(Allegato)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI PRESIDENTI  DELLE  REGIONI  E  DELLE
  PROVINCE AUTONOME SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI CONTROLLI
  EFFETTUATI NELL'ANNO 2018 (ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,  del
  decreto-legge  10   ottobre   2012,   n.   174,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
 
    1. In conformita' delle disposizioni di cui all'art. 1, comma  6,
del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  come  novellato
dall'art. 33, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 91, le presenti Linee guida per le relazioni dei presidenti  delle
regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni e
sui  controlli  effettuati  nell'anno   2018   definiscono   uniformi
modalita' di comunicazione annuale, alle competenti Sezioni regionali
di controllo ed alla Sezione delle autonomie della Corte  dei  conti,
delle informazioni relative alle caratteristiche strutturali, nonche'
agli aspetti gestionali, organizzativi ed  attuativi  piu'  rilevanti
del sistema dei controlli interni delle amministrazioni  regionali  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    L'unito schema di relazione in forma di questionario  a  risposta
sintetica rappresenta, dunque, il momento di raccordo delle verifiche
sullo stato di attuazione  e  sulla  funzionalita'  del  sistema  dei
controlli interni, strumentali al rispetto delle regole  contabili  e
dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente, della  sana  e  corretta
gestione delle risorse e, in ultima analisi, degli  obblighi  assunti
dallo  Stato  nei  confronti  dell'Unione  europea  in  ordine   alle
politiche di bilancio. 
    Il  sistema   dei   controlli   interni,   in   quanto   affidato
all'autonomia organizzativa e gestionale dell'ente, necessita infatti
di un momento di verifica e di confronto  in  sede  di  coordinamento
della finanza pubblica, essenziale ai fini della  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
In questa ottica, le verifiche investono ogni aspetto della  gestione
del sistema dei controlli interni, specie  per  quanto  riguarda  gli
organismi partecipati e gli enti del Servizio sanitario regionale,  i
cui esiti gestionali incidono fortemente sui bilanci delle regioni. 
    2. Nell'intento  di  uniformare  ed  aggiornare  le  informazioni
necessarie al coordinamento tra i diversi livelli  di  controllo,  le
presenti Linee guida propongono una  ricognizione  dettagliata  delle
modalita' di sorveglianza e di autocorrezione interna  dell'attivita'
gestionale, per fornire indicazioni utili ad evidenziare il grado  di
adeguatezza e di efficacia del sistema contabile nel suo  insieme  ed
in  relazione  ai  risultati  perseguiti  sotto  il   profilo   della
salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
    L'attenzione del documento si focalizza  sul  carattere  e  sulla
fisionomia delle diverse forme attuative delle singole  tipologie  di
controllo interno, muovendo dal contesto operativo di  riferimento  e
dall'organizzazione  interna,  per  giungere  alle  modalita'  ed  ai
livelli  concreti   di   funzionamento   (referti   prodotti,   esiti
monitorati, etc.). 
    La  valutazione  del  funzionamento  di  ciascuna  tipologia   di
controllo  interno  non  deve,  comunque,  andare   disgiunta   dalla
specificita' del loro inserimento in un sistema organico,  nel  quale
ciascuna di esse e' concepita in rapporto alle altre.  L'integrazione
fra le diverse tipologie  di  controllo,  infatti,  offre  agli  enti
l'opportunita' di adeguare metodi e contenuti  del  controllo  in  un
processo sinergico di progressivo affinamento che la Corte  non  puo'
non incoraggiare. 
    3. In  linea  di  sostanziale  continuita'  con  le  Linee  guida
approvate con deliberazione n. 11/SEZAUT/2018/INPR, l'implementazione
dei controlli sulla qualita' della legislazione e sull'impatto  della
regolazione conserva rilievo primario in funzione del  raggiungimento
degli obiettivi previsti, cosi' come l'esaustivita' del documento  di
economia e finanza regionale (DEFR) disciplinato dall'art. 36,  comma
3, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  costituisce  il
necessario presupposto per esplicitare i collegamenti  esistenti  tra
lo stato di attuazione dei programmi, le risultanze della gestione  e
l'attivita' di indirizzo e di controllo strategico,  come  prescritto
al paragrafo 5.2 dell'allegato 4/1 del principio contabile  applicato
in materia di programmazione. 
    Tra i punti qualificanti del questionario, si segnala la  sezione
relativa al controllo degli organismi  partecipati,  che,  alla  luce
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto  2016,
n.  175,  evidenzia  problematiche  di  particolare   attualita'   in
relazione alla gestione del  personale,  alle  societa'  a  controllo
pubblico regionale, al programma di valutazione del rischio aziendale
ed al principio dell'amministratore unico. 
    Per quanto concerne, poi, i controlli sulla gestione del Servizio
sanitario regionale, con riferimento  alla  procedura  dei  Piani  di
rientro aziendali (ex art. 1, comma 529 e seguenti,  della  legge  n.
208/2015), l'attenzione  e'  stata  posta  sugli  enti  sanitari  che
presentano gravi situazioni di squilibrio, mentre, per il governo dei
volumi di attivita' e dei tetti di spesa, e'  stato  posto  l'accento
sulla facolta' di modulare gli importi  tariffari  praticati  per  la
remunerazione dei soggetti  erogatori  pubblici  e  privati  entro  i
valori  massimi  nazionali  (art.  1,  comma  171,  della  legge   n.
311/2004). 
    Resta  ferma  la  possibilita',  per  le  Sezioni  regionali   di
controllo, di svolgere ulteriori approfondimenti  istruttori  laddove
ritenuti  necessari  ad  una  maggiore  illustrazione   dei   profili
esaminati o al rispetto degli specifici regimi  di  disciplina  delle
regioni a statuto speciale e delle province  autonome.  Il  carattere
unitario  della  relazione   proveniente   dall'organo   di   vertice
dell'Amministrazione, non ne consente, comunque,  la  frazionabilita'
al suo interno in funzione delle articolazioni organizzative presenti
in seno all'ente. 
    4.  Il  nuovo  schema  di  relazione   conserva   le   principali
caratteristiche di forma e  contenuto  delineate  dalle  Linee  guida
approvate negli anni precedenti, con una serie di domande a  risposta
libera che  consentono  la  piu'  ampia  illustrazione  dei  fenomeni
sottostanti gli  istituti  oggetto  di  monitoraggio  ed  ogni  altro
opportuno  chiarimento  ed  approfondimento  ritenuto  necessario  in
ordine ai profili di maggior interesse e/o problematicita'. 
    Come di consueto, lo schema si articola  in  quattro  sezioni  di
quesiti: 
      la prima sezione (Quadro ricognitivo e descrittivo del  sistema
dei controlli interni) contiene una ricognizione sommaria dei profili
caratteristici delle tipologie  di  controllo  con  riferimento  alle
attivita' poste in essere dall'ente nel 2018 o che,  comunque,  hanno
prodotto effetti  sulle  attivita'  organizzative,  programmatiche  o
strumentali dell'esercizio di riferimento; 
      la seconda sezione (Il sistema dei controlli  interni)  esamina
le modalita' operative dei controlli di regolarita' amministrativa  e
contabile, di gestione, di valutazione  del  personale  con  incarico
dirigenziale e del controllo strategico; 
      la terza sezione (Controllo  sugli  organismi  partecipati)  e'
dedicata al monitoraggio dei controlli su societa' e altri  organismi
partecipati in funzione  dell'impatto  delle  relative  gestioni  sui
bilanci degli enti proprietari; 
      la  quarta  sezione  (Controlli  sulla  gestione  del  Servizio
sanitario regionale) e' diretta,  infine,  ad  evidenziare  eventuali
criticita' presenti  nell'assetto  organizzativo  dei  controlli  del
Servizio sanitario regionale e le misure correttive adottate. 
    Come accennato, la relazione dovra'  essere  compilata  avendo  a
riferimento i controlli effettuati nell'anno 2018, con  aggiornamenti
alla data  di  compilazione.  La  stessa,  previa  indicazione  della
regione/provincia  nell'apposito  spazio  ad  essa  riservato   nella
intestazione  del  questionario,  sara'  inviata  entro  il   termine
stabilito  dalla  Sezione  regionale  di  controllo  territorialmente
competente, comunque non oltre sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
delle presenti Linee guida nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. L'invio della relazione dovra' avvenire tramite il  sistema
gestionale  Con.Te.  (Contabilita'  Territoriale),  avvalendosi   dei
soggetti accreditati sul sistema con il profilo RSF (Responsabile dei
Servizi Finanziari). Per la  corretta  acquisizione  della  relazione
mediante  la  funzione  «Invio   Documenti»   (presente   nel   menu'
«Documenti»), occorrera' nominare il file del  documento  da  inviare
utilizzando i seguenti parametri di riferimento: 
      Relazione_Presidente_Regione_Anno                     (esempio:
Relazione_Presidente_Abruzzo_2018). 
    Nel rispetto dei tempi  previsti,  i  contenuti  della  relazione
annuale del Presidente della regione potranno essere utilizzati dalle
Sezioni regionali di controllo nell'ambito degli esami  del  bilancio
di previsione e del rendiconto della  gestione,  anche  ai  fini  del
relativo  giudizio  di  parificazione  (art.  1,   commi   3-5,   del
decreto-legge n. 174/2012). 
 
SCHEMA PER LA RELAZIONE ANNUALE  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REGIONE  SUL
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI  CONTROLLI  EFFETTUATI  NELL'ANNO
                                2018 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico