(Allegato)
                                                             Allegato 
 
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione 
    della denominazione di origine controllata dei vini «Romagna» 
 
All'art. 1 - Denominazione e vini - il paragrafo 1.1 e' integrato con
le seguenti tipologie: 
    «Bianco Spumante (categoria vino spumante) 
    Rosato Spumante (categoria vino spumante)» 
All'art.  2  -  Base  ampelografica  -  il  paragrafo  2.1  e'  cosi'
integrato: 
    «"Romagna" Bianco Spumante 
    Trebbiano  Romagnolo  minimo   70%;   possono   concorrere   alla
produzione di detto vino i vitigni Albana, Chardonnay, Pinot  Bianco,
Pinot Grigio, Bombino Bianco, Garganega, Grechetto Gentile, Riesling,
Sangiovese, da soli o congiuntamente, fino ad  un  massimo  del  30%,
nonche' il vitigno Manzoni bianco fino ad un massimo del 10% e Famoso
fino ad un massimo del 5%.». 
    «"Romagna" Rosato Spumante 
    Sangiovese minimo 70%;  possono  concorrere  alla  produzione  di
detto vino i vitigni Albana, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot  Grigio,
Bombino Bianco, Garganega, Grechetto Gentile, Riesling, Merlot e  Uva
Longanesi, da soli o congiuntamente, fino  ad  un  massimo  del  30%,
nonche' il vitigno Manzoni bianco fino ad un massimo del 10% e Famoso
fino ad un massimo del 5%.». 
All'art. 3 - Zona di produzione delle uve - il paragrafo 3.5: 
    «La zona di produzione delle uve destinate  alla  produzione  dei
vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Romagna"  Trebbiano
comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.». 
    Omissis. 
e' cosi' modificato: 
    «La zona di produzione delle uve destinate  alla  produzione  dei
vini a denominazione  di  origine  controllata  "Romagna"  Trebbiano,
"Romagna" Bianco Spumante e "Romagna" Rosato Spumante,  comprende  in
tutto o in parte i comuni appresso descritti.». 
    Omissis. 
All'art. 4 - Norme per la viticoltura - il paragrafo 4.2: 
    Omissis 
    «Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per  la  DOC
"Romagna" Trebbiano,  "Romagna"  Pagadebit,  la  densita'  minima  di
piante non dovra' essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro.». 
    Omissis. 
e' cosi' modificato: 
    Omissis 
    «Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per  la  DOC
"Romagna" Trebbiano, "Romagna" Pagadebit, "Romagna" Bianco  Spumante,
"Romagna" Rosato Spumante, la densita' minima di  piante  non  dovra'
essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro.». 
    Omissis. 
All'art. 4 - Norme per la viticoltura - il  paragrafo  4.4  e'  cosi'
integrato: 
    «Romagna» Bianco Spumante 18,0 t - 9,50% vol. 
    «Romagna» Rosato Spumante 18,0 t - 9,50% vol. 
All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.2: 
    «Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali   di
produzione, e' consentito che le operazioni  di  vinificazione  siano
effettuate  nell'ambito  dell'intero  territorio  delle  Province  di
Forli-Cesena, Ravenna, Bologna  e  Rimini  e  che  le  operazioni  di
elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le  pratiche
enologiche per la presa di spuma  e  per  la  stabilizzazione,  siano
effettuate in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna.». 
e' cosi' modificato: 
    «Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali   di
produzione, e' consentito che le operazioni  di  vinificazione  siano
effettuate  nell'ambito  dell'intero  territorio  delle  province  di
Forli-Cesena, Ravenna, Bologna  e  Rimini  e  che  le  operazioni  di
elaborazione delle tipologie "Romagna" Trebbiano Frizzante, "Romagna"
Trebbiano Spumante, "Romagna" Pagadebit Frizzante,  "Romagna"  Albana
Spumante, "Romagna" Bianco  Spumante  e  "Romagna"  Rosato  Spumante,
nonche' le  pratiche  enologiche  per  la  presa  di  spuma,  per  la
stabilizzazione e la dolcificazione ove ammessa, siano effettuate  in
tutto il  territorio  della  Regione  Emilia-Romagna,  della  Regione
Marche, della Regione  Lombardia,  della  Regione  Piemonte  e  della
Regione Veneto.». 
All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.3: 
    «Le operazioni di imbottigliamento delle tipologie DOC  "Romagna"
Trebbiano Frizzante  e  Spumante,  "Romagna"  Pagadebit  Frizzante  e
"Romagna" Albana Spumante, devono essere effettuate nell'ambito delle
zone di vinificazione ed elaborazione di cui precedenti comma 5.1.  e
5.2.  Conformemente   all'art.   8   del   reg.   CE   n.   607/2009,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione,  garantire  l'origine  e  assicurare   l'efficacia   dei
controlli.». 
e' cosi' modificato: 
    «Le operazioni di imbottigliamento delle tipologie DOC  "Romagna"
Trebbiano  Frizzante,   "Romagna"   Trebbiano   Spumante,   "Romagna"
Pagadebit Frizzante,  "Romagna"  Albana  Spumante,  "Romagna"  Bianco
Spumante,  "Romagna"  Rosato  Spumante   devono   essere   effettuate
nell'ambito  del  territorio  della  Regione  Emilia-Romagna,   della
Regione Marche, della Regione Lombardia,  della  Regione  Piemonte  e
della  Regione  Veneto  di  cui  precedenti   comma   5.1.   e   5.2.
Conformemente alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione,  garantire  l'origine  e  assicurare   l'efficacia   dei
controlli.». 
All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.4  e'  cosi'
integrato: 
    «Romagna» Bianco Spumante 70% 12600 l/ha. 
    «Romagna» Rosato Spumante 70% 12600 l/ha. 
All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.9  e'  cosi'
integrato: 
    Omissis. 
    I vini a denominazione di origine  controllata  «Romagna»  Bianco
Spumante  e  «Romagna»  Rosato  Spumante,  devono   essere   ottenuti
ricorrendo   alla   pratica   della   fermentazione   in    bottiglia
(fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale  o  metodo
tradizionale, o metodo classico, o metodo  tradizionale  classico)  o
della fermentazione in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme
comunitarie e nazionali. 
All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.14 e'  cosi'
integrato: 
    Omissis 
    «In relazione alle pratiche  enologiche  previste  dalla  vigente
normativa dell'Unione europea e nazionale, e'  consentito  effettuare
la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti  parzialmente
fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione,  destinati  alla
produzione  delle  seguenti  tipologie  appartenenti  alla  categoria
"vino": "Romagna" Cagnina, "Romagna" Pagadebit  amabile  e  "Romagna"
Sangiovese Passito, anche al di fuori del termine del 31 dicembre del
relativo anno di vendemmia prescritto  dalla  vigente  normativa.  E'
altresi' consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate  alla
produzione della tipologia "Romagna" Sangiovese Passito al  di  fuori
del citato termine del 31 dicembre. 
    Le  predette  operazioni  di  fermentazione   o   rifermentazione
effettuate  oltre  il  31  dicembre  devono   essere   immediatamente
comunicate all'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF.». 
All'art. 6 - Caratteristiche al consumo - il paragrafo 6.1  e'  cosi'
integrato: 
    «Romagna» Bianco Spumante 
    Spuma: fine e persistente 
    Colore: paglierino piu' o meno intenso 
    Odore: fine e delicato 
    Sapore: da brut nature a secco, sapido e armonico 
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol. 
    Acidita' totale minima: 5 g/l 
    Estratto non riduttore minimo: 14 g/l 
    «Romagna» Rosato Spumante 
    Spuma: fine e persistente 
    Colore: rosato piu' o meno intenso 
    Odore: fine e delicato 
    Sapore: da brut nature a secco, sapido e armonico 
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol. 
    Acidita' totale minima: 5 g/l 
    Estratto non riduttore minimo: 15 g/l 
All'art. 7 - designazione e presentazione: 
    il paragrafo 7.4 
    «Nella presentazione e designazione dei vini DOC  "Romagna",  con
l'esclusione delle  tipologie  Trebbiano  Spumante  e  Frizzante,  e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.». 
e' modificato come segue: 
    «Nella presentazione e designazione dei vini DOC  "Romagna",  con
l'esclusione  delle  tipologie  Trebbiano   Spumante   e   Frizzante,
"Romagna"  Bianco  Spumante   e   "Romagna"   Rosato   Spumante,   e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.». 
    dopo il paragrafo 8, e' integrato come segue: 
      «7.9. Per la tipologia "Romagna" Bianco Spumante e' facoltativo
riportare in etichetta la specificazione del colore "Bianco". 
      7.10.  Per  la   tipologia   "Romagna"   Rosato   Spumante   e'
obbligatorio riportare in  etichetta  la  specificazione  del  colore
"Rosato" o "Rose'". 
All'art. 8 - Confezionamento: 
    il paragrafo 8.2. 
    «Per i  vini  DOC  "Romagna"  Trebbiano,  "Romagna"  Pagadebit  e
"Romagna" Sangiovese e' consentito l'uso  dei  contenitori  idonei  a
venire al contatto con gli alimenti, non inferiore a 2  litri  e  non
superiore  a  6  litri,  in  conformita'  alle  normative  dell'UE  e
nazionali.». 
e' modificato come segue: 
    «Per i  vini  DOC  "Romagna"  Trebbiano,  "Romagna"  Pagadebit  e
"Romagna"  Sangiovese  e'  consentito  anche  l'uso  dei  contenitori
alternativi al vetro, idonei a venire al contatto con  gli  alimenti,
di capacita' compresa fra 2 e 6 litri, in conformita' alle  normative
dell'Unione europea e nazionale.».