IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping», in particolare l'art. 7; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modificazioni, recante  «Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE», in particolare, l'art. 37, comma 1-bis; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro per i beni e le attivita' culturali,  31  ottobre  2001,  n.
440,  recante  «Regolamento  concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo  sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»; 
  Visto l'allegato al decreto del Ministro della salute 24  settembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003 - Serie
generale  -  n.  257,  concernente  modalita'  di  attuazione   delle
disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre  2000,  n.
376, fatto salvo dai successivi decreti che hanno  ridisciplinato  la
materia, da ultimo il decreto del Ministro  della  salute  19  maggio
2005; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, recante:
«Istituzione di una banca dati centrale finalizzata a  monitorare  le
confezioni dei medicinali all'interno  del  sistema  distributivo»  e
successive modificazioni; 
  Visto, da ultimo, il decreto del Ministro della  salute  16  aprile
2018 recante «Revisione  della  lista  dei  farmaci,  delle  sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche  mediche,
il cui impiego  e'  considerato  doping,  ai  sensi  della  legge  14
dicembre 2000, n. 376», pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  26
della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del  5  giugno  2018,  n.
128; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  19  maggio  2005,  e
successive modificazioni, concernente «Modalita' di attuazione  delle
disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre  2000,  n.
376, recante  "Disciplina  della  tutela  sanitaria  delle  attivita'
sportive e della lotta contro il doping", pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  - Serie generale - del 3 giugno 2005, n. 127,  supplemento
ordinario n. 104; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 24 ottobre 2006, recante
«Modalita'  di  trasmissione,  da  parte  dei  farmacisti,  dei  dati
relativi alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle  classi
indicate nella lista dei farmaci e delle  sostanze  biologicamente  o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi dell'art.  2  della  legge  14  dicembre
2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302  del  30  dicembre
2006; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi  collegiali
ed altri organismi operanti presso  il  Ministero  della  salute,  ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che
ha trasferito le competenze della suddetta Commissione  alla  Sezione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e  per  la  tutela  della
salute nelle  attivita'  sportive  del  Comitato  tecnico  sanitario,
ricostituito con decreto del Ministro della salute 26 settembre  2018
e successive modificazioni; 
  Vista la determina dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  24  maggio
2018, n. 821, recante «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni
relative allo  smaltimento  delle  scorte  dei  medicinali  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  164,  della  legge  4  agosto  2017,  n.  124»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - dell'11 giugno
2018, n. 133; 
  Visto il decreto 16 aprile 2018 recante «Revisione della lista  dei
farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive  e
delle pratiche mediche, il cui  impiego  e'  considerato  doping,  ai
sensi  della  legge  14  dicembre  2000,  n.  376»   pubblicato   nel
supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale - Serie  generale
- del 5 giugno 2018, n. 128; 
  Considerata la necessita' di aggiornare il citato decreto 19 maggio
2005, a seguito della cancellazione dell'alcool etilico,  o  etanolo,
dalla  lista   dei   farmaci,   delle   sostanze   biologicamente   o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376; 
  Acquisita  la  proposta  della  Sezione  per  la  vigilanza  ed  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in  data  18  marzo
2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto 19 maggio 2005 recante «Modalita' di  attuazione
  delle disposizioni contenute nell'art. 7 della  legge  14  dicembre
  2000, n. 376, recante  "Disciplina  della  tutela  sanitaria  delle
  attivita' sportive e della lotta contro il doping"» 
  1.  Al  decreto  ministeriale  19   maggio   2005,   e   successive
modificazioni, recante «Modalita' di  attuazione  delle  disposizioni
contenute nell'articolo 7  della  legge  14  dicembre  2000,  n.  376
recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e
della lotta contro il doping"», sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano   ai
medicinali autorizzati ai sensi del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni,  di  seguito
denominati "specialita' medicinali", e inclusi nella lista di cui  al
decreto del Ministro della salute 16 aprile 2018;»; 
    b) il comma 2 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I titolari di autorizzazione all'immissione in  commercio  sono
tenuti a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni  anno  al  Ministero
della salute i dati riferiti all'anno precedente relativi,  per  ogni
singola confezione, alle quantita' prodotte, importate, distribuite e
vendute, secondo le modalita' stabilite dal decreto  ministeriale  15
luglio  2004  recante:  "Istituzione  di  una  banca  dati   centrale
finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del
sistema distributivo", e successive modificazioni e integrazioni.»; 
  c) all'art. 2, al comma 3 dopo le  parole  «13  aprile  2005»  sono
inserite le parole «e successive modifiche ed integrazioni»; 
  d) i commi 5 e 6 del medesimo art. 2 sono abrogati; 
  e) al comma 3 dell'art. 3 dopo le  parole  «13  aprile  2005»  sono
inserite le parole «e successive modifiche ed integrazioni»; 
  f) i commi 4 e 5 del medesimo art. 3 sono abrogati; 
  g) all'art. 3, comma 6, secondo  periodo,  le  parole  «e  4»  sono
abrogate.