(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
             Disciplinare menzione geografica aggiuntiva 
                       (sottozona) «Bertinoro» 
 
All'art. 1 - Denominazione e vini - il paragrafo 1.1: 
    «La menzione geografica  aggiuntiva  (sottozona)  "Bertinoro"  e'
riservata ai vini a denominazione di  origine  controllata  "Romagna"
Sangiovese solo Riserva e "Romagna" Pagadebit, anche  nella  versione
Frizzante, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.». 
e' cosi modificato: 
    «La menzione geografica  aggiuntiva  (sottozona)  "Bertinoro"  e'
riservata ai vini a denominazione di  origine  controllata  "Romagna"
Sangiovese anche Riserva e "Romagna" Pagadebit, anche nella  versione
Frizzante, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.». 
All'art. 2 - Base ampelografica - il paragrafo 2.1: 
    «Le denominazioni di origine controllata "Romagna"  Sangiovese  e
"Romagna" Pagadebit con la specificazione della  menzione  geografica
aggiuntiva (sottozona) "Bertinoro" sono riservate ai  vini  derivanti
dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la
seguente composizione ampelografica: 
    Sangiovese (solo Riserva): 
      Sangiovese: minimo il 95%; 
      possono concorre  altri  vitigni  a  bacca  nera,  idonei  alla
coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, fino ad  un  massimo  del
5%». 
      Omissis 
e' cosi modificato: 
    Le denominazioni  di  origine  controllata  "Romagna"  Sangiovese
anche Riserva e  "Romagna"  Pagadebit  con  la  specificazione  della
menzione geografica aggiuntiva (sottozona) "Bertinoro" sono riservate
ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
      Sangiovese (anche Riserva): 
      Sangiovese: minimo il 95%; 
      possono concorre  altri  vitigni  a  bacca  nera,  idonei  alla
coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, fino ad  un  massimo  del
5%. 
      Omissis. 
All'art. 3 - Zona di produzione delle uve - il paragrafo 3.1: 
    «La zona di produzione delle uve destinate  alla  produzione  dei
vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese  con
la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro solo  con  la
menzione Riserva e "Romagna" Pagadebit  con  la  menzione  geografica
aggiuntiva (sottozona) Bertinoro, anche Frizzante,  comprende  l'area
di seguito delimitata:» 
    Omissis. 
e' cosi modificato: 
    «La zona di produzione delle uve destinate  alla  produzione  dei
vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese  con
la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro anche con  la
menzione Riserva e "Romagna" Pagadebit  con  la  menzione  geografica
aggiuntiva (sottozona) Bertinoro, anche Frizzante,  comprende  l'area
di seguito delimitata:» 
      Omissis 
All'art. 4 - Norme per la viticoltura - il paragrafo 4.1: 
    «Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per  la  DOC
"Romagna" Sangiovese Bertinoro  la  densita'  minima  di  piante  non
dovra' essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.». 
e' cosi modificato: 
    «Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per  la  DOC
"Romagna" Sangiovese Bertinoro, anche Riserva, la densita' minima  di
piante non dovra' essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.». 
All'art. 4 - Norme per la viticoltura -  il  paragrafo  4.2  e'  cosi
integrato: 
  
                                                     Titolo 
                                Produzione      alcolometrico vol. 
                                massima (t)      naturale minimo 
«Romagna» Sangiovese Bertinoro     9,0 t           12,50% vol 
  
All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.3: 
    «Le  operazioni  di  imbottigliamento  dei  vini  DOC   "Romagna"
Sangiovese Bertinoro Riserva, e "Romagna" Pagadebit Bertinoro, devono
essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di   vinificazione   ed
elaborazione di cui ai precedenti comma 5.1. e 5.2.». 
e' cosi' modificato: 
    «Le  operazioni  di  imbottigliamento  dei  vini  DOC   "Romagna"
Sangiovese Bertinoro, anche Riserva, e "Romagna" Pagadebit Bertinoro,
devono essere effettuate nell'ambito della zona di  vinificazione  ed
elaborazione di cui ai precedenti comma 5.1. e 5.2.». 
All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.4  e'  cosi'
integrato: 
  
                                                         Produzione 
                                  Resa uva/vino (%)    massima (l/ha) 
«Romagna» Sangiovese Bertinoro           65%               5850 
  
All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.5: 
    «Il vino DOC "Romagna"  Sangiovese  Bertinoro  riserva  non  puo'
essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo
anno  successivo  all'anno  di  raccolta  delle  uve  ed  inoltre  e'
obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;
la sua idoneita' chimico fisica ed organolettica  non  potra'  essere
valutata prima  del  1°  febbraio  del  terzo  anno  successivo  alla
raccolta delle uve.» 
e' cosi' modificato: 
    «Il vino DOC  "Romagna"  Sangiovese  Bertinoro  non  puo'  essere
immesso al consumo  in  data  anteriore  al  1°  settembre  dell'anno
successivo a quello di raccolta delle uve. 
    Il vino DOC  "Romagna"  Sangiovese  Bertinoro  riserva  non  puo'
essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo
anno  successivo  all'anno  di  raccolta  delle  uve  ed  inoltre  e'
obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;
la sua idoneita' chimico fisica ed organolettica  non  potra'  essere
valutata prima  del  1°  febbraio  del  terzo  anno  successivo  alla
raccolta delle uve.». 
Art. 6 - Caratteristiche al consumo  -  il  paragrafo  6.1  e'  cosi'
integrato: 
    «Romagna» Sangiovese Bertinoro: 
      colore: rosso rubino tendente al granato; 
      odore: vinoso, intenso, caratteristico; 
      sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico. 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; 
      zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.