Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Misure di sostegno al  settore  lattiero-caseario  del  comparto  del
                             latte ovino 
 
  1. Al  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo l'art. 23,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 23.1  (Misure  per  la  competitivita'  della  filiera  e  il
miglioramento della qualita' del latte ovino e dei suoi  derivati)  -
1. E' istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo  con
una dotazione iniziale pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2019,
destinato a favorire la qualita' e la competitivita' del latte  ovino
attraverso il sostegno ai (( contratti di filiera e di distretto,  la
promozione di interventi  di  regolazione  dell'offerta  di  formaggi
ovini a denominazione di origine protetta (DOP)  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'art. 150 del regolamento  (UE)  n.  1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013  )),
nonche' attraverso la ricerca, il  trasferimento  tecnologico  e  gli
interventi infrastrutturali nel settore di riferimento. 
  2. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e  del  turismo,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma  1,
tenendo conto ((della consistenza  numerica  dei  capi  di  bestiame,
delle specificita' territoriali, con particolare riguardo  alle  aree
di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a  favorire
l'imprenditoria giovanile  nonche'  di  promuovere  la  qualita'  dei
prodotti made in Italy. 
  3. Gli interventi finanziati con le risorse del  Fondo  di  cui  al
comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite  dai  regolamenti
(UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del  18  dicembre
2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli  aiuti  de
minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che  dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1857/2006.)) 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  fondo  di  cui
all'art. 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.». 
  2. Il decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, previa intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, e' adottato entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 24
          giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie urgenti per
          gli enti territoriali e il territorio): 
              «Art. 23 (Misure di sostegno a favore dei produttori di
          latte e di prodotti lattiero-caseari).  -  1.  Al  fine  di
          favorire  la  stipula  degli  accordi  e  l'adozione  delle
          decisioni di cui all'art. 1 del regolamento  di  esecuzione
          (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di
          dare  attuazione  alle  misure  di  cui  all'art.   1   del
          regolamento  delegato  (UE)  2016/1613  della   Commissione
          dell'8 settembre  2016,  e'  autorizzata  la  spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione  di  euro
          e' destinato alle aziende zootecniche  ubicate  nei  Comuni
          delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,  colpiti
          dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
          2016. 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          individuate le misure di sostegno di cui al comma  1  e  ne
          sono  definiti  i  criteri  e   le   modalita'   attuativi,
          compatibilmente con la normativa europea. 
              3. Al fine di favorire  la  distribuzione  gratuita  di
          latte,  il  fondo  di  cui  all'art.  58,  comma   1,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
          rifinanziato di 6 milioni di  euro  per  l'anno  2016  e  4
          milioni di euro per l'anno 2017. 
              4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3
          e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
          ai sensi dell'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea,  previa  notifica  della
          misura effettuata dal Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali. 
              5.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni  di  euro
          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  3,
          commi 1 e 3, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116. 
              6.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni di cui al comma 3, pari a 6  milioni  di  euro
          per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno  2017,  si
          provvede, quanto a 6  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 4 della legge 23  dicembre  1999,  n.
          499, e, quanto  a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,
          mediante utilizzo del  fondo  di  conto  capitale  iscritto
          nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e  forestali  ai  sensi  dell'art.  49,
          comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6-bis. All'art. 1, comma 214, della legge  23  dicembre
          2014, n. 190, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «Con decreto adottato ai sensi del presente comma, al  fine
          di superare l'emergenza e favorire  la  ripresa  economica,
          alle  imprese  operanti  nei  settori  suinicolo  e   della
          produzione del latte bovino, a valere sulle  disponibilita'
          del Fondo per l'anno 2017, e' prevista la concessione di un
          contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per
          interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016». 
              6-ter.  Le  associazioni  di   categoria   maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale  nella   produzione,
          trasformazione,  commercializzazione  e  distribuzione  nel
          settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle
          imprese che hanno loro conferito apposito mandato e che non
          siano  vincolate  a  conferire  o  a  cedere  il  latte   a
          cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai
          sensi della normativa vigente di  cui  sono  soci,  accordi
          quadro aventi ad oggetto la  disciplina  dei  contratti  di
          cessione  di  latte  crudo,   definendone   le   condizioni
          contrattuali  ai  sensi   dell'art.   2,   comma   2,   del
          decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  2  luglio  2015,  n.  91.  Si
          considerano   maggiormente   rappresentative   a    livello
          nazionale le associazioni che svolgono le proprie attivita'
          in almeno cinque regioni  e  che  rappresentano  una  quota
          delle attivita' economiche, riferita alle suddette imprese,
          pari ad almeno il 20 per cento del settore. 
              6-quater. All'art. 1 del decreto-legge 5  maggio  2015,
          n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  luglio
          2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
              «4-bis. In  applicazione  dell'art.  15,  paragrafo  1,
          primo capoverso, del regolamento  (CE)  n.  595/2004  della
          Commissione, del 30 marzo 2004, il  pagamento  dell'importo
          del  prelievo  supplementare  sul  latte  bovino,  di   cui
          all'art.  79  del  regolamento  (CE)   n.   1234/2007   del
          Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per  il  periodo  1°
          aprile 2014-31 marzo 2015, fermo restando  quanto  disposto
          all'art. 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge  28
          marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 maggio  2003,  n.  119,  e'  effettuato  a  favore
          dell'AGEA  in  misura  corrispondente  al  prelievo  dovuto
          all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento. 
              4-ter.   I   produttori   che   hanno   aderito    alla
          rateizzazione  di  cui  al  comma  1  ricevono   dall'AGEA,
          successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31  dicembre
          2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto
          a quanto disposto dal comma 4-bis  e  non  sono  tenuti  al
          pagamento delle ulteriori  rate  in  eccesso.  Le  garanzie
          prestate  ai  sensi  del  comma  1  sono  restituite  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
              4-quater. I  produttori  che  non  hanno  aderito  alla
          rateizzazione di cui al comma 1 e hanno gia' provveduto  al
          versamento    integrale    dell'importo    del     prelievo
          supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore
          rispetto  a  quanto  disposto  dal  comma  4-bis,  ricevono
          dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed  entro  il
          31 dicembre 2016, la  restituzione  di  quanto  versato  in
          eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis. 
              4-quinquies. I produttori che non  hanno  aderito  alla
          rateizzazione di  cui  al  comma  1  e  non  hanno  versato
          l'importo  del  prelievo  supplementare  loro  imputato,  o
          comunque hanno versato  un  importo  inferiore  rispetto  a
          quanto disposto dal comma 4-bis,  versano  all'AGEA  quanto
          dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte  che
          non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016
          di  cui  al  primo  periodo  sono  soggetti  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro 1.000 a euro 15.000. 
              4-sexies. L'AGEA ridetermina  gli  importi  dovuti  dai
          produttori di latte ai sensi del comma 4-bis,  individuando
          quelli a cui spettano le restituzioni  previste  dai  commi
          4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al  versamento  del
          dovuto  ai  sensi  del  comma   4-quinquies,   e   ne   da'
          comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per
          i conseguenti adempimenti»; 
                b) al comma  5,  le  parole:  «,  per  effetto  della
          rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse; 
                c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
              «6. Il fondo di rotazione  di  cui  al  comma  5  viene
          reintegrato  dall'AGEA  delle  anticipazioni  effettuate  a
          valere sulle risorse derivanti dai versamenti del  prelievo
          supplementare effettuati dai produttori e  non  oggetto  di
          restituzione». 
              7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi
          del  sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN)   in
          conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote
          latte, l'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)
          provvede  alla  gestione  e  allo  sviluppo   del   sistema
          informativo attraverso la  societa'  di  cui  all'art.  14,
          comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
          sino  all'espletamento  da  parte  di  CONSIP   Spa   della
          procedura ad evidenza pubblica di  cui  all'art.  1,  comma
          6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.». 
              - Il testo del regolamento UE 1308/2013 del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013  recante
          organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  e'
          pubblicato nella GUUE n. L 347 del 20 dicembre 2013. 
              - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
          Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis». 
              - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
          Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 
              - Si segnala che il regolamento (UE) n. 651/2014  della
          Commissione dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili
          con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
          108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
              - Si segnala che il regolamento (UE) n. 702/2014  della
          Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune  categorie  di
          aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali
          e che abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
          1857/2006. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  748,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «748.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito  un  fondo,  con
          una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019,  di  euro
          16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452  per  l'anno
          2021,  di  euro  29.962.452  per  l'anno  2022,   di   euro
          29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452  per  l'anno
          2024,  di  euro  39.516.452  per  l'anno  2025,   di   euro
          34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452  per  l'anno
          2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,
          da  destinare  al  finanziamento  di  nuove  politiche   di
          bilancio  e  al  rafforzamento  di  quelle  gia'  esistenti
          perseguite dai Ministeri.».