IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148 «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito «Codice», e in particolare l'art. 9-bis rubricato professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005» e in particolare l'art. 12; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Vista la legge 22 luglio 2014, n. 110 «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti» e in particolare l'art. 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto l'art. 13, comma 2, lettera s), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, che assegna alla direzione generale educazione e ricerca le competenze relative alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi previsti dall'art. 2 della legge 22 luglio 2014, n. 110; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2015, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e in particolare l'art. 45; Visto il «Quadro europeo delle qualifiche stabilito dalla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente» COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163 (COD); Visto l'accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012 sulla «Referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato con raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008»; Visto il decreto 8 gennaio 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; Considerata la necessita' di disciplinare le modalita' e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali istituiti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali (di seguito «Ministero») di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 nonche' le modalita' per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali; Considerato che i professionisti ai quali sono affidati, a norma dell'art. 9-bis del codice, in base alle rispettive competenze, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, devono essere in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale; Considerato che, a tal fine, occorre definire, per ciascuno dei profili professionali ai quali si riferiscono gli elenchi, un quadro di conoscenze abilita' e competenze rispondente al citato sistema italiano delle qualificazioni, che permetta di stabilire correttamente i requisiti di formazione ed esperienza professionale necessari per l'iscrizione; Considerato che il presente decreto riguarda esclusivamente le professioni di antropologo, antropologo fisico, archeologo, archivista, bibliotecario, esperto in diagnostica dei beni culturali, storico dell'arte e che queste professioni potranno essere integrate e precisate con riferimento ad una eventuale successiva normativa in materia di professioni museali; Considerato, pertanto, che l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 2 della legge n. 110 del 2014 e' subordinata alla verifica del possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale secondo le modalita' indicate nel presente decreto; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 marzo 2019; Sentite le associazioni professionali individuate ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni e della legge 4 del 2013 in data 6 agosto 2016 (CIA; ANA; AIB; ANAI; ASA) e le altre rilevanti associazioni di categoria (ASSOTECNICI; API-MiBACT; FAP; CNAP; ARCHImm; SIMBDEA, AISEA ANASTAR, YOCOCU, Consulte universitarie di storia dell'arte, archeologia classica, preistoria, topografia, archeologia medievale; Mi riconosci?); Sentite le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative (CNA; Archeoimprese; LegaCOOP) in data 6 agosto 2016; Sentite le organizzazioni sindacali in data 19 marzo 2019; Acquisito il parere del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, reso con le note del 14 gennaio 2019 e del 22 marzo 2019; Acquisito il documento pubblicato congiuntamente il 31 gennaio 2018 dal Consiglio superiore dei beni culturali e dal Consiglio universitario nazionale sui profili professionali nel campo dei beni culturali; Acquisito il parere dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reso con nota del 27 marzo 2018; Sentite le competenti commissioni parlamentari V e VII della Camera dei deputati e 7ª del Senato della Repubblica che hanno espresso il proprio favorevole parere, rispettivamente, il 30 aprile 2019, l'8 maggio 2019 e l'8 maggio 2019 con osservazioni; Decreta: Art. 1 Elenchi nazionali dei professionisti 1. Il presente decreto disciplina le modalita' e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, istituiti presso il Ministero a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 (di seguito «elenchi»), nonche' le modalita' per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. 2. Ai fini della costituzione degli elenchi di cui al comma 1, i profili professionali di riferimento sono indicati negli allegati da 1 a 7, che formano parte integrante del presente decreto. 3. Ciascuno dei profili professionali di cui agli allegati da 1 a 7, in coerenza con quanto previsto dall'accordo sottoscritto in Conferenza Stato-regioni il 20 dicembre 2012 sulla «Referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato con raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008», e' articolato nelle fasce I, II e III corrispondenti, rispettivamente, agli EQF 8, 7 e 6. 4. Negli allegati da 1 a 7 sono indicati anche i requisiti per l'iscrizione a ciascuna fascia di ciascun profilo professionale. I requisiti indicati come transitori devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2 concernente il profilo di interesse.