IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la direttiva n. 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva n. 2001/37/CE, in particolare l'art. 15, paragrafo 11; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva n. 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che ha abrogato la direttiva n. 2001/37/CE, in particolare l'art. 16; Visto in particolare, l'art. 26, comma 2 del suddetto decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, e' data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, della direttiva n. 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 15, paragrafo 11, della citata direttiva n. 2014/40/UE; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017 sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilita' per i prodotti del tabacco; Considerato che per contrastare il problema del commercio illecito dei prodotti del tabacco, la direttiva n. 2014/40/UE prevede che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco tramite il quale registrare i loro movimenti; Considerato che il sistema di tracciabilita' previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017, si applica, in conformita' all'art. 15 della direttiva n. 2014/40/UE, a tutti i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, nonche' a quelli lavorati al di fuori dell'Unione nella misura in cui sono destinati o immessi sul mercato dell'Unione; Considerato che il compito principale consistente nel generare gli identificativi univoci a livello di confezione unitaria dovrebbe essere attribuito a un soggetto terzo indipendente designato da ciascuno Stato membro («l'emittente di identificativi univoci») e che tale compito puo' essere esercitato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in quanto autorita' pubblica preposta alla vigilanza e controllo del settore dei tabacchi lavorati, avvalendosi della Sogei S.p.a., societa' a totale partecipazione pubblica che ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' alle agenzie fiscali; Decreta: Art. 1 Oggetto Il presente decreto stabilisce le norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilita' di cui all'art. 15 della direttiva n. 2014/40/UE e al regolamento (CE) n. 2018/574/UE.