IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 228, che, al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ha disposto l'introduzione, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, di un contributo, nella forma di voucher, per l'acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi; Visti il secondo e terzo periodo del citato comma 228, che diversificano in base alla dimensione dell'impresa l'importo del contributo attribuibile in ciascun periodo d'imposta, fissandolo, rispettivamente, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro nei confronti delle micro e piccole imprese e in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro nei confronti delle medie imprese; Visto il quarto periodo dello stesso comma 228 che stabilisce che in caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attivita', compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo per l'acquisto delle consulenze specialistiche e' riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro; Visto inoltre il quinto periodo del comma 228, che subordina l'attribuzione del contributo alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi d'innovazione siano rese da societa' e manager qualificati iscritti in un elenco istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018; Visto il comma 230 dello stesso art. 1, che prevede che la concessione del contributo deve avvenire in conformita' al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013; Visto il comma 231 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per le finalita' di cui al comma 228, un fondo con una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro ripartita equamente per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di legalita' delle imprese secondo quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto; Visto il sesto periodo del citato comma 228, il quale prevede che con il suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, oltre all'istituzione dell'elenco dei soggetti qualificati per le consulenze in materia di processi d'innovazione, siano stabiliti anche i criteri, le modalita' e gli adempimenti formali per l'erogazione del voucher e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilita' per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. societa' in house dello Stato; Ritenuta la necessita' di demandare ad un ente strumentale dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del voucher; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 1, commi 228, 230 e 231 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della commissione, del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.