IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 4 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche che consente, agli Stati membri di applicare, entro i vincoli stabiliti dal medesimo par. 1, aliquote ridotte di accisa sulla birra realizzata in piccole birrerie indipendenti come definite dal par. 2 del predetto art. 4; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, in seguito TUA, ed in particolare: l'art. 28, che stabilisce che la fabbricazione della birra sia effettuata in regime di deposito fiscale; l'art. 35, comma 1, che, ai fini dell'applicazione dell'accisa sulla birra, stabilisce le modalita' di accertamento del prodotto nei depositi fiscali di birra; l'art. 35, comma 3-bis, che, ai fini dell'applicazione dell'accisa, reca disposizioni in materia di accertamento della birra prodotta nei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, prevedendo l'applicazione, per la birra realizzata in tali impianti, dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al predetto testo unico ridotta del 40 per cento; l'art. 18 che contiene disposizioni relative ai poteri e ai controlli attribuiti ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria e agli appartenenti alla Guardia di finanza ai fini della gestione dell'accisa e dell'accertamento delle violazioni alla disciplina della medesima imposta; Visto l'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, in cui si precisa che per piccolo birrificio indipendente si intende un birrificio che sia, in particolare, legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri; Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; Visto l'art. 35, comma 3-ter, del TUA, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione delle modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis del medesimo art. 35, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalita' semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma 3-bis; Considerato che la fabbricazione della birra nelle fabbriche aventi produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri avviene in regime di deposito fiscale, autorizzato ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera g), del TUA e disciplinato dal decreto del Ministro delle finanze n. 153 del 2001; Ritenuto che l'art. 35, comma 3-bis, del TUA ha definito, attraverso il rinvio all'art. 2, comma 4-bis, della predetta legge n. 1354 del 1962, una tipologia di fabbrica di birra, che risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, non operando sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui e che utilizza impianti fisicamente distinti da altri birrifici ed e' contraddistinta da una limitata soglia di produzione; Considerato che alla birra prodotta negli impianti della predetta tipologia di fabbrica di birra e' applicata, in relazione alle descritte peculiarita', un'aliquota di accisa ridotta del 40 per cento e che per la stessa tipologia di fabbrica devono essere introdotte particolari modalita' semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta e deve essere stabilito un particolare assetto di deposito fiscale in relazione alle sue limitate esigenze operative; Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della fabbricazione della birra; Decreta: Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; b) microbirrificio: una fabbrica di birra che produce annualmente non piu' di 10.000 ettolitri di birra e che ha le caratteristiche identificative di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, in quanto risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio anche con riguardo alla circostanza che la stessa fabbrica abbia come finalita' economica la realizzazione della propria birra e al fatto che non riceva, da altri soggetti obbligati, birra condizionata o non condizionata in regime di sospensione dall'accisa. La predetta fabbrica utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio e non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui in modo che la birra prodotta risulti esclusivamente da un processo di lavorazione integrato a partire dalla realizzazione del mosto; c) aliquota ridotta: l'aliquota applicata sulla birra, di cui all'Allegato I annesso al TUA, ridotta del 40 per cento; d) decreto ministeriale n. 153/2001: il regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; e) piccola birreria nazionale: una fabbrica di birra munita della licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001, che beneficia dell'aliquota ridotta in quanto produce annualmente non piu' di 10.000 ettolitri di birra e ha tutti gli altri requisiti di cui alla lettera b); f) piccola birreria unionale: una fabbrica di birra avente sede in un altro Paese dell'Unione europea, con produzione annua di birra non superiore a 10.000 ettolitri, che abbia caratteristiche analoghe a quelle del microbirrificio, cosi' come definito alla lettera b); g) Ufficio competente: l'Ufficio dogane e monopoli territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' ubicato il microbirrificio o la piccola birreria nazionale; h) PEC: la posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La fabbricazione della birra in un microbirrificio avviene in regime di deposito fiscale conformemente alle prescrizioni contenute nel presente decreto che disciplina altresi' le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 3-bis, del TUA, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalita' semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta nel medesimo microbirrificio. 3. L'aliquota ridotta e' applicata alla birra ottenuta a seguito di un ciclo di produzione, che inizia con la realizzazione del mosto e si conclude con la fase di condizionamento, che sia eseguito interamente in microbirrifici ovvero in piccole birrerie nazionali. I predetti microbirrifici e le predette piccole birrerie nazionali non possono ricevere birra sfusa o condizionata in regime sospensivo; i microbirrifici possono spedire in regime sospensivo la stessa birra, alle condizioni previste dall'art. 3, comma 5.