Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Romagna» All'art. 1 - Denominazione e vini - il paragrafo 1.1 e' integrato con le seguenti tipologie: «Bianco Spumante (categoria vino spumante) Rosato Spumante (categoria vino spumante)» All'art. 2 - Base ampelografica - il paragrafo 2.1 e' cosi' integrato: «"Romagna" Bianco Spumante Trebbiano Romagnolo minimo 70%; possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni Albana, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Bombino Bianco, Garganega, Grechetto Gentile, Riesling, Sangiovese, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%, nonche' il vitigno Manzoni bianco fino ad un massimo del 10% e Famoso fino ad un massimo del 5%.». «"Romagna" Rosato Spumante Sangiovese minimo 70%; possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni Albana, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Bombino Bianco, Garganega, Grechetto Gentile, Riesling, Merlot e Uva Longanesi, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%, nonche' il vitigno Manzoni bianco fino ad un massimo del 10% e Famoso fino ad un massimo del 5%.». All'art. 3 - Zona di produzione delle uve - il paragrafo 3.5: «La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Romagna" Trebbiano comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.». Omissis. e' cosi' modificato: «La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Trebbiano, "Romagna" Bianco Spumante e "Romagna" Rosato Spumante, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.». Omissis. All'art. 4 - Norme per la viticoltura - il paragrafo 4.2: Omissis «Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC "Romagna" Trebbiano, "Romagna" Pagadebit, la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro.». Omissis. e' cosi' modificato: Omissis «Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC "Romagna" Trebbiano, "Romagna" Pagadebit, "Romagna" Bianco Spumante, "Romagna" Rosato Spumante, la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro.». Omissis. All'art. 4 - Norme per la viticoltura - il paragrafo 4.4 e' cosi' integrato: «Romagna» Bianco Spumante 18,0 t - 9,50% vol. «Romagna» Rosato Spumante 18,0 t - 9,50% vol. All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.2: «Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle Province di Forli-Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini e che le operazioni di elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, siano effettuate in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna.». e' cosi' modificato: «Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli-Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini e che le operazioni di elaborazione delle tipologie "Romagna" Trebbiano Frizzante, "Romagna" Trebbiano Spumante, "Romagna" Pagadebit Frizzante, "Romagna" Albana Spumante, "Romagna" Bianco Spumante e "Romagna" Rosato Spumante, nonche' le pratiche enologiche per la presa di spuma, per la stabilizzazione e la dolcificazione ove ammessa, siano effettuate in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche, della Regione Lombardia, della Regione Piemonte e della Regione Veneto.». All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.3: «Le operazioni di imbottigliamento delle tipologie DOC "Romagna" Trebbiano Frizzante e Spumante, "Romagna" Pagadebit Frizzante e "Romagna" Albana Spumante, devono essere effettuate nell'ambito delle zone di vinificazione ed elaborazione di cui precedenti comma 5.1. e 5.2. Conformemente all'art. 8 del reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.». e' cosi' modificato: «Le operazioni di imbottigliamento delle tipologie DOC "Romagna" Trebbiano Frizzante, "Romagna" Trebbiano Spumante, "Romagna" Pagadebit Frizzante, "Romagna" Albana Spumante, "Romagna" Bianco Spumante, "Romagna" Rosato Spumante devono essere effettuate nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche, della Regione Lombardia, della Regione Piemonte e della Regione Veneto di cui precedenti comma 5.1. e 5.2. Conformemente alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.». All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.4 e' cosi' integrato: «Romagna» Bianco Spumante 70% 12600 l/ha. «Romagna» Rosato Spumante 70% 12600 l/ha. All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.9 e' cosi' integrato: Omissis. I vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Bianco Spumante e «Romagna» Rosato Spumante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della fermentazione in bottiglia (fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o metodo tradizionale, o metodo classico, o metodo tradizionale classico) o della fermentazione in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali. All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.14 e' cosi' integrato: Omissis «In relazione alle pratiche enologiche previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, e' consentito effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla produzione delle seguenti tipologie appartenenti alla categoria "vino": "Romagna" Cagnina, "Romagna" Pagadebit amabile e "Romagna" Sangiovese Passito, anche al di fuori del termine del 31 dicembre del relativo anno di vendemmia prescritto dalla vigente normativa. E' altresi' consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate alla produzione della tipologia "Romagna" Sangiovese Passito al di fuori del citato termine del 31 dicembre. Le predette operazioni di fermentazione o rifermentazione effettuate oltre il 31 dicembre devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF.». All'art. 6 - Caratteristiche al consumo - il paragrafo 6.1 e' cosi' integrato: «Romagna» Bianco Spumante Spuma: fine e persistente Colore: paglierino piu' o meno intenso Odore: fine e delicato Sapore: da brut nature a secco, sapido e armonico Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol. Acidita' totale minima: 5 g/l Estratto non riduttore minimo: 14 g/l «Romagna» Rosato Spumante Spuma: fine e persistente Colore: rosato piu' o meno intenso Odore: fine e delicato Sapore: da brut nature a secco, sapido e armonico Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol. Acidita' totale minima: 5 g/l Estratto non riduttore minimo: 15 g/l All'art. 7 - designazione e presentazione: il paragrafo 7.4 «Nella presentazione e designazione dei vini DOC "Romagna", con l'esclusione delle tipologie Trebbiano Spumante e Frizzante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.». e' modificato come segue: «Nella presentazione e designazione dei vini DOC "Romagna", con l'esclusione delle tipologie Trebbiano Spumante e Frizzante, "Romagna" Bianco Spumante e "Romagna" Rosato Spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.». dopo il paragrafo 8, e' integrato come segue: «7.9. Per la tipologia "Romagna" Bianco Spumante e' facoltativo riportare in etichetta la specificazione del colore "Bianco". 7.10. Per la tipologia "Romagna" Rosato Spumante e' obbligatorio riportare in etichetta la specificazione del colore "Rosato" o "Rose'". All'art. 8 - Confezionamento: il paragrafo 8.2. «Per i vini DOC "Romagna" Trebbiano, "Romagna" Pagadebit e "Romagna" Sangiovese e' consentito l'uso dei contenitori idonei a venire al contatto con gli alimenti, non inferiore a 2 litri e non superiore a 6 litri, in conformita' alle normative dell'UE e nazionali.». e' modificato come segue: «Per i vini DOC "Romagna" Trebbiano, "Romagna" Pagadebit e "Romagna" Sangiovese e' consentito anche l'uso dei contenitori alternativi al vetro, idonei a venire al contatto con gli alimenti, di capacita' compresa fra 2 e 6 litri, in conformita' alle normative dell'Unione europea e nazionale.».