento, nonche' di adeguarle alla luce delle novita' introdotte in materia di animazione socio-educativa, dialogo strutturato e programmi comunitari per i giovani; Informate le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1 Ambito della disciplina 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.