IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la direttiva n.  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
direttiva n. 2001/37/CE, in particolare l'art. 15, paragrafo 11; 
  Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di  recepimento
della direttiva n. 2014/40/UE sul ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che  ha  abrogato  la
direttiva n. 2001/37/CE, in particolare l'art. 16; 
  Visto in particolare, l'art.  26,  comma  2  del  suddetto  decreto
legislativo, che prevede che con decreto del Ministro  della  salute,
di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e  forestali,
e' data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione  europea
adottati ai sensi dell'art.  25,  paragrafo  2,  della  direttiva  n.
2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di cui  all'art.  15,
paragrafo 11, della citata direttiva n. 2014/40/UE; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2018/574   della
Commissione  del  15  dicembre  2017   sulle   norme   tecniche   per
l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilita'  per
i prodotti del tabacco; 
  Considerato che per contrastare il problema del commercio  illecito
dei prodotti del tabacco, la  direttiva  n.  2014/40/UE  prevede  che
tutte  le  confezioni  unitarie  dei  prodotti  del   tabacco   siano
contrassegnate  da  un  identificativo  univoco  tramite   il   quale
registrare i loro movimenti; 
  Considerato  che  il  sistema  di   tracciabilita'   previsto   dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/574 della Commissione  del  15
dicembre 2017, si applica, in conformita' all'art. 15 della direttiva
n. 2014/40/UE, a tutti i prodotti del tabacco  lavorati  nell'Unione,
nonche' a quelli lavorati al di fuori dell'Unione nella misura in cui
sono destinati o immessi sul mercato dell'Unione; 
  Considerato che il compito principale consistente nel generare  gli
identificativi univoci a  livello  di  confezione  unitaria  dovrebbe
essere attribuito a  un  soggetto  terzo  indipendente  designato  da
ciascuno Stato membro («l'emittente di identificativi univoci») e che
tale compito puo' essere esercitato dall'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli, in quanto autorita'  pubblica  preposta  alla  vigilanza  e
controllo del settore dei tabacchi lavorati, avvalendosi della  Sogei
S.p.a., societa' a totale partecipazione pubblica che ha ad  oggetto,
ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
la prestazione di servizi strumentali  all'esercizio  delle  funzioni
pubbliche attribuite  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
nonche' alle agenzie fiscali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  Il presente decreto stabilisce le norme tecniche per  l'istituzione
e il funzionamento del sistema di tracciabilita' di cui  all'art.  15
della direttiva n. 2014/40/UE e al regolamento (CE) n. 2018/574/UE.