IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni, recante nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; 
  Visto il regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modificazioni,  recante   regolamento   per   l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; 
  Visto  il  regio  decreto  6  febbraio  1933,   n.   391,   recante
approvazione del regolamento per  servizi  di  cassa  e  contabilita'
delle capitanerie di porto; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.   172,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia   finanziaria   e   per   esigenze
indifferibili e, in particolare, l'art. 6, comma 4-bis,  che  prevede
che  al  fine  di  contenere  le  spese  di  ricerca,  potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai  mezzi,  sistemi,
materiali e strutture in dotazione  al  Corpo  delle  capitanerie  di
porto - Guardia costiera, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti  per  la
permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, e
che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e
l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina
in materia negoziale e del principio di economicita'; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, recante codice dei contratti pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,
n. 189, recante il regolamento di  semplificazione  del  procedimento
relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2007, recante approvazione delle Istruzioni  sul  servizio  di
Tesoreria dello Stato,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2007; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 6, comma
4-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le  condizioni  e
le modalita' per  la  stipula  di  convenzioni  e  contratti  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soggetti pubblici  e
privati per  la  permuta  di  materiali  o  prestazioni,  nonche'  le
condizioni e le modalita' dell'esecuzione delle prestazioni, ai  fini
del   contenimento   delle   spese   di    ricerca,    potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative  a  mezzi,  sistemi,
materiali e strutture in dotazione  al  Corpo  delle  capitanerie  di
porto - Guardia costiera, nel rispetto della  vigente  disciplina  in
materia negoziale e del principio di economicita'.