(Allegato-Linee Guida)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI  SINDACALI  DEGLI  ENTI  DEL
  SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  SUL  BILANCIO  D'ESERCIZIO  2018  (ai
  sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n.  266
  e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,
  convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
 
    1. Con le presenti linee guida, relative al bilancio  d'esercizio
2018, come di consueto, si opera l'annuale revisione  dei  precedenti
documenti adottati per la relazione sopra richiamata, secondo  quanto
previsto dall'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3,  del  decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174. 
    Come piu' volte sottolineato, le verifiche effettuate sugli  enti
dei servizi sanitari regionali, attraverso le  relazioni-questionario
redatte dai rispettivi collegi sindacali, sulla base di  linee  guida
predisposte  dalla  Corte  dei  conti,   Sezione   delle   autonomie,
costituiscono un rilevante  momento  delle  attivita'  delle  Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti. 
    Si tratta di un collaudato modello  di  controllo,  basato  sulla
sinergica collaborazione tra la Corte  dei  conti  e  gli  organi  di
controllo interno delle amministrazioni territoriali e degli enti del
Servizio sanitario nazionale (cfr. Corte costituzionale, sentenza  n.
198/2012).  Lo  strumento  del  questionario  consente  alle  Sezioni
regionali della Corte dei conti e agli organi di revisione degli enti
sanitari di disporre di un percorso di verifica uniforme, che pone in
rilievo aspetti particolarmente significativi  della  gestione  degli
enti sanitari, caratterizzata da elevata  complessita'  e  di  grande
incidenza sulla finanza pubblica. 
    Resta impregiudicata la possibilita' di ulteriori approfondimenti
istruttori per il compiuto esercizio della funzione di controllo. 
    2. Nel rinviare a  quanto  gia'  ripetutamente  illustrato  nelle
precedenti edizioni circa i principi e i criteri cui si  ispirano  le
linee guida (cfr., in particolare, le linee guida approvate con  del.
Sez. Aut. n. 18/2010), si rammenta che  il  citato  decreto-legge  n.
174/2012 ha anche attribuito maggior incisivita' a  questa  modalita'
di verifica, con la previsione dell'eventualita'  di  un  blocco  dei
programmi di spesa  causativi  di  squilibri  finanziari  degli  enti
locali e sanitari (art. 1, comma 7) con riferimento  a  programmi  di
spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza  della
relativa sostenibilita' finanziaria. Sul punto e' stato chiarito  che
«Al di fuori delle condizioni indicate nella norma in  questione  (da
ritenere di stretta  interpretazione,  non  applicabile  ne'  in  via
analogica, ne' in  via  estensiva),  e  cioe'  mancata  copertura  di
programmi di spesa  o  insussistenza  della  relativa  sostenibilita'
finanziaria, resta operante il criterio del "controllo collaborativo"
sancito dall'art. 7, comma 7  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131
(Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da  una
consolidata     giurisprudenza     costituzionale»      (del.      n.
15/SEZAUT/2012/INPR). 
    3. Le presenti linee guida, come  per  il  passato,  assumono  la
forma di relazione-questionario e si  pongono,  sostanzialmente,  nel
segno della  continuita'  con  i  criteri  seguiti  nelle  precedenti
edizioni. 
    La  finalita'  del  questionario  e'  quella   di   rilevare   il
complessivo  rispetto  degli   equilibri   economico-patrimoniali   e
finanziari degli enti sanitari,  rispetto  che  costituisce  elemento
imprescindibile della gestione  degli  enti  sanitari  e  rappresenta
altresi' elemento particolarmente qualificante della valutazione  del
collegio sindacale. Deve essere sottolineato, d'altro canto,  che  il
mantenimento  degli  equilibri  di  bilancio  costituisce  anche  una
garanzia per la continuita' nell'erogazione di un servizio essenziale
come quello della tutela della salute. 
    3.1. Gli aggiornamenti per il bilancio  2018  hanno  recepito  le
novita' introdotte dal legislatore e si e' proseguito l'impegno, gia'
avviato negli anni precedenti, di ridurre  gli  oneri  informativi  a
carico delle amministrazioni e degli organi interni di controllo. 
    Per quanto possibile, infatti, nella revisione dei quesiti si  e'
avuto  cura  di  evitare  di  chiedere  notizie  gia'  contenute   in
specifiche banche dati pubbliche: in quest'ottica, in particolare, si
segnala che sono stati soppressi i quadri relativi al conto economico
ed allo stato patrimoniale in  quanto  le  stesse  informazioni  sono
attualmente            reperibili             in             OpenBDAP
(http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini). 
    Con riferimento alle eventuali partecipazioni degli enti sanitari
in altri organismi, resta il prospetto gia' in passato  semplificato,
in quanto, a seguito delle intese intercorse tra Corte  dei  conti  e
MEF -  Dipartimento  del  Tesoro,  i  dati  relativi  agli  organismi
partecipati sono acquisiti dalla banca  dati  partecipazioni  gestita
dal predetto Dipartimento, adeguata anche alle  esigenze  istruttorie
della Corte dei conti. 
    Peraltro,    come    gia'    rappresentato    nella    del.    n.
10/SEZAUT/2018/INPR (linee guida per le  relazioni  dei  collegi  dei
revisori dei conti sui rendiconti  delle  regioni  e  delle  province
autonome - esercizio 2017), si evidenzia  il  rilievo  non  meramente
statistico  della  correttezza  e  della  tempestivita'  dei   flussi
informativi in BDAP e nelle altre banche dati pubbliche. 
    Tali banche dati, infatti, per la realizzazione e la manutenzione
delle  quali  si  impiegano  ingenti  risorse,  sono   strumenti   di
monitoraggio e controllo ai  fini  del  coordinamento  della  finanza
pubblica  e  le  informazioni  ivi  presenti  sono  alla  base  delle
decisioni di politica finanziaria. 
    3.2. In questa prospettiva, occorre ulteriormente valorizzare  il
ruolo e l'attivita' svolta dagli Organi di revisione contabile  anche
chiedendo loro  di  verificare  la  coerenza  dei  dati  presenti  in
OpenBDAP con quanto risultante dai  documenti  contabili  tenuti  e/o
approvati  dall'ente,  nonche'  che  i   canali   informativi   sopra
richiamati siano adeguatamente alimentati, segnalando alla competente
struttura  dell'ente  la  necessita'  di  inserire  le   informazioni
mancanti o errate. 
    Inoltre, al fine di fornire  alle  Sezioni  regionali  un  quadro
informativo completo e ridurre l'eventualita' di ulteriori  richieste
istruttorie, si chiede ai collegi sindacali di allegare  alla  e-mail
di trasmissione  del  questionario  anche  la  nota  integrativa,  la
relazione sulla gestione e  il  parere  del  collegio  sindacale  sul
bilancio d'esercizio. 
    4. Il questionario e' articolato come indicato di seguito: 
      istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario; 
      indice; 
      dati generali identificativi dell'ente, dimensione  demografica
e strutture di ricovero; al riguardo si  segnala  l'esigenza  di  una
compilazione   corretta   e   completa   dei   dati    identificativi
(denominazione dell'ente, codice  fiscale,  regione  e  tipologia  di
ente); 
      parte  prima  (domande  preliminari),  recante  quesiti  i  cui
elementi di risposta consentono un primo sommario esame alle  Sezioni
regionali; 
      parte seconda, contenente domande e  prospetti  riguardanti  la
situazione economica, distinguendo tra componenti positive e negative
del bilancio, con approfondimenti su temi particolari. 
    Tra  le  componenti  negative,  l'oggetto  dei  quesiti  riguarda
specificatamente: A) Acquisti di  beni  e  servizi;  B)  Acquisti  di
prestazioni da operatori  privati;  C)  Assistenza  farmaceutica;  D)
Personale; E) Sistemi di controllo dei costi. 
    Ai compilatori del questionario si chiede, inoltre, di verificare
la coerenza tra i dati del bilancio d'esercizio e quelli del  modello
C.E. (Conto economico), quinta comunicazione tramite il Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS) al Ministero della salute e del  modello
allegato alla nota integrativa; 
      parte terza,  contenente  domande  e  prospetti  relativi  alla
situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari. 
    Relativamente allo  stato  patrimoniale,  distinto  in  attivo  e
passivo, l'oggetto dei  quesiti  riguarda:  A)  Immobilizzazioni;  B)
Rimanenze; C) Crediti; D) Utile o perdita; E) Fondi rischi ed  oneri;
F) Debiti. 
    Ai compilatori  del  questionario  si  chiede  di  verificare  la
conformita' dei dati dello stato patrimoniale con quelli del  modello
allegato alla nota integrativa e  di  quello  inviato  al  NSIS.  Per
quanto riguarda la parte relativa alle partecipazioni (Parte terza  -
Stato patrimoniale attivo - Immobilizzazioni, pag. 17, punto  10  del
questionario),  si  chiede  di  riportare  l'elenco  degli  organismi
partecipati dall'ente, la quota di partecipazione e la verifica della
coerenza delle informazioni  allegate  al  bilancio  d'esercizio  con
quelle presenti nella banca dati del MEF - Dipartimento del Tesoro; 
      annotazioni per consentire ai  compilatori,  ove  lo  ritengano
necessario, ulteriori precisazioni non riportabili nello schema cosi'
come predisposto; 
      attestazioni finali, distinte a  seconda  che  la  relazione  -
questionario sia stata redatta dal collegio sindacale, per  gli  enti
dei servizi sanitari regionali, o dal  Terzo  certificatore,  per  la
Gestione sanitaria accentrata,  ove  istituita  (art.  22,  comma  3,
lettera d del decreto legislativo n. 118/2011). 
    5. Le modifiche operate da varie regioni nell'organizzazione  del
Servizio sanitario sul proprio territorio hanno indotto ad  integrare
il novero degli enti sanitari assoggettati al controllo. 
    Si  elencano  di  seguito  gli  enti  sanitari  da  sottoporre  a
verifica, ferma restando la possibilita'  per  la  Sezione  regionale
della Corte dei conti di individuare ulteriori strutture in base alla
specificita' territoriale: 
      Aziende sanitarie locali; 
      Aziende socio-sanitarie territoriali; 
      Aziende sanitarie provinciali; 
      Aziende di tutela della salute; 
      Aziende ospedaliere; 
      Policlinici universitari; 
      Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
      Agenzie regionali per l'emergenza sanitaria; 
      Gestioni sanitarie accentrate; 
      Azienda Zero; 
      ospedali classificati,  se  ritenuti  dalle  Sezioni  regionali
competenti  pienamente  equiparabili  agli  enti  sanitari   pubblici
regionali; 
      altri enti sanitari non compresi nell'elenco precedente. 
    6. Le Sezioni di controllo con sede nelle regioni  e  province  a
statuto speciale,  ove  ne  ricorra  l'esigenza,  potranno  apportare
integrazioni e modifiche  ai  questionari  che  tengano  conto  delle
peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita'
con questa conferenti,  fermo  restando  l'inoltro  dei  questionari,
compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della
Corte dei conti ai fini dell'alimentazione  della  banca  dati  degli
enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a  livello
nazionale. 
    Resta comunque ferma  la  facolta'  delle  Sezioni  regionali  di
effettuare tutti gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari. 
    7. Per consentire la  gestione  informatica  dei  questionari  ed
evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile: 
      a) utilizzare il file  del  questionario  reperibile  sul  sito
istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il formato  originale
per l'invio (in particolare, il file non deve  essere  convertito  in
formati immagine, ma utilizzato cosi' come scaricato); 
      b)   nominare   il   file   secondo   il   seguente   criterio:
18_regione_nome  azienda  (esempio:   18_Veneto_azienda   ospedaliera
Padova); 
      c) inviare il  questionario  e  gli  allegati  richiesti  (Nota
integrativa, la relazione sulla gestione e  il  parere  del  collegio
sindacale sul bilancio d'esercizio) unicamente per posta  elettronica
all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e,
contestualmente,       all'indirizzo        appresso        indicato:
documentazione.serviziosanitario@corteconti.it; 
      d) nel caso in cui a seguito  dell'istruttoria  eseguita  dalla
Sezione  regionale  di  controllo  alcuni  dei  dati  originariamente
inseriti nel  questionario  siano  stati  modificati,  e'  necessario
inviare il questionario integrale modificato  al  recapito  di  posta
elettronica  sopra  indicato;  le  Sezioni  regionali  verificheranno
l'esecuzione dell'adempimento.