IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto, in particolare, il comma 493 della citata legge n. 145 del 2018 il quale, tra l'altro, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; Visto l'art. 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), in materia di erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; Visto il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonche' per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a.»; Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»; Visto il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Considerata la necessita' di adottare il decreto previsto dal comma 501 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di stabilire modalita' per l'erogazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive o individuali degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Considerata l'esigenza di escludere sovrapposizioni tra gli interventi del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'art. 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e quelli del Fondo di solidarieta' previsto dall'art. 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Considerato che le attivita' di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica, di cui al comma 501 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dal comma 501-bis dello stesso articolo, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione; Considerato che, nell'ambito delle societa' con capitale azionario interamente pubblico e soggette a controllo analogo a quello esercitato dall'amministrazione sui propri servizi, solo Consap S.p.a. dispone, secondo le disposizioni statutarie vigenti alla data del presente decreto, delle competenze amministrative, finanziarie, operative e di controllo necessarie all'espletamento delle attivita' di supporto previste dal citato comma 501-bis dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, poiche' dispone della struttura organizzativa e delle competenze professionali acquisite e impiegate nella gestione di analoghe iniziative e funzioni affidate da pubbliche amministrazioni; Ritenuta congrua la quantificazione degli oneri e costi di gestione previsti per l'espletamento dell'attivita' di segreteria tecnica della Commissione tecnica indicata dal suindicato comma 501-bis dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) nel limite massimo di 12,5 milioni di euro complessivi per il triennio 2019-2021; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina modalita' di presentazione dell'istanza di indennizzo e di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno previsto l'erogazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.