IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, recante regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007 e successive modifiche, relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre  2008  e  successive  modifiche,   recante   modalita'   di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio  relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
per quanto riguarda la  produzione  biologica,  l'etichettatura  e  i
controlli; 
  Visto  in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  710/2009   della
Commissione del 5 agosto 2009 che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
889/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)  n.
834/2007  del  Consiglio  per  quanto  riguarda   l'introduzione   di
modalita' di applicazione relative alla produzione di  animali  e  di
alghe marine dell'acquacoltura biologica; 
  Visto il regolamento (UE) n.  505/2012  della  Commissione  del  14
giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008,
recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)  n.  834/2007
del Consiglio relativo alla produzione biologica e  all'etichettatura
dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione  biologica,
l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1358/2014  della  Commissione  del  18
dicembre 2014 che modifica il regolamento (CE) n.  889/2008,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  834/2007  del
Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura
biologici,   le   pratiche   di    allevamento    in    acquacoltura,
l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i  prodotti
e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2016/673  della  Commissione  del  29
aprile 2016 che modifica il regolamento  (CE)  n.  889/2008,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  834/2007  del
Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei
prodotti biologici, per  quanto  riguarda  la  produzione  biologica,
l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2017/838  della  Commissione  del  17
maggio 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008  per  quanto
riguarda gli alimenti destinati  a  taluni  animali  di  acquacoltura
biologica; 
  Vista  la  direttiva  2011/92/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  13  dicembre   2011,   concernente   la   valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, «Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del  turismo,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'.»; 
  Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,  recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170.»; 
  Visto il decreto ministeriale 30 luglio  2010,  n.  11954,  recante
«Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n.  710/2009  che
modifica il  regolamento  (CE)  n.  889/2008,  recante  modalita'  di
applicazione del regolamento  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  per
quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione  relativa
alla produzione  di  animali  e  di  alghe  marine  dell'acquacoltura
biologica.»; 
  Visto il decreto ministeriale 18  luglio  2018,  n.  6793,  recante
«Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e  n.
889/2008 e loro successive modifiche e  integrazioni,  relativi  alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,  che
abroga e sostituisce il decreto ministeriale  27  novembre  2009,  n.
18354.»; 
  Acquisito il parere tecnico del CREA (Consiglio per la  ricerca  in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)  del  5  luglio  2018,
prot.  n.  32575,  in  ordine  all'opportunita'  di  conservare   e/o
modificare la distanza minima tra unita' di produzione  biologiche  e
non biologiche negli allevamenti italiani  di  molluschi  bivalvi  al
fine  di  salvaguardare  la  corretta  applicazione  del  metodo   di
produzione biologico in acquacoltura; 
  Considerato che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio  2018,  prot.
n. 32575,  ha  evidenziato  come  le  condizioni  meteo-marine  degli
ambienti italiani dove viene svolta  la  venericoltura  rappresentano
una situazione naturale che determina un'adeguata separazione tra  le
unita' di produzione; 
  Considerato che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio  2018,  prot.
n. 32575, ha rappresentato  la  non  sussistenza,  per  l'Italia,  di
ragioni tecnico-scientifiche  a  supporto  del  mantenimento  di  una
distanza minima tra unita'  di  produzione  biologiche  e  unita'  di
produzione non biologiche di taluni tipi di allevamenti; 
  Considerate   le    caratteristiche    tecnico-strutturali    degli
allevamenti italiani di molluschi bivalvi; 
  Ritenuto  opportuno   armonizzare   il   settore   dell'allevamento
biologico di molluschi  bivalvi  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo
dell'allevamento biologico dei molluschi bivalvi; 
  Sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica  in
data 1° febbraio 2018; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del giorno 7 marzo 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art.  2,  comma  1,  punto  1,  primo  capoverso,   del   decreto
ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, e' sostituito dal seguente: 
    «1.1)  In  ottemperanza  a  quanto  previsto   dall'art.   6-ter,
paragrafo 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008,  deve  essere
garantita  un'adeguata  separazione  tra  le  unita'  di   produzione
biologica e non biologica. La situazione naturale, l'andamento  delle
maree, impianti di distribuzione dell'acqua distinti  o  l'ubicazione
delle  unita'  di  produzione  biologica  a  monte  delle  unita'  di
produzione non biologica, anche con riferimento al regime  prevalente
delle correnti marine, determinano questa separazione.».