IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare,
l'art. 111, comma 1, con il quale e' disposta,  a  far  data  dal  30
giugno 2016, la revisione obbligatoria  delle  macchine  agricole  in
circolazione soggette ad immatricolazione  in  ragione  del  relativo
stato  di  vetusta'  e  con  precedenza  per   quelle   immatricolate
antecedentemente al 1° gennaio  2009  e  l'art.  114,  comma  3,  che
stabilisce che le macchine operatrici, per circolare su strada,  sono
soggette, tra l'altro, alla disciplina prevista dal su indicato  art.
111; 
  Visto il decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, recante «Revisione generale  periodica  delle
macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli  111  e  114
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»; 
  Visto l'art. 6  del  su  menzionato  decreto  interministeriale  20
maggio 2015,  concernente  le  date  di  decorrenza  dell'obbligo  di
revisione  generale  delle  macchine  agricole   ed   operatrici   in
circolazione, in particolare: al comma 1  dispone,  per  le  macchine
agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), all'Allegato  1,  la
tabella delle scadenze, in funzione  dell'anno  di  immatricolazione,
per la prima revisione e successivamente ogni cinque anni; al comma 2
dispone per le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere
b) e c), che la data di avvio dell'obbligo decorre  dal  31  dicembre
2017; al comma 3 dispone per le macchine operatrici, di cui  all'art.
2, che la data di avvio dell'obbligo decorre dal 31 dicembre 2018; 
  Visti,  altresi',  gli  articoli  3  e  4,   del   citato   decreto
interministeriale, che dispongono  sulle  sanzioni  da  applicare  ai
veicoli non presentati a revisione e che continuano a circolare oltre
i termini fissati dal decreto stesso; 
  Considerato che l'art. 5 del citato decreto  del  20  maggio  2015,
valutata la particolare complessita'  costruttiva  ed  operativa  dei
veicoli da revisionare, ha previsto una specifica disciplina  tecnica
per l'esecuzione dei controlli,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui
all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ai  fini
della sicurezza della circolazione stradale; e che la predisposizione
della predetta normativa tecnica di dettaglio ha evidenziato numerose
difficolta' organizzative  e  tecniche  per  l'attuazione  dei  nuovi
controlli tecnici di revisione; 
  Considerato che i richiamati  termini,  stabiliti  all'art.  6  del
decreto 20 maggio 2015, per l'obbligo  di  revisione  delle  macchine
agricole ed operatrici sono spirati senza che fossero disponibili sia
la dovuta disciplina tecnica sia  il  luogo  idoneo  alle  operazioni
tecniche di revisione; 
  Ritenuto che sussiste per  l'utenza  il  rischio  di  incorrere  in
sanzioni per il  mancato  rispetto  di  disposizioni  il  cui  quadro
attuativo non e' stato ancora completato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 20 maggio  2015,
le parole: «di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)»  sono  sostituite
dalle seguenti «di cui all'art. 1, e le macchine operatrici,  di  cui
all'art. 2».