IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto in particolare il regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica; Visto il regolamento (UE) n. 505/2012 della Commissione del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (UE) n. 1358/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica; Visto il regolamento (UE) n. 2016/673 della Commissione del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (UE) n. 2017/838 della Commissione del 17 maggio 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica; Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'.»; Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170.»; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.»; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354.»; Acquisito il parere tecnico del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) del 5 luglio 2018, prot. n. 32575, in ordine all'opportunita' di conservare e/o modificare la distanza minima tra unita' di produzione biologiche e non biologiche negli allevamenti italiani di molluschi bivalvi al fine di salvaguardare la corretta applicazione del metodo di produzione biologico in acquacoltura; Considerato che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio 2018, prot. n. 32575, ha evidenziato come le condizioni meteo-marine degli ambienti italiani dove viene svolta la venericoltura rappresentano una situazione naturale che determina un'adeguata separazione tra le unita' di produzione; Considerato che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio 2018, prot. n. 32575, ha rappresentato la non sussistenza, per l'Italia, di ragioni tecnico-scientifiche a supporto del mantenimento di una distanza minima tra unita' di produzione biologiche e unita' di produzione non biologiche di taluni tipi di allevamenti; Considerate le caratteristiche tecnico-strutturali degli allevamenti italiani di molluschi bivalvi; Ritenuto opportuno armonizzare il settore dell'allevamento biologico di molluschi bivalvi al fine di favorire lo sviluppo dell'allevamento biologico dei molluschi bivalvi; Sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica in data 1° febbraio 2018; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del giorno 7 marzo 2019; Decreta: Art. 1 L'art. 2, comma 1, punto 1, primo capoverso, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente: «1.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6-ter, paragrafo 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, deve essere garantita un'adeguata separazione tra le unita' di produzione biologica e non biologica. La situazione naturale, l'andamento delle maree, impianti di distribuzione dell'acqua distinti o l'ubicazione delle unita' di produzione biologica a monte delle unita' di produzione non biologica, anche con riferimento al regime prevalente delle correnti marine, determinano questa separazione.».