Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante
la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238
del 12 dicembre 2016, nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto
sulla procedura in questione, in applicazione della citata  legge  n.
238/2016, nonche' del regolamento delegato UE  n.  33/2019  UE  della
Commissione  e  del  regolamento  di  esecuzione  UE  2019/34   della
Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2011 con il quale  e'  stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini
«Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato della DOP «Romagna»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione
della DOP «Romagna»; 
    Vista la nota della Regione Emilia-Romagna pervenuta il 1°  marzo
2018 assunta al protocollo con il n. 14490, con  la  quale  e'  stata
trasmessa la domanda del Consorzio Vini di Romagna nel rispetto della
procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di  produzione  della
DOC dei vini «Romagna», concernente alcune modifiche  sostanziali  ed
una modifica minore all'art. 8 dei disciplinari di  produzione  delle
sottozone «Bertinoro», «Brisighella», «Castrocaro e Terra del  Sole»,
«Cesena», «Longiano», «Meldola», «Modigliana»,  «Marzeno»,  «Oriolo»,
«Predappio», «San Vicinio»,  «Serra»,  allegati  al  disciplinare  di
produzione della DOC in questione, che non comporta  alcuna  modifica
al documento unico riepilogativo di cui  all'art.  94,  paragrafo  1,
lettera d), del regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  riguardante  norme
concernenti i dispositivi di chiusura per i prodotti che riportano il
nome delle sopra citate sottozone; 
    Vista la successiva  nota  della  Regione  Emilia-Romagna  del  6
luglio 2018, con la quale e' stata trasmessa la domanda del Consorzio
Vini di Romagna, nel rispetto della procedura di cui all'art.  6  del
decreto  ministeriale  7  novembre  2012,  intesa  ad  ottenere   una
ulteriore modifica all'art. 7 dei disciplinari  di  produzione  delle
sopra menzionate sottozone,  che  non  comporta  alcuna  modifica  al
documento unico  riepilogativo  di  cui  all'art.  94,  paragrafo  1,
lettera  d),  del  regolamento   (UE)   n.   1308/2013,   riguardante
l'etichettatura dei  prodotti  designati  con  il  nome  delle  sopra
menzionate sottozone; 
    Vista  l'ulteriore  domanda  del  Consorzio  Vini   di   Romagna,
trasmessa con nota della Regione Emilia-Romagna del 5 dicembre  2018,
con la quale e' stato richiesto che per le modifiche  contenute  agli
articoli 7  ed  8  dei  disciplinari  delle  sottozone  in  questione
allegati al disciplinare della DOC dei vini «Romagna», sia  applicata
la procedura semplificata stabilita ai sensi dell'art.  10,  comma  8
del decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Visto il decreto  ministeriale  8  gennaio  2019  concernente  la
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Romagna» che modifica gli articoli 7 ed
8  dei  disciplinari  delle  sottozone  sopra  citate   allegati   al
disciplinare della DOC dei vini «Romagna»; 
    Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 1° marzo 2018,
presentata per il tramite della Regione Emilia-Romagna su istanza del
«Consorzio vini di Romagna»  con  sede  in  Faenza  (RA),  intesa  ad
ottenere la modifica del disciplinare di  produzione  della  DOC  dei
vini  «Romagna»,  concernente  alcune  modifiche  sostanziali   degli
articoli 1, 2, 4, 5, 6, e 7 del disciplinare di produzione dei vini a
DOC «Romagna», nel rispetto della procedura di cui al citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in
particolare: 
      e'  stato  acquisito  il  parere   favorevole   della   Regione
Emilia-Romagna; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  30  maggio   2019,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta
di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Romagna»; 
    Considerato che ai sensi del citato regolamento  UE  n.  33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio 2019, la predetta domanda di modifica
contiene sia «modifiche ordinarie» che «modifiche unionali», le quali
ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato regolamento UE  n.  33/2019
sono da separare ai fini del successivo iter procedurale  e,  in  tal
senso,  il  presente  provvedimento  prende  in   considerazione   le
«modifiche ordinarie», mentre si rimanda ad altro  provvedimento  per
il seguito procedurale delle «modifiche unionali»; 
    Considerato altresi' che, ai sensi del citato regolamento  UE  n.
33/2019, le predette «modifiche ordinarie» sono approvate dallo Stato
membro  e  rese  applicabili   nel   territorio   nazionale,   previa
pubblicazione ed invio alla Commissione UE della  relativa  decisione
nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8,  del
citato  decreto  ministeriale  7  novembre  2012,  per  le  modifiche
«minori», che non comportano variazioni al documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   delle
«modifiche  ordinarie»  del  disciplinare  di  cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni, 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di  «modifiche
ordinarie» del disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Romagna». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  Ufficio
PQAI IV, via XX Settembre,  20  -  00187  Roma,  oppure  al  seguente
indirizzo       di       posta        elettronica        certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.