Allegato 1 Disciplinare menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Bertinoro» All'art. 1 - Denominazione e vini - il paragrafo 1.1: «La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) "Bertinoro" e' riservata ai vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese solo Riserva e "Romagna" Pagadebit, anche nella versione Frizzante, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.». e' cosi modificato: «La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) "Bertinoro" e' riservata ai vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese anche Riserva e "Romagna" Pagadebit, anche nella versione Frizzante, prodotti nell'area di cui al successivo art. 3.». All'art. 2 - Base ampelografica - il paragrafo 2.1: «Le denominazioni di origine controllata "Romagna" Sangiovese e "Romagna" Pagadebit con la specificazione della menzione geografica aggiuntiva (sottozona) "Bertinoro" sono riservate ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese (solo Riserva): Sangiovese: minimo il 95%; possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%». Omissis e' cosi modificato: Le denominazioni di origine controllata "Romagna" Sangiovese anche Riserva e "Romagna" Pagadebit con la specificazione della menzione geografica aggiuntiva (sottozona) "Bertinoro" sono riservate ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese (anche Riserva): Sangiovese: minimo il 95%; possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%. Omissis. All'art. 3 - Zona di produzione delle uve - il paragrafo 3.1: «La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro solo con la menzione Riserva e "Romagna" Pagadebit con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro, anche Frizzante, comprende l'area di seguito delimitata:» Omissis. e' cosi modificato: «La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Romagna" Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro anche con la menzione Riserva e "Romagna" Pagadebit con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro, anche Frizzante, comprende l'area di seguito delimitata:» Omissis All'art. 4 - Norme per la viticoltura - il paragrafo 4.1: «Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC "Romagna" Sangiovese Bertinoro la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.». e' cosi modificato: «Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC "Romagna" Sangiovese Bertinoro, anche Riserva, la densita' minima di piante non dovra' essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.». All'art. 4 - Norme per la viticoltura - il paragrafo 4.2 e' cosi integrato: Titolo Produzione alcolometrico vol. massima (t) naturale minimo «Romagna» Sangiovese Bertinoro 9,0 t 12,50% vol All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.3: «Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC "Romagna" Sangiovese Bertinoro Riserva, e "Romagna" Pagadebit Bertinoro, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione ed elaborazione di cui ai precedenti comma 5.1. e 5.2.». e' cosi' modificato: «Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC "Romagna" Sangiovese Bertinoro, anche Riserva, e "Romagna" Pagadebit Bertinoro, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione ed elaborazione di cui ai precedenti comma 5.1. e 5.2.». All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.4 e' cosi' integrato: Produzione Resa uva/vino (%) massima (l/ha) «Romagna» Sangiovese Bertinoro 65% 5850 All'art. 5 - Norme per la vinificazione - il paragrafo 5.5: «Il vino DOC "Romagna" Sangiovese Bertinoro riserva non puo' essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre e' obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi; la sua idoneita' chimico fisica ed organolettica non potra' essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.» e' cosi' modificato: «Il vino DOC "Romagna" Sangiovese Bertinoro non puo' essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve. Il vino DOC "Romagna" Sangiovese Bertinoro riserva non puo' essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre e' obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi; la sua idoneita' chimico fisica ed organolettica non potra' essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.». Art. 6 - Caratteristiche al consumo - il paragrafo 6.1 e' cosi' integrato: «Romagna» Sangiovese Bertinoro: colore: rosso rubino tendente al granato; odore: vinoso, intenso, caratteristico; sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico. titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.