(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Annesso: modifiche al  disciplinare  per  le  scorte  tecniche  nelle
  competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento  del
  27 novembre 2002. 
 
    All'art. 1, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter.
Il responsabile del servizio  di  scorta  di  cui  all'art.  10,  per
esercitare le funzioni di coordinamento del servizio di scorta,  puo'
non essere abilitato ai sensi dell'art. 2 ma  deve  sempre  possedere
idonea formazione certificata dalla Federazione ciclistica italiana.» 
    All'art. 2, dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis
Fermo restando il possesso degli altri  requisiti  richiesti  di  cui
all'art. 1, commi 1 e 3-bis, l'attestato di abilitazione  di  cui  al
comma 1 e' rilasciato  senza  esame  di  abilitazione  a  coloro  che
dipendono dalla Polizia di Stato, dall'Arma  dei  carabinieri,  dalla
Guardia di finanza, dalla Polizia penitenziaria o da Corpi o  Comandi
di  polizia  municipale  o  provinciale  e  sono   incaricati   dello
svolgimento di compiti di polizia stradale di  cui  all'art.  11  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da almeno un  anno  ovvero
che sono  stati  congedati  o  dimessi  senza  demerito  o  posti  in
quiescenza dalle predette amministrazioni da meno di cinque anni.» 
    All'art. 3,  comma  1,  nel  primo  periodo,  le  parole  «per  i
residenti nel territorio indicato dal decreto stesso» sono soppresse. 
    All'art. 3-bis, al comma 1, e' inserito,  in  fine,  il  seguente
periodo «Per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 2, il corso
di formazione e' ridotto a quattro  ore  e  l'attestato  si  consegue
senza esame.» 
    All'art. 4, al comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo
«Non possono  essere  in  nessun  caso  utilizzati  motocicli  aventi
cilindrata inferiore a 250 cc che montano pneumatici con diametro  di
calettamento inferiore  a  14  pollici  oppure  motocicli  che  hanno
potenza inferiore a 10 Kw.» 
    All'art. 5, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:  «e)
un telefono cellulare o radiomobile per chiamate d'emergenza,  munito
di auricolare che consenta di parlare a mani libere e  di  rispondere
in ogni condizione di attivita'.»; 
      b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
una bandierina di colore arancio fluorescente, di  dimensioni  minime
60×40 cm, da esporre  sul  veicolo,  con  sporgenza  entro  i  limiti
previsti dall'art. 170 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285;»; 
      c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis Sui  veicoli
di cui ai commi 1 e 2 possono essere installati dispositivi  bitonali
di segnalazione acustica che emettano suono  diverso  per  frequenza,
intensita' e ciclo da quello  prodotto  dai  dispositivi  in  uso  ai
servizi di polizia, antincendio o di soccorso e  che,  comunque,  non
possano essere mai confusi con essi. Tali dispostivi  possono  essere
utilizzati  unicamente  durante  lo  svolgimento  della  scorta  alla
competizione ed al solo scopo  di  segnalare  piu'  efficacemente  il
sopraggiungere della carovana ciclistica.»; 
      d) al comma 5, in fine, sono inserite  le  seguenti  parole  «i
dispostivi di cui al comma 3-bis devono essere disattivati.»; 
      e) dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  Le
disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e d) si applicano altresi'
al veicolo del direttore di  gara.  Su  tale  veicolo  e'  consentita
l'istallazione di un solo dispositivo supplementare  di  segnalazione
visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, che  si  deve  trovare
sul lato sinistro del veicolo.» 
    All'art. 6, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
una  lampada  a  luce  rossa  fissa  e  una  lampada  a  luce  gialla
intermittente; la lampada non e'  obbligatoria  se  il  percorso  non
prevede gallerie»; 
      b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)
una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente
le caratteristiche e  dimensioni  previste  dall'art.  42,  comma  2,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica  16  dicembre
1992, n. 495; in alternativa ad essa, ove le circostanze  lo  rendono
consigliabile,  puo'  essere  utilizzata  una  bandierina  di  colore
arancio fluorescente avente dimensioni minime di 60×40 cm;»; 
      c) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla  seguente  «d)
un giubbetto rifrangente ad  alta  visibilita'  del  tipo  di  quello
indicato  nella  figura  II/476  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  di  colore  giallo,  avente  le
caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  9
giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27  luglio
1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella  posteriore,
sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con  caratteri  maiuscoli  di
altezza non inferiore a cm 8». 
    All'art. 6-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  «c)
un giubbetto rifrangente ad  alta  visibilita'  del  tipo  di  quello
indicato  nella  figura  II/476  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  di  colore  giallo  avente  le
caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  9
giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27  luglio
1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella  posteriore,
sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con  caratteri  maiuscoli  di
altezza non inferiore a cm 8;»; 
      b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla  seguente  «d)
un telefono cellulare o un apparato radiomobile per comunicare con  i
responsabili dell'organizzazione della corsa, con il responsabile del
servizio di scorta o con il capo scorta,  munito  di  auricolare  che
consenta di parlare a mani libere e di rispondere in ogni  condizione
di attivita'.». 
    All'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 2, primo periodo le parole «, con  un  massimo,  in
ogni caso, di dodici veicoli» sono sostituite dalla seguenti: «con un
massimo, in ogni caso, di dodici motoveicoli di scorta tecnica»; 
      b) dopo il comma 2 e'  inserito  il  seguente:  «2-bis  Per  le
manifestazioni che  prevedono  la  partecipazione  di  oltre  tremila
concorrenti o che impegnano un percorso di gara per piu' di sei  ore,
ferme restando il rispetto  delle  altre  disposizioni  del  presente
articolo, deve essere previsto anche l'impiego di un veicolo,  avente
le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti,
con il cartello «FINE MANIFESTAZIONE» di dimensioni minime di  125×25
cm,  che,  conformemente  alle  norme  sportive   della   Federazione
ciclistica italiana  o  delle  corrispondenti  norme  internazionali,
segnala la conclusione del transito ufficiale della manifestazione ed
indica che, percio', puo' essere rimossa ogni misura di presidio  sul
percorso. Il veicolo puo' essere condotto da persona  non  munita  di
abilitazione ai sensi  dell'art.  2.  Sul  veicolo  non  deve  essere
presente la bandierina di colore arancio fluorescente di cui all'art.
5, comma 1, lettera c).». 
    All'art. 7-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Per   le
competizioni di cui al comma 1 in cui la  sospensione  o  limitazione
della circolazione deve avere durata inferiore a  trenta  minuti,  il
presidio  con  il  personale  addetto  ai  servizi  di   segnalazione
aggiuntiva  puo'  essere  limitato  alle  intersezioni  o  ai   punti
sensibili  ritenuti  pericolosi  a  giudizio  del  responsabile   del
servizio  di   scorta   secondo   quanto   stabilito   dal   presente
disciplinare.»; 
      b) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  le
competizioni di cui al comma 1 che  prevedono  la  partecipazione  di
oltre mille  concorrenti  deve  essere  in  ogni  caso  garantita  la
presenza di personale addetto ai servizi di  segnalazione  aggiuntiva
per tutte le intersezioni con strade aventi  diritto  di  precedenza,
quelle regolate da semafori ed i punti  sensibili  del  percorso.  Il
presidio puo' essere escluso per le intersezioni con strade private o
di ridotta importanza aventi  obbligo  di  precedenza  rispetto  alla
strada percorsa dalla competizione ciclistica. Per tali competizioni,
nelle rotatorie aventi diametro superiore a 50  m  o  particolarmente
complesse devono essere presenti almeno due abilitati.»; 
      c) al comma 3, le parole «3. Ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 2-bis,»; 
      d) dopo il comma 4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Fermo
restando il rispetto di tutte  le  altre  prescrizioni  indicate  nei
commi precedenti, nelle competizioni di cui all'art. 7, comma  2-bis,
deve essere garantito il presidio  delle  intersezioni  e  dei  punti
sensibili indicati al comma 2-bis con personale addetto ai servizi di
segnalazione aggiuntiva fino al transito del veicolo con il  cartello
«FINE MANIFESTAZIONE» di cui allo stesso art. 7, comma 2-bis. Dopo il
transito del veicolo recante il cartello «FINE CORSA»,  tuttavia,  la
funzione del personale addetto ai servizi di segnalazione  aggiuntiva
puo' essere solo di assistenza  dei  concorrenti  e  di  segnalazione
della loro  presenza  sul  percorso  agli  utenti  della  strada  che
sopraggiungono o vi si immettono.». 
    Dopo l'art. 7-bis e' inserito il seguente: 
      Art. 7-ter (Verifica dell'impiego di  mezzi  e  dispositivi  di
soccorso  e  di  protezione).  -  1.  Durante  lo  svolgimento  delle
competizioni di cui al comma  1  dell'art.  7-bis  che  prevedono  la
partecipazione di non oltre duecento concorrenti, il responsabile del
servizio di scorta non deve iniziare la scorta ne'  puo'  consentirne
la continuazione se non e' costantemente  garantita  la  presenza  al
seguito della corsa  di  almeno  due  ambulanze  o  veicoli  sanitari
equiparati ed  attrezzati  per  il  primo  soccorso  e  trasporto  di
infortunati,  di  cui  almeno  una  ambulanza   attrezzata   per   la
rianimazione. Deve  inoltre  verificare  che  almeno  un  veicolo  di
soccorso segua la corsa e il secondo mezzo  stazioni  in  prossimita'
dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei  mezzi  di
soccorso  ovvero  su  veicolo   appositamente   dedicato   si   trovi
costantemente almeno un medico. 
    2. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui  al  comma  1
dell'art.  7-bis  che  prevedono  la  partecipazione   di   piu'   di
cinquecento concorrenti, il responsabile del servizio di  scorta  non
deve iniziare la scorta ne' puo' consentirne la continuazione se  non
e' costantemente garantita la presenza  al  seguito  della  corsa  di
almeno tre ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati  per
il primo soccorso e trasporto  di  infortunati,  di  cui  almeno  una
ambulanza attrezzata per la rianimazione. Deve inoltre verificare che
il numero dei mezzi di soccorso sia  aumentato  di  una  unita'  ogni
duemila partecipanti oltre i primi mille e che il direttore di  corsa
abbia disposto, secondo  quanto  previsto  dalle  norme  federali  in
materia, l'ubicazione dei mezzi di soccorso in modo tale che, in ogni
caso, almeno un veicolo di soccorso segua sempre la corsa e un  altro
mezzo stazioni in prossimita' dell'arrivo pronto ad intervenire. Deve
inoltre verificare che a bordo di almeno due dei  mezzi  di  soccorso
ovvero su due veicoli appositamente dedicati si  trovi  costantemente
almeno un medico. 
    3. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui  al  comma  1
dell'art. 7-bis che  prevedono  la  partecipazione  di  non  piu'  di
duecento concorrenti, il responsabile del servizio di scorta non deve
iniziare la scorta ne' puo' consentirne la continuazione se non  sono
state installate, a cura dell'organizzatore, transenne di  protezione
per il pubblico per un'estensione di  almeno  cinquanta  metri  prima
dell'arrivo e venticinque metri dopo l'arrivo. 
    4. Quando il numero dei concorrenti  sia  superiore  a  duecento,
l'estensione  dell'area  sottoposta  a  protezione  dal  pubblico  e'
determinata dai regolamenti della  Federazione  ciclistica  italiana.
Salvo quanto previsto dalle ordinanze locali o dai  provvedimenti  di
autorizzazione, l'obbligo di protezione puo' essere ridotto al minimo
indispensabile per gli arrivi in salita. 
    5. Prima  dell'inizio  delle  competizioni  di  cui  al  comma  1
dell'art.  7-bis,  il  responsabile  del  servizio  di  scorta   deve
verificare che sia costantemente garantita la presenza, durante tutta
la gara, oltre al personale di  scorta  tecnica,  di  almeno  quattro
persone in possesso  della  specifica  tessera  di  moto-staffettista
rilasciata   dalla    Federazione    ciclistica    italiana    ovvero
dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI che svolga  funzioni  di  supporto  ed  ausilio
della scorta a bordo di motocicli di cilindrata non inferiore  a  250
cc. Per le competizioni con piu' di duecento concorrenti ma  meno  di
mille, in  aggiunta  ai  soggetti  indicati,  deve  essere,  inoltre,
garantita la presenza di un moto-staffettista ogni cento  concorrenti
oltre i duecento. Per le competizioni che prevedono la partecipazione
di oltre mille concorrenti, in aggiunta ai  soggetti  indicati,  deve
essere, inoltre, garantita la presenza di un  moto-staffettista  ogni
trecento  concorrenti  oltre  i  primi  mille  con  un   massimo   di
trentacinque moto-staffettisti. 
    6. Fermo restando  il  numero  minimo  del  personale  di  scorta
tecnica richiesto dall'art. 7,  i  moto-staffettisti  possono  essere
sostituiti da persone munite  di  abilitazione  rilasciata  ai  sensi
dell'art.  2.  I  moto-staffettisti  non  devono  essere  muniti   di
abilitazione di cui all'art. 2. Se non abilitati,  tuttavia,  possono
essere incaricati a svolgere solo funzioni di segnalazione e supporto
operativo alla corsa o  al  personale  abilitato  con  esclusione  di
qualsiasi  funzione  di  regolazione  o   disciplina   del   traffico
veicolare. 
    7. Il numero dei moto-staffettisti o delle analoghe figure munite
dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI di cui al comma 5 sono ridotte  alla  meta'  se
vengono impiegati soggetti abilitati  ai  sensi  dell'art.  2  ovvero
moto-staffettisti che fanno parte di gruppi, associazioni o  societa'
sportive affiliate al CONI, che  sono  dotati  di  certificazione  di
qualita' rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana ed  operano
nel settore da almeno cinque anni. 
    8. I moto-staffettisti di  cui  ai  commi  precedenti  ovvero  le
analoghe figure munite dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente
di promozione sportiva riconosciuto dal CONI devono essere dotati  di
un  sistema  radio  ovvero  di  un  telefono  cellulare   avente   le
caratteristiche di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera d). 
    9. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui  al  comma  1
dell'art. 7-bis, il responsabile del  servizio  di  scorta  non  deve
iniziare la scorta ne' puo' consentirne la continuazione se non  sono
presenti sul percorso di gara almeno segnali di  direzione  collocati
prima e in corrispondenza di ogni potenziale variazione  di  percorso
ed  ai  segnali  di  pericolo,  previsti  dai  regolamenti   sportivi
internazionali. Deve, inoltre, verificare  che  tali  segnali  e,  se
presenti,  i  segnali  di  informazioni  tecniche  ed  i  segnali  di
informazione per gli utenti, siano stati collocati in  modo  che  non
creino confusione con la segnaletica  stradale  presente  e  che,  in
quanto  possibile,  abbiano  colori  di   fondo   e   caratteristiche
dimensionali uniformi e compatibili con le esigenze di chiarezza  del
messaggio ed avvistabilita' da parte dei concorrenti  e  del  seguito
della carovana ciclistica. Al termine della manifestazione, i segnali
devono essere prontamente rimossi a cura dell'organizzazione. 
    10. Restano in ogni caso ferme  le  indicazioni  e  le  direttive
operative    fornite     dall'autorita'     sanitaria     nell'ambito
dell'attuazione dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione  e
l'assistenza  sanitaria   negli   eventi   e   nelle   manifestazioni
programmate,  approvato  dalla  Conferenza  delle  regioni  e   delle
province autonome in data 13 giugno 2017 e  successive  modificazioni
ed integrazioni. Ove tali indicazioni contrastino con le disposizioni
del presente articolo per quanto riguarda il numero delle ambulanze e
dei medici che devono essere presenti, prevedendo un numero inferiore
di veicoli di soccorso e  di  medici,  prevalgono  in  ogni  caso  le
disposizioni del presente articolo.». 
    All'art. 10, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Responsabile  del
servizio di scorta tecnica in ciascuna manifestazione  ciclistica  e'
il Direttore di organizzazione o il Direttore di corsa ovvero analoga
figura certificata dalla FCI per  gli  Enti  di  promozione  sportiva
riconosciuti dal CONI. Nei limiti e secondo le disposizioni  sportive
egli risponde del suo operato  direttamente  all'organizzatore  della
manifestazione sportiva indicato nell'autorizzazione ad  effettuarla,
rilasciata ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo  15
gennaio 2002, n. 9»; 
      b) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il
responsabile del servizio di scorta tecnica esercita le  funzioni  di
controllo  indicate  nel  presente  disciplinare  e  sovrintende   al
corretto  svolgimento  della  scorta  tecnica.  Salvo  che  non   sia
abilitato ai sensi dell'art.  2,  egli  non  puo'  svolgere  funzioni
dirette di regolazione del traffico. Per la gestione operativa e  per
il  coordinamento  del  personale  abilitato  durante  la  gara,   il
responsabile del servizio di scorta nomina, prima  dell'inizio  della
manifestazione, un capo-scorta  che  deve  essere  munito  di  valida
abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 2.»; 
      c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Il  responsabile
del servizio di scorta tecnica prima dell'inizio  del  servizio  deve
verificare la documentazione dalla quale risulti il rapporto che lega
i  soggetti  che  svolgono  la  scorta  alle  imprese,   societa'   o
associazioni sportive di cui all'art. 1.  Deve  altresi'  verificare,
prima della partenza della gara e, successivamente, durante lo  tutto
svolgimento  della  stessa,  che  siano  osservate   le   norme   del
regolamento di gara e che  siano  state  attuate,  se  richiesto,  le
opportune  prescrizioni  imposte  dall'autorizzazione  rilasciata  ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; 
      d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Nelle competizioni ciclistiche  di  cui  all'art.  7-bis,
comma 1, che  prevedono  piu'  percorsi  di  diversa  estensione,  il
responsabile del servizio di scorta tecnica,  prima  dell'inizio  del
servizio, deve verificare che per ciascun percorso sia stato nominato
almeno un Direttore di  corsa  o  analoga  figura  per  gli  Enti  di
promozione sportiva  riconosciuti  dal  CONI  e  che  lo  stesso  sia
costantemente in grado di comunicare con tutti i membri della scorta. 
    2-ter. Il capo-scorta, conformemente alle direttive impartite dal
responsabile del servizio di  scorta,  dispone  il  posizionamento  e
coordina l'attivita' di regolazione del traffico  e  di  segnalazione
svolta  dal  personale  di  scorta  abilitato,  dagli  addetti   alle
segnalazioni aggiuntive Il capo scorta esercita, inoltre, le funzioni
di  controllo  indicate  dal  presente  disciplinare  che  gli   sono
delegate, volta per volta, dal responsabile del servizio di scorta. 
    2-quater. Il responsabile del servizio di  scorta,  con  adeguato
anticipo rispetto all'inizio della gara, deve rendere  disponibile  o
consegnare al capo-scorta copia dell'autorizzazione allo svolgimento,
delle ordinanze di sospensione della circolare di cui all'art. 9  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed  ogni  altro  documento
utile all'attivita' di coordinamento operativo  che  compete  a  tale
soggetto.» 
    All'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente «1. Tutte  le  persone
che effettuano la scorta con veicoli devono essere  costantemente  in
grado di comunicare  con  il  responsabile  del  servizio  di  scorta
tecnica  o  con  il  capo-scorta   ovvero   con   il   direttore   di
organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile
designato dall'organizzatore autorizzato ai  sensi  dell'art.  9  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con gli eventuali altri
membri della scorta  che  si  trovano  su  altri  veicoli,  e  devono
intervenire  con  efficacia  e  tempestivita'  di  fronte   ad   ogni
situazione che necessiti di attivita' di segnalazione.»; 
      b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «2.
Il responsabile del servizio di scorta tecnica  non  deve  consentire
che si inizi il servizio di  scorta  tecnica  senza  aver  verificato
che:»; 
      c) il comma 3 e' sostituto dal seguente: «3. Qualora durante lo
svolgimento del servizio si verifichi  una  situazione  imprevedibile
per la quale non siano piu' soddisfatte le condizioni di sicurezza  o
rispettate le prescrizioni di cui ai  commi  1  e  2,  ovvero  quelle
relative al numero minimo  dei  veicoli  e  degli  abilitati  di  cui
all'art. 7, comma 1, all'art. 7-bis, commi  1  e  2  e  7-ter  previa
comunicazione tempestiva della  situazione  all'organizzatore  ed  ad
ogni direttore di corsa presente, se sono previsti piu' percorsi,  il
responsabile del servizio di scorta tecnica deve fare in modo che  la
scorta tecnica sia  immediatamente  interrotta,  con  le  conseguenze
previste dall'art. 9, comma 9,  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285. In caso di assoluta necessita' ed  urgenza  in  cui  la
decisione di interruzione  indicata  non  possa  essere  assunta  dal
responsabile del servizio di scorta  tecnica,  la  competizione  deve
essere sospesa dall'organizzatore.»; 
      d) al comma 4, le parole «se questi, d'intesa con il  direttore
di  corsa  hanno  accettato  di  continuare  la  circolazione»   sono
sostituite dalla seguenti: «se questi, d'intesa con  l'organizzatore,
hanno accettato di continuare la circolazione». 
    All'art. 12, il comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  La
paletta di segnalazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), deve
essere usata esclusivamente per le  segnalazioni  manuali  dirette  a
disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada  in
movimento l'imminente approssimarsi  della  carovana  ciclistica.  La
paletta di segnalazione puo' essere utilizzata  solo  nell'ambito  di
operativita' della sospensione temporanea della  circolazione  ed  in
ogni caso dopo il passaggio del veicolo che  segnala  l'inizio  della
gara e non oltre il veicolo che indica  il  fine  gara.  L'uso  della
paletta di segnalazione fuori dai casi indicati e' vietato.». 
    All'art. 12-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Tutte le  persone
che effettuano attivita' di segnalazione aggiuntiva di  cui  all'art.
7-bis devono essere costantemente  in  grado  di  comunicare  con  il
responsabile del servizio di scorta  tecnica,  con  il  capo  scorta,
ovvero,   in   mancanza,    con    altro    responsabile    designato
dall'organizzatore autorizzato  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tale scopo, prima  di  iniziare
il servizio, devono comunicare al responsabile del servizio di scorta
tecnica il loro  numero  di  telefono  cellulare  o  l'identificativo
dell'apparato radiomobile  nonche'  le  generalita'  complete  ed  il
numero dell'attestato di abilitazione di cui all'art. 3-bis.»; 
      b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
comunicare al responsabile  del  servizio  di  scorta  tecnica  e  al
capo-scorta ovvero, in  mancanza,  ad  altro  responsabile  designato
dall'organizzatore,  il  momento  in  cui  iniziano  il  presidio  di
un'intersezione o  di  un  punto  sensibile  ed  il  momento  in  cui
terminano il servizio»; 
      c) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)
concordare con il responsabile del servizio di scorta tecnica ovvero,
in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore,  le
modalita'  di  segnalazione  della   sospensione   temporanea   della
circolazione agli utenti in transito sulle strade  che  si  immettono
sul tratto interdetto». 
    All'art. 13, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Le disposizioni dell'art. 1, comma  3-ter,  entrano  in
vigore dal 1° gennaio 2020. Fino a quella data,  il  personale  degli
Enti di promozione riconosciti dal  CONI  che  esercita  le  funzioni
equipollenti al direttore di  corsa  puo'  assumere  la  funzione  di
responsabile del servizio di scorta di cui all'art.  10  anche  senza
essere munito di certificazione di idonea formazione rilasciata dalla
Federazione ciclistica italiana. 
    3-ter. Le disposizioni  dell'art.  4,comma  2,  secondo  periodo,
relative alle caratteristiche tecniche dei  motoveicoli  utilizzabili
per la scorta tecnica, entrano in vigore dal 1° gennaio 2020. 
    3 quater. Fino al 1° gennaio 2020,  i  dispositivi  di  cui  agli
articoli 6, comma 1, lettera d) e 6-bis, comma 1, lettera  c),  fermi
restando gli altri  requisiti  richiesti,  possono  essere  anche  di
colore bianco ovvero grigio argento a luce riflessa  bianca,  con  le
caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  9
giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27  luglio
1995.».