IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare: il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti; il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze individui il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che disciplina le modalita' attuative del Programma Carta Acquisti; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni; Visto in particolare l'art. 5, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019 che prevede: al primo periodo, che il beneficio economico del reddito di cittadinanza sia erogato attraverso la Carta Rdc; al secondo periodo, che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008 relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio; al quarto periodo, che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, nonche', nei casi previsti, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo; al quinto periodo, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di contante; al sesto periodo, che, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA) e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita'; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Carta Rdc»: la carta di cui all'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, attraverso la quale e' erogato il beneficio economico del reddito di cittadinanza; b) «Carta acquisti»: la carta di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas; c) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008.