IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», che, agli articoli da 25 a 32, disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modificazioni, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e, in particolare, il comma 8, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalita' di attuazione della misura agevolativa; Visto l'art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, n. 297, che, nello stabilizzare, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative, ha elevato al 30 per cento l'aliquota del beneficio, tanto per la detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF quanto per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES, indipendentemente dalla tipologia di start-up innovativa, e innalzato ad euro 1.000.000 il tetto massimo di investimento agevolabile per i contribuenti soggetti IRPEF; Visto il successivo comma 67 dell'art. 1 della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si subordina l'efficacia delle disposizioni, di cui al predetto comma 66, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, e successive modificazioni, recante la disciplina delle PMI innovative e, in particolare, il comma 9 che estende alle PMI innovative gli incentivi fiscali previsti dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; Visto l'art. 1, comma 68, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, con il quale viene eliminata la differenza di trattamento in relazione all'anzianita' delle PMI innovative e viene disposta, ai fini dell'autorizzazione europea l'attuazione della misura nel rispetto degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19 del 22 gennaio 2014); Visto l'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e successive modificazioni, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 9 dello stesso art. 4 concernenti gli incentivi fiscali all'investimento in PMI innovative; Visto il successivo comma 12-ter che subordina l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 30 gennaio 2014, rubricato «Modalita' di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 25 febbraio 2016, rubricato «Modalita' di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302; Visti gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19 del 22 gennaio 2014); Visti in particolare i punti 73 e 74 dei succitati orientamenti che nell'ambito del paragrafo 3.3.1, relativo alle «Misure destinate a categorie di imprese che esulano dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria» disciplinano le «Imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il finanziamento del rischio superati sette anni dopo la loro prima vendita commerciale»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014); Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003); Considerata l'opportunita' di redigere un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, atto a consolidare in un unico provvedimento le disposizioni di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dell'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; Vista la procedura di notifica adottata ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conclusasi con la decisione della Commissione europea C(2018) 8389 final del 17 dicembre 2018 che considera la misura di aiuto di Stato notificata relativa all'aiuto di Stato SA.48570 (2018/N) - Italia - Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative e PMI innovative compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione delle agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. 2. Ai fini del presente decreto: a) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) per «start-up innovative» si intendono le societa' indicate all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residenti in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; c) per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che: (i) rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; (ii) ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale. Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita: 1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti; 2) senza limiti di eta', se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014; d) per «incubatore certificato», si intende la societa' indicata nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attivita' risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d); f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quelle societa' che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d).