IL DIRIGENTE GENERALE 
            della direzione V del Dipartimento del Tesoro 
 
  Vista la legge 7  marzo  1996,  n.  108,  recante  disposizioni  in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma  1,  in  base  al
quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e  l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a  qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad  anno
degli  interessi  praticati  dalle  banche   e   dagli   intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti  dall'Ufficio  italiano  dei
cambi  e  dalla  Banca  d'Italia   rispettivamente   ai   sensi degli
articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nel corso  del  trimestre  precedente  per  operazioni  della  stessa
natura»; 
  Visto  il  proprio  decreto  del  27  settembre  2018,  recante  la
«Classificazione delle operazioni creditizie per  categorie  omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi  praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari»; 
  Visto, da ultimo, il proprio decreto del 25 marzo 2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2019 e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito  di
procedere per il trimestre 1° gennaio  2019  -  31  marzo  2019  alla
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari; 
  Avute  presenti  le  «Istruzioni  per  la  rilevazione  dei   tassi
effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla
Banca d'Italia (pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  185  del  9
agosto 2016); 
  Vista la rilevazione dei valori medi dei  tassi  effettivi  globali
segnalati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con
riferimento al periodo 1° gennaio 2019 - 31 marzo 2019 e tenuto conto
della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento,
del  valore  medio   del   tasso   applicato   alle   operazioni   di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo della Banca centrale europea,  la  cui  misura  sostituisce
quella del tasso  determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n.  394,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  febbraio  2001,  n.   24,   recante
interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108; 
  Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora,  condotte
a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo
le modalita' indicate nella nota metodologica; 
  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione  del  decreto  legislativo  n.  29/1993   e   successive
modificazioni  e   integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione
dell'ambito di responsabilita'  del  vertice  politico  e  di  quello
amministrativo; 
  Atteso che, per effetto di  tale  direttiva,  il  provvedimento  di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  dell'art.  2
della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di  responsabilita'  del
vertice amministrativo; 
  Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290  del  14  dicembre
2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi
e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
«Attuazione della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  VI  del  testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria  e  dei  mediatori  creditizi»,  come
successivamente modificato e integrato; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, di  «Attuazione
della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio,  l'esercizio  e  la
vigilanza  prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti   di   moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e  che
abroga la direttiva 2000/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di  «Attuazione
della direttiva 2013/36/UE, che modifica la  direttiva  2002/87/CE  e
abroga le direttive 2006/48/CE  e  2006/49/CE,  per  quanto  concerne
l'accesso  all'attivita'  degli  enti  creditizi   e   la   vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e  sulle  imprese  di  investimento.
Modifiche al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385  e  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I tassi effettivi globali  medi,  riferiti  ad  anno,  praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari,  determinati  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1° gennaio 2019 - 31 marzo  2019,  sono  indicati  nella
tabella riportata in allegato (allegato A).