IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 «Norme sui passaporti»; 
  Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15 «Disciplina  delle  spese  da
effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2001,
n.  482  «Regolamento  di  semplificazione  del  procedimento  per  i
pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali»; 
  Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6 del predetto decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   482   del   2001   concernenti
rispettivamente  gli  «Incassi  in   euro   nell'ambito   dell'Unione
monetaria europea» e gli «Incassi in altra valuta»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  12
novembre 2002 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in  euro
in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art.  2  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 482 del 2001»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2003 «Nuove  procedure  per  i  pagamenti  e  gli  incassi  da
effettuarsi in euro  nei  Paesi  non  aderenti  all'Unione  monetaria
europea, ed in valuta, in  attuazione  degli  articoli  3  e  6,  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2003 «Determinazione delle procedure per i pagamenti da e  per
l'estero del Ministero degli affari esteri, in  attuazione  dell'art.
7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  15  dicembre
2001, n. 482»; 
  Visto il regolamento CE n. 2252/2004 del Consiglio del 13  dicembre
2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezze  e  sugli
elementi  biometrici  dei  passaporti  e  dei  documenti  di  viaggio
rilasciati dagli Stati membri; 
  Vista la legge 31 marzo 2005, n.  43  «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  recante
disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e  le
attivita'  culturali,  per   il   completamento   di   grandi   opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici  dipendenti,  nonche'  per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e  tasse  di
concessione. Sanatoria  degli  effetti  dell'art.  4,  comma  1,  del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  9
ottobre 2006, n. 293 «Regolamento recante norme per l'introduzione di
nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  11  «Attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
mercato  interno,   recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE,
2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che  abroga  la   direttiva
97/5/CE», come modificato dal decreto legislativo 15  dicembre  2017,
n. 218, «Recepimento  della  direttiva  (UE)  2015/2366  relativa  ai
servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica  le  direttive
2002/65/CE,  2009/110/CE  e  2013/36/UE  e  il  regolamento  (UE)  n.
1093/2010, e abroga  la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento
delle disposizioni interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo
alle commissioni interbancarie sulle operazioni di  pagamento  basate
su carta»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica   amministrazione   e   l'innovazione   20    maggio    2010
«Determinazione  dell'importo  delle  spese  a  carico  dei  soggetti
richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico»; 
  Sentiti il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Incassi da paesi UE e non UE in favore 
                    delle amministrazioni statali 
 
  1. I pagamenti in euro in favore delle amministrazioni statali sono
eseguiti al  bilancio  dello  Stato  o  ai  conti  aperti  presso  la
tesoreria statale attraverso bonifici ovvero tramite  la  piattaforma
tecnologica di cui all'art. 5 del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82. 
  2. I codici IBAN e SWIFT/BIC per l'esecuzione dei bonifici  di  cui
al  comma  1  sono  pubblicati  sul  sito  internet   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  3.  I  pagamenti  in  favore  delle  amministrazioni  statali  sono
eseguiti in valuta nei soli casi previsti da specifiche disposizioni.
Tali  pagamenti  sono  effettuati  attraverso  accrediti  sui   conti
intestati  alla  Banca   d'Italia,   che   provvede   al   successivo
riconoscimento delle somme in euro ai pertinenti capitoli/articoli di
entrata del  bilancio  dello  Stato  o  ai  conti  aperti  presso  la
tesoreria statale.  La  valuta  accreditata  sui  conti  della  Banca
d'Italia  e'  convertita  al  cambio   del   giorno   di   esecuzione
dell'operazione, secondo quanto previsto nella convenzione  stipulata
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la  Banca  d'Italia,
di cui  all'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  4. Ai fini dell'esecuzione dei pagamenti di  cui  al  comma  3,  la
Banca  d'Italia  comunica  le  coordinate  dei  propri   conti   alle
amministrazioni  interessate,  che  le  rendono  note   ai   soggetti
all'estero  tenuti  al  versamento,  unitamente  all'indicazione  del
codice IBAN dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato
o dei conti aperti presso la tesoreria statale, che il versante  deve
riportare nella causale del bonifico. 
  5. I pagamenti di cui ai  commi  1  e  3  che  non  possono  essere
finalizzati al bilancio dello Stato  o  ai  conti  aperti  presso  la
tesoreria statale sono versati sull'apposita contabilita' speciale di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 ottobre 2006,  n.
293, intestata «Capo della Tesoreria - gestione  bonifici  di  dubbia
imputazione».