Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in
  materia di poteri speciali  sugli  assetti  societari  nei  settori
  della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le  attivita'
  di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei  trasporti  e
  delle comunicazioni» 
 
  1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri
speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica  intercorsa,  con
particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un
uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  dopo  l'art.  1  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di  telecomunicazione
elettronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono,  ai
fini dell'esercizio dei poteri  di  cui  al  comma  2,  attivita'  di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i
servizi di comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati  sulla
tecnologia 5G. 
  2. La stipula di contratti o accordi aventi ad  oggetto  l'acquisto
di beni o servizi relativi alla  progettazione,  alla  realizzazione,
alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti  i  servizi  di
cui  al  comma  1,  ovvero  l'acquisizione  di  componenti  ad   alta
intensita'  tecnologica  funzionali  alla  predetta  realizzazione  o
gestione, quando posti in  essere  con  soggetti  esterni  all'Unione
europea, sono soggetti alla notifica di cui all'art. 1, comma  4,  al
fine dell'eventuale esercizio del potere di veto  o  dell'imposizione
di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto  di
valutazione anche gli elementi indicanti la presenza  di  fattori  di
vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere  l'integrita'   e   la
sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. 
  3. Per le finalita'  di  cui  al  comma  2,  per  soggetto  esterno
all'Unione europea si intende: 
  1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non  abbia  la
residenza, la dimora abituale, la sede legale o  dell'amministrazione
ovvero  il  centro  di  attivita'  principale  in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che  non  sia
comunque ivi stabilito; 
  2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o
dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia
comunque ivi stabilito, e  che  risulti  controllato  direttamente  o
indirettamente da una persona fisica o da una  persona  giuridica  di
cui al n. 1); 
  3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito
la   residenza,   la   dimora   abituale,   la    sede    legale    o
dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia
comunque ivi stabilito,  al  fine  di  eludere  l'applicazione  della
disciplina di cui al presente articolo. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  sentito
il Gruppo di  coordinamento  costituito  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto  2014,
possono essere individuate misure di semplificazione delle  modalita'
di notifica, dei termini e delle procedure  relativi  all'istruttoria
ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio  2012,
          n. 56 recante "Norme in materia di  poteri  speciali  sugli
          assetti  societari  nei  settori  della  difesa   e   della
          sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni" e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          marzo 2012, n. 63.