IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale»,  che  attribuisce  al
Ministro della sanita' il potere di emanare  ordinanze  di  carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e  di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze  contingibili  e
urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  che
interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Visto il regolamento (CE) 178/2002 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) 852/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) 853/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per
gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) 882/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativo ai controlli ufficiali  intesi  a  verificare  la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e  alimenti  e  alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il  regolamento  (CE)  1881/2006  della  Commissione  del  19
dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni  contaminanti
nei prodotti alimentari; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva 2004/41/CE,  relativo  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore, e successive modificazioni; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  17  maggio  2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143,  recante:
«Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana  connesso
al consumo di anguille contaminate provenienti dal  lago  di  Garda»,
che ha introdotto per gli operatori del settore alimentare il divieto
di immettere sul  mercato  o  di  commercializzare  al  dettaglio  le
anguille provenienti dal lago di Garda destinate  alla  alimentazione
umana, come prorogata dall'ordinanza  ministeriale  18  maggio  2012,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12  giugno  2012,   n.   135;
dall'ordinanza ministeriale 7 giugno 2013, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 7 giugno  2013,  n.  149;  dall'ordinanza  ministeriale  13
giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno  2014,  n.
147; dall'ordinanza ministeriale 21  maggio  2015,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  13  giugno  2015,  n.  135,  come  corretta  con
comunicato  diramato nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 140/2015;  dall'ordinanza  ministeriale  8  giugno  2016,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  giugno  2016,   n.   151;
dall'ordinanza ministeriale 24 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16  giugno  2017,  n.  138  e,  da  ultimo,  dall'ordinanza
ministeriale 11 maggio 2018, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  7
giugno 2018, n. 130; 
  Visto il documento tecnico, redatto e  trasmesso,  ad  esito  della
strategia di monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB  delle
anguille   del   lago   di   Garda,   dall'Istituto   zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del  Molise  con  nota  n.  18586  del  4
novembre 2016 e condiviso, con nota 43094 del 10 novembre 2016  della
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli  alimenti  e  la
nutrizione del Ministero della salute, con  le  Regioni  Lombardia  e
Veneto e con la Provincia autonoma di Trento; 
  Considerato che in detto  documento  si  propone  di  mantenere  in
vigore le misure di gestione del rischio, sulla base degli esiti  del
monitoraggio, e si evidenzia che la situazione di contaminazione  non
presentera' apprezzabili modifiche prima di  almeno  cinque  anni  da
detto monitoraggio, in ragione dei lunghi tempi di persistenza  degli
inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille; 
  Tenuto  conto  che  e'  opportuno  mantenere  il  divieto  per  gli
operatori del settore  alimentare  di  immettere  sul  mercato  o  di
commercializzare al dettaglio le anguille  provenienti  dal  lago  di
Garda e destinate alla alimentazione umana, stabilito dalla ordinanza
del 2011; 
  Sentiti gli enti territoriali competenti per il bacino del lago  di
Garda, con la citata nota del 10 novembre 2016; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
17 maggio 2011 prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 11 maggio  2018,
e' ulteriormente prorogato di dodici mesi.