(Linee guida)
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI REVISORI  SUL  BILANCIO  CONSOLIDATO
  DEGLI ENTI TERRITORIALI PER L'ESERCIZIO 2018 
 
1. Premessa 
    Il bilancio consolidato del «gruppo amministrazione pubblica»  e'
lo strumento  preordinato  a  dare  piena  evidenza  alla  situazione
finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente e  della  complessiva
attivita' svolta dallo stesso  attraverso  le  proprie  articolazioni
organizzative. Esso  rappresenta  -  unitamente  all'adozione  di  un
sistema di contabilita' economico-patrimoniale  su  cui  il  predetto
documento contabile si fonda -  un  obiettivo  centrale  del  decreto
legislativo n. 118 del 23 novembre 2011, come  integrato  e  corretto
dal decreto legislativo n. 126/2014. 
    Trattasi  di  un'innovazione,  peraltro  non  del  tutto  inedita
nell'ambito della normativa contabile, particolarmente  sfidante  per
gli enti territoriali, chiamati ad una rinnovata  considerazione  dei
rapporti con i propri organismi partecipati, rispetto alla quale,  il
bilancio  consolidato,  oltre  ad  assolvere  a  finalita'  di   tipo
informativo, riveste carattere strategico per  l'effettivo  esercizio
delle funzioni di programmazione, gestione e controllo dell'attivita'
dell'ente quale soggetto capogruppo. 
    In  considerazione  di  cio'  -  e  dell'imminente  scadenza  (30
settembre 2019) fissata per l'adozione di tale documento contabile  -
la  Sezione  delle  autonomie,  in  continuita'  con  l'attivita'  di
orientamento svolta in occasione  dell'avvio  del  nuovo  sistema  di
contabilita'  armonizzata  (cfr.  deliberazioni  n.  4/2015/INPR,  n.
9/2016/INPR e n.  14/SEZAUT/2017/INPR),  ritiene  di  dover  fornire,
anche in tema di bilancio consolidato, indicazioni  di  principio  ed
operative su alcuni profili di particolare rilevanza. 
    Le presenti linee guida, a  differenza  dei  richiamati  atti  di
orientamento, vanno ad integrare  le  linee  guida  emanate  a  norma
dell'art. 1, comma 3, decreto-legge n. 174  del  10  ottobre  2012  e
dell'art. 1, commi 166 e ss., legge n.  266/2005,  per  le  relazioni
degli Organi di revisione dei conti sui bilanci di previsione  e  sui
rendiconti degli enti territoriali. Cio' in quanto  sono  finalizzate
ad assicurare l'uniformita' dei comportamenti dei revisori  contabili
dei predetti enti che, in materia  di  bilancio  consolidato,  devono
rendere specifico parere. 
    Le stesse linee guida, unitamente alle note metodologiche che  le
corredano, mirano, altresi', a  fornire  agli  enti  interessati  uno
strumento di ausilio nella gestione  delle  operazioni  propedeutiche
per un corretto consolidamento delle risultanze contabili dei diversi
soggetti ascrivibili al gruppo amministrazione pubblica. 
    Il bilancio consolidato - per  la  sua  finalita'  di  restituire
trasparenza e responsabilizzazione nei diversi livelli di  Governo  -
dovrebbe essere redatto da tutti gli enti territoriali, come statuito
dal richiamato art. 11 del decreto legislativo n.  118/2011,  nonche'
dalle specifiche disposizioni  dettate  per  gli  enti  locali  (art.
147-quater,  comma  4:  «I  risultati  complessivi   della   gestione
dell'ente  locale  e  delle  aziende  non  quotate  partecipate  sono
rilevati  mediante  bilancio  consolidato,  secondo   la   competenza
economica, predisposto secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»). 
    Tuttavia, il legislatore,  dopo  aver  accordato  agli  enti  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti il beneficio della gradualita'
d'applicazione   delle   norme   sul   consolidato,   con   l'attuale
formulazione dell'art. 233-bis  del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267 (TUEL) ha stabilito, con norma a regime, che i  suddetti
enti dal  1°  gennaio  2019  «possono  non  predisporre  il  bilancio
consolidato» (cfr. art. 1, comma 831,  legge  30  dicembre  2018,  n.
145). E' stata, cosi', significativamente  ridimensionata  la  platea
degli enti originariamente interessati alla  redazione  del  bilancio
consolidato  come  individuati  dall'art.  11,   comma   1,   decreto
legislativo n. 118/2011. 
    Si aggiunge, da ultimo, la facolta' per i comuni con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, di rinviare l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale, ai sensi dell'art. 232, comma 2,  TUEL  (come
modificato dall'art. 15-quater del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.  58).  Il  legislatore,
infatti, prevede  che  i  suddetti  comuni  «possono  non  tenere  la
contabilita' economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019» 
    A fronte della facoltativita' dei predetti adempimenti, e'  onere
degli Enti formalizzare la scelta con  apposita  deliberazione.  Tale
necessita' puo' ricavarsi dalle richiamate  finalita'  che  la  legge
riconnette alla redazione del  bilancio  consolidato  e  alla  tenuta
della contabilita' economico-patrimoniale: sotto questo  profilo,  la
diversa  scelta  dell'Ente  deve  essere   supportata   da   adeguata
motivazione nella quale si evidenzi  come,  nel  caso  concreto,  gli
elementi informativi offerti dalla contabilita' finanziaria assolvano
compiutamente alle anzidette finalita'. 
2. Il quadro normativo di riferimento e la sua evoluzione. 
    Come gia' evidenziato,  l'esigenza  di  un  consolidamento  delle
risultanze  di  bilancio  degli  enti  con  quelle   delle   gestioni
esternalizzate - posta in maniera  cogente  e  precettiva  dal  nuovo
sistema di contabilita' armonizzata - non rappresenta una novita'  in
senso  assoluto,  potendo  rinvenirsi  i  prodromi  nella   normativa
preesistente. 
    Con riferimento agli enti locali, non appare superfluo  rimarcare
come il TUEL, pur non prevedendo l'obbligo di  redigere  un  bilancio
consolidato, recasse, gia'  nella  formulazione  originaria,  plurime
disposizioni volte a fornire una informativa che avesse riguardo  non
solo al risultato delle  gestioni  dirette  dell'ente,  ma  anche  di
quelle affidate ad organismi esterni. 
    Di rilievo l'art. 152, comma 2,  il  quale,  sin  dalla  versione
originaria,  prevede  che  «il  regolamento  di   contabilita'   deve
assicurare la conoscenza  consolidata  dei  risultati  globali  delle
gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio  di
funzioni e servizi», nonche' l'art. 230, comma 6, che, nella versione
previgente, rimetteva ad una previsione del regolamento  contabilita'
«la compilazione di un conto consolidato patrimoniale  per  tutte  le
attivita' e passivita' interne ed esterne». 
    La portata strategica di  siffatta  «conoscenza  consolidata»  ai
fini della programmazione era gia' valorizzata  dall'art.  172  TUEL,
laddove elencava tra gli  allegati  al  bilancio  di  previsione  «le
risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni,
aziende  speciali,  consorzi,  istituzioni,  societa'   di   capitali
costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo
esercizio antecedente a quello cui il bilancio si riferisce». 
    L'adozione dei principi contabili internazionali per  il  settore
pubblico (IPSAS - International Public Sector Accounting  Standards),
con  i  quali  si  attribuisce  particolare   rilievo   al   bilancio
consolidato, nella sua duplice  e  sinergica  valenza  informativa  e
gestionale ha, poi, ulteriormente, contribuito a  dare  impulso  alla
tematica. 
    Agli stessi e', peraltro, informato il principio contabile n.  4,
emanato nel  maggio  2009  dall'Osservatorio  per  la  finanza  e  la
contabilita'  degli  enti  locali,  che  rappresenta  un  momento  di
indubbio rilievo nell'ambito di tale percorso evolutivo. 
    Detto principio - pur con i limiti derivanti, per un verso, dalla
non   definitiva   approvazione   a   causa   del   mancato   rinnovo
dell'Osservatorio, e per altro, dalla sua natura  giuridica  di  mera
«buona  pratica»  -  nel  focalizzare  gli  aspetti  salienti   della
redazione del bilancio consolidato  (tra  cui,  l'individuazione  del
Gruppo  ente  locale  e  la  corretta  perimetrazione  dell'area   di
consolidamento), ha, infatti, costituito un importante  parametro  di
riferimento della elaborazione successiva. 
    Nondimeno e' con la legge 5 maggio 2009, n. 42,  recante  «Delega
al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.
119 della Costituzione» che la tematica del  consolidamento  acquista
centralita', sicche' l'adozione del relativo documento  contabile  si
pone in termini di obbligatorieta'. 
    In particolare, l'art.  2  della  citata  legge,  nel  fissare  i
principi ed i criteri direttivi cui devono  uniformarsi  i  correlati
decreti legislativi, alla  lettera  h)  del  comma  2,  prevede,  tra
l'altro,  l'adozione  di  un  bilancio  consolidato  con  le  proprie
aziende, societa' o altri organismi controllati, secondo  uno  schema
comune. 
    La pressoche' coeva legge di contabilita' e finanza  pubblica  31
dicembre 2009, n. 196,  all'art.  2,  sotto  la  rubrica  oDelega  al
Governo  per  l'adeguamento  dei  sistemi  contabili»,   rimette   al
legislatore delegato l'adozione  di  un  bilancio  consolidato  delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'  o  altri
organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal  Ministro
dell'economia e delle finanze d'intesa  con  i  Ministri  interessati
(comma 2, lettera e). 
    In tale alveo si colloca  il  decreto  legislativo  n.  118/2011,
novellato dal  decreto  legislativo  n.  126/2014  («Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), il cui
art. 11, nel dare attuazione all'articolato disegno tratteggiato  dal
legislatore  delegato,  ha  stabilito  l'obbligo  di  redazione   del
bilancio consolidato per tutti gli enti in contabilita'  armonizzata,
secondo le tempistiche indicate dall'art. 18 dello stesso decreto. 
    Per gli  enti  locali,  e'  di  rilievo  anche  la  sopra  citata
previsione dell'art. 172 TUEL (emendato dal  decreto  legislativo  n.
118/2011), che annovera il bilancio consolidato tra gli  allegati  al
bilancio di previsione, nonche' la disposizione dell'art. 239,  comma
1, lettera d-bis) del TUEL, secondo  cui  l'organo  di  revisione  e'
tenuto  a  rendere  specifico  parere  sullo   schema   di   bilancio
consolidato. 
    Tale  articolato  corpus  normativo  trova  completamento   nelle
disposizioni dettate dal decreto-legge n. 174/2012, convertito  dalla
legge n. 213/2012 che, nell'intento di rafforzare i  controlli  della
Corte dei conti sugli Enti territoriali, ha integrato e novellato  il
TUEL, dando un ulteriore  impulso  all'obbligatorieta'  del  bilancio
consolidato. 
    Di particolare rilievo e' la previsione di cui  all'art.  148-bis
TUEL,  a  mente  del  quale  le  Sezioni  regionali   di   controllo,
nell'esaminare i bilanci e i rendiconti degli  enti  locali,  tengono
conto, anche, dei risultati delle partecipazioni societarie. 
    Analogamente, per Regioni e Province autonome, l'art. 1, comma 4,
decreto-legge  n.  174/2012,  prevede   che   le   Sezioni   predette
«verificano altresi' che i rendiconti  delle  regioni  tengano  conto
anche delle partecipazioni in societa' controllate e  alle  quali  e'
affidata  la  gestione  di  servizi  pubblici  per  la  collettivita'
regionale  e  di  servizi  strumentali  alla  regione,  nonche'   dei
risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario
nazionale». 
    L'attenzione del legislatore per il consolidamento dei conti  del
«gruppo amministrazione pubblica» si rinviene anche nelle  norme  che
disciplinano i controlli interni. 
    L'art. 147 TUEL al comma 2, lettera d), dispone che il sistema di
controllo interno e', tra l'altro, diretto a «verificare,  attraverso
l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e
obiettivi gestionali, anche in riferimento all'art. 170, comma 6,  la
redazione del bilancio consolidato nel rispetto  di  quanto  previsto
dal  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive
modificazioni,  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicita'   degli
organismi gestionali esterni dell'ente». 
    In  modo   analogo,   il   richiamato   art.   147-quater   TUEL,
nell'introdurre  un'inedita  forma  di   controllo   sulle   societa'
partecipate dall'ente locale, al comma 4, prescrive che «i  risultati
complessivi  della  gestione  dell'Ente  locale   e   delle   aziende
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato,  secondo  la
competenza economica». 
    Le stesse verifiche sono svolte con riferimento  alle  Regioni  e
alle Province autonome, ove la norma  di  riferimento  e'  l'art.  1,
comma 6, decreto-legge n. 174/2012. 
    In disparte i problemi di coordinamento - posti  dal  susseguirsi
dei diversi interventi normativi - appare evidente la necessita'  che
l'insieme delle norme regolatrici della materia trovi, da parte degli
enti, compiuta e puntuale attuazione, si' da non degradare l'adozione
del  bilancio   consolidato   a   mero   adempimento,   frustrandone,
conseguentemente, la sinergica funzione informativa e gestionale. 
3. Le indicazioni della magistratura contabile. 
    Tali  finalita'   sono   state,   peraltro,   evidenziate   dalla
magistratura  contabile  che,   in   diverse   sedi   e   nell'ambito
dell'importante  riflessione  avviata  rispetto  agli   istituti   di
maggiore rilievo del nuovo sistema di  contabilita'  armonizzata,  e'
intervenuta sulla tematica del consolidamento. 
    Cosi' la Sezione delle autonomie, in  occasione  della  audizione
del 29 maggio 2014 innanzi  alla  Commissione  per  l'attuazione  del
federalismo fiscale - nel riferire in ordine allo schema  di  decreto
poi esitato nel decreto legislativo n. 126/2014 - ha  rimarcato  come
il consolidamento dei conti consenta di superare  quel  frazionamento
dei soggetti erogatori di servizi pubblici che potrebbe rappresentare
ostacolo ad una piena  conoscibilita'  della  situazione  finanziaria
complessiva  che  rappresenta  condizione  imprescindibile   per   la
governabilita' dei conti del Paese. 
    Nella medesima sede, seppur in diversa occasione (cfr.  audizione
del 27 novembre 2014), la Sezione delle autonomie non ha  mancato  di
segnalare  -  proprio  con   riguardo   all'adozione   del   bilancio
consolidato e, piu' in generale, alla introduzione della contabilita'
economico/patrimoniale - le distonie che  potevano  riconnettersi  ad
una introduzione graduale di tali istituti ed al regime differenziato
previsto per enti sperimentatori e non  (cfr.  appendice  n.  1  alla
predetta audizione recante  «Focus  sui  tempi  di  attuazione  della
riforma per Regioni ed Enti locali»). 
    Analogamente la medesima Sezione -  nell'ambito  delle  relazioni
rese al Parlamento in materia di  organismi  partecipati  degli  enti
territoriali   (cfr.   deliberazione   n.   23/SEZAUT/2018/FRG,    n.
27/SEZAUT/2017/FRG) - ha costantemente evidenziato la centralita' del
bilancio consolidato in quanto funzionale al rispetto, in termini  di
effettivita', dei  vincoli  di  finanza  pubblica,  argomentando,  al
riguardo, come a detti fini,  sia  necessaria  una  base  conoscitiva
omogenea con regole contabili uniformi per tutti i  soggetti  che,  a
vario titolo sono inclusi nel concetto di amministrazione pubblica. 
    Cio' in coerenza con le chiare indicazioni offerte dal  principio
contabile  applicato  n.  4/4  allegato  al  decreto  legislativo  n.
118/2011, secondo cui «Il bilancio consolidato e' quindi lo strumento
informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del
gruppo inteso come un'unica entita' economica distinta dalle  singole
societa' e/o enti  componenti  il  gruppo,  che  assolve  a  funzioni
essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non
possono essere assolte dai bilanci separati degli enti  e/o  societa'
componenti il gruppo ne' da una loro semplice aggregazione». 
    In questa prospettiva specifica  attenzione  e'  stata  posta  da
questa Sezione, tanto nell'ambito della funzione di  referto  che  in
quella di coordinamento, rispetto alle attivita' ed agli  adempimenti
che  rappresentano   presupposto   della   redazione   del   bilancio
consolidato. 
    In primo luogo, alla regolare tenuta della contabilita' economico
patrimoniale. Al riguardo e' stato sottolineato come la introduzione,
in affiancamento a quella finanziaria, della  contabilita'  economico
patrimoniale consente di «realizzare una  effettiva  omogeneita'  dei
bilanci e dei rendiconti, ampliando il perimetro degli Enti tenuti ad
adottare la contabilita'  patrimoniale  fino  al  consolidamento  dei
bilanci degli organismi partecipati/controllati  dagli  Enti  stessi,
migliorando in tal modo la complessiva qualita' dei conti pubblici  e
concorrendo positivamente al percorso di  risanamento  della  finanza
territoriale» (cfr. deliberazione n. 6/SEZAUT/2019/FRG). 
    Costante e' stato, inoltre, il richiamo alla compiuta  osservanza
della normativa in tema di riconciliazione delle reciproche posizioni
creditorie e debitorie. 
    Detto  adempimento  -  oltre  a  porsi  quale  presidio  per   il
mantenimento anche prospettico degli equilibri di bilancio,  evitando
l'insorgenza di passivita' latenti in capo all'ente  socio  -  assume
particolare rilievo ai fini del consolidamento, segnatamente ai  fini
delle operazioni di elisione delle  partite  infragruppo,  in  quanto
preordinato a garantire  la  perfetta  corrispondenza  tra  le  poste
creditorie e debitorie  degli  enti  e  le  reciproche  registrazioni
tenute dai rispettivi organismi. 
    L'obbligo della c.d. circolarizzazione previsto inizialmente solo
per comuni e province - nell'ambito delle misure volte a garantire  e
potenziare il sistema di pubblicita' e trasparenza (art. 6, comma  4,
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135) - e' stato, infatti, generalizzato ed  esteso  a  tutti
gli enti territoriali per effetto dell'art. 11 comma  6,  lettera  j)
del decreto legislativo n. 118/2011. 
    Sul  punto  e'  stato  rilevato  che  «trattasi  di  un   obbligo
informativo che e' parte integrante della  relazione  sulla  gestione
allegata al rendiconto - rientrando nella responsabilita' dell'organo
esecutivo dell'Ente territoriale illustrare gli esiti della  verifica
dei debiti e crediti  reciproci  con  i  propri  Enti  strumentali  e
societa' controllate/partecipate - fermo restando  che  l'obbligo  di
asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione
sia    degli    Enti     territoriali     sia     degli     organismi
controllati/partecipati, per garantire una piena  attendibilita'  dei
rapporti debitori e  creditori»  (cfr.  C.  conti,  deliberazione  n.
2/SEZAUT/2016/QMIG). 
    Specifico impulso e' stato dato dalla Corte per l'affinamento del
concetto  di  «significativita'»  e  «rilevanza»   dei   bilanci   da
consolidare, in relazione alle criticita' evidenziate  dalle  Sezioni
regionali (Sez. contr. Puglia, deliberazione n. 66/2016/PRSP) e dalla
Sezione autonomie, nelle proprie linee di indirizzo e con monitoraggi
ad hoc (Sezione  autonomie,  deliberazioni  nn.  14/SEZAUT/2017/INPR;
9/SEZAUT/2016/INPR e  27/SEZAUT/2016/FRG,  par.  1.3.3  e  par.  3.7;
4/SEZAUT/2015/INPR). L'attuale formulazione del  principio  contabile
supera  le  rilevate  criticita',  sotto  il  duplice  profilo  della
riduzione della soglia  di  rilevanza  e  dell'inclusione  necessaria
delle  societa'  in  house.  Da  ultimo,  si  richiama   la   recente
deliberazione della Sezione Friuli-Venezia Giulia n. 12/2019, da  cui
si traggano prime  indicazioni  operative  in  merito  alla  corretta
applicazione del principio contabile applicato. 
    Si rammenta che, in sede di approvazione delle  Linee  guida  per
relazioni dei Collegi dei revisori dei  conti  sui  rendiconti  delle
Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2017 (deliberazione
2018 n. 10/SEZAUT/2018/INPR),  questa  Sezione  si  e'  riservata  di
adottare, con separato atto, un questionario rivolto ad esaminare, in
modo autonomo e disgiunto dagli  adempimenti  derivanti  dalle  Linee
guida sul rendiconto, i profili patrimoniali riguardanti il  bilancio
consolidato ai sensi dell'art.  11-bis  del  decreto  legislativo  n.
118/2011. 
4. Struttura del questionario. 
    In tale contesto vanno a collocarsi il questionario allegato alle
presenti linee guida e le correlate note metodologiche. 
    Il questionario e' articolato in sei sezioni,  precedute  da  una
scheda  anagrafica,  che  riproducono  sostanzialmente   i   passaggi
salienti per l'elaborazione del bilancio consolidato. 
    La Sezione  Prima,  intitolata  «Individuazione  GAP  e  Area  di
consolidamento», e' dedicata alla corretta individuazione del  Gruppo
amministrazione pubblica e del perimetro di  consolidamento,  secondo
le prescritte modalita'. 
    La   Sezione   Seconda,   (oComunicazioni   e    direttive    per
l'elaborazione del consolidato»), e' volta  a  verificare  se  l'Ente
territoriale  capogruppo  ha  fornito  tutte  le  indicazioni  e   le
direttive agli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento  per
l'elaborazione dei documenti necessari alla  redazione  del  bilancio
consolidato. 
    La  Sezione  Terza   punta   l'attenzione   su   «Rettifiche   di
pre-consolidamento ed  elisione  delle  operazioni  infragruppo»:  vi
rientrano le verifiche sulla corretta attivita'  di  omogeneizzazione
dei bilanci e di eliminazione delle partite reciproche. 
    La Sezione Quarta attenziona le «Verifiche  dei  saldi  reciproci
tra  i  componenti  del  gruppo».  I  revisori,   nell'ambito   della
circolarizzazione dei crediti e debiti, sono  chiamati  a  verificare
l'avvenuta asseverazione dei saldi reciproci tra  ente  capogruppo  e
organismi inclusi nel perimetro. 
    La Sezione Quinta, finalizzata alle «Verifiche sul  valore  delle
partecipazioni  e  del  patrimonio  netto»,  tende  a   rilevare   la
correttezza  nella  determinazione   del   patrimonio   del   «gruppo
amministrazione pubblico». 
    La Sezione Sesta riguarda  le  «Verifiche  sui  contenuti  minimi
della nota integrativa», che deve tenere in opportuna evidenza  tutti
i fatti contabili e gestionali utili a  inquadrare  correttamente  il
contributo economico che l'ente capogruppo fornisce assieme  ai  suoi
organismi consolidati in termini di equilibri di finanza pubblica. 
5. Modalita' di compilazione. 
    In ordine  alle  modalita'  di  compilazione  e  di  invio  della
relazione-questionario sul  bilancio  consolidato  2018  i  fogli  di
lavoro dovranno essere trasmessi per il tramite del sistema Con.  Te.
(Contabilita' Territoriale). 
    Per  procedere  alla  compilazione  della  relazione-questionario
occorre collegarsi al sito della Corte dei  conti,  area  Servizi  on
line, selezionare il link «Controllo e Referto»  e,  successivamente,
selezionare il sistema FITNET (Finanza Territoriale Network) per  poi
accedere al sistema Con. Te. 
    Occorrera' selezionare, poi, in successione, il link «Controllo e
Referto» e il sistema «Con. Te», attraverso il quale, utilizzando  la
funzione «Invio Documenti» presente  nel  menu'  «Documenti»,  potra'
essere    trasmesso    il     questionario.     Il     file     della
relazione-questionario  deve  essere  nominato  secondo  i   seguenti
parametri: 
    Bilancio_Consolidato_Ente_Anno 
   (esempio: Bilancio_Consolidato_Regione_Molise_2018; 
    Bilancio_Consolidato_Comune_Pavia_2018). 
    Per  gli  utenti  sprovvisti  di  credenziali  di  accesso  sara'
necessario  eseguire  prima  la  registrazione  sul  Portale  «SOLE».
Quindi, dopo avere effettuato  tale  operazione  per  il  profilo  di
pertinenza (Presidente del Collegio dei Revisori - PCR; Collaboratore
del Collegio dei  Revisori  -  CCR;  Responsabile  Ragioneria/Servizi
Finanziari della Regione - RSF;  Responsabile  Dati  Regione  -  RDR;
Responsabile Servizi Finanziari ente locale; Responsabile Invio  Dati
Contabili ente locale - RIDC)  e  ottenute,  via  e-mail,  user-id  e
password,  sara'  possibile  effettuare  l'accesso  a  Con.  Te.   Al
riguardo,  si  sottolinea  che  per  i  citati  profili  RSFR  e  RDR
l'individuazione del responsabile da parte dell'ente prescinde da una
diretta  corrispondenza  con  i  profili  professionali   contemplati
dall'assetto organizzativo dell'ente stesso. 
6. Relazione-questionario e base informativa BDAP. 
    La possibilita' di soddisfare le esigenze informative connesse al
sistema di controllo e referto della  finanza  territoriale  mediante
analisi dei dati provenienti dal sistema gestionale BDAP e  da  altre
banche  dati,  non  esonera,  tuttavia,  i  Revisori  dall'onere   di
verificare  che  i  canali   informativi   sopra   richiamati   siano
adeguatamente  alimentati  dagli  enti,  segnalando  alla  competente
struttura la necessita' di inserire le informazioni mancanti. 
    In capo ai Revisori dei conti presso le  Regioni  e  le  Province
autonome e' anche l'onere di verificare la coerenza dei dati presenti
in BDAP con quanto risultante dai documenti formalmente approvati.  A
tal  fine,  potranno  registrarsi  nel   sistema   BDAP   -   Bilanci
Armonizzati, per accedere in  visualizzazione  a  tutti  i  documenti
contabili dell'ente di competenza in esso presenti. 
    La registrazione potra' essere eseguita sia  dal  Presidente  del
Collegio dei revisori (PCR) sia dai collaboratori  del  Collegio  dei
revisori (CCR) e dovra' essere effettuata  selezionando  il  seguente
link  «Nuova  Registrazione»  presente  nella  Home  page  di   BDAP:
http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx. 
    Per qualsiasi supporto  di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce  «Supporto»
all'interno della Home page. Anche sul Portale «FITNET»  della  Corte
dei  conti  sara'  disponibile  una  sintetica  guida  operativa  per
effettuare la registrazione. 
7. Relazione-questionario e Sezioni regionali di controllo. 
    Le presenti Linee  guida  e  la  relativa  relazione-questionario
costituiscono supporto operativo anche per l'attivita' delle  Sezioni
di controllo delle Regioni a statuto speciale e  delle  due  Province
autonome, le quali, sulla base dei principi richiamati dalle sentenze
n. 23/2014, n. 39/2014  e  n.  40/2014  della  Corte  costituzionale,
potranno  utilizzarle  nel   rispetto   dei   regimi   di   autonomia
differenziata ad esse applicabili. 
    In  quest'ambito,  potranno  svolgere,  ove   ne   ravvisino   la
necessita', approfondimenti istruttori su ulteriori profili contabili
e gestionali ritenuti di interesse, specie in materia di  vincoli  di
finanza  pubblica,  in  ordine  ai  quali  la   sesta   sezione   del
questionario non  propone  quesiti  per  effetto  del  doppio  regime
introdotto dalla legge di bilancio n. 145/2018. 
    Resta inteso che le Amministrazioni e  gli  Organi  di  revisione
contabile dovranno garantire tutte le informazioni richieste  secondo
le indicazioni fornite dalle Sezioni  di  controllo  territorialmente
competenti.  A  tal  fine,  negli  appositi   quadri   riservati   ai
chiarimenti, i Revisori dei  predetti  enti  potranno  richiamare  la
normativa di settore  eventualmente  applicata  in  luogo  di  quella
nazionale citata  nel  questionario,  dando  evidenza  degli  effetti
prodotti da detta normativa in  relazione  ai  profili  di  interesse
richiamati nello schema di relazione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                  NOTA METODOLOGICA AL QUESTIONARIO 
                LINEE GUIDA SUL BILANCIO CONSOLIDATO 
 
Sezione I: Individuazione GAP e Area di Consolidamento 
    Domanda n. 1.1 - La domanda in questione permette  di  verificare
se gli Enti territoriali capogruppo si sono attivati, tempestivamente
(31 dicembre dell'anno a cui si riferisce il  bilancio  consolidato),
nell'individuazione  del  Gruppo  amministrazione  pubblica   e   dei
soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento. Si rammenta che  ai
sensi dell'art. 233-bis, comma 3, decreto legislativo n. 267  del  18
agosto 2000 (TUEL), gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti possono non predisporre il  bilancio  consolidato.  Inoltre,
l'art. 15-quater del "decreto crescita" (decreto-legge n. 34/2019) ha
modificato   l'art.   232   TUEL,   in   materia   di    contabilita'
economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore  a  5.000
abitanti  consentendo  pertanto  a  tali  enti  «di  non  tenere   la
contabilita' economico-patrimoniale  fino  all'esercizio  2019».  E',
quindi,  previsto  che  «Gli  enti  che  rinviano   la   contabilita'
economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al
rendiconto 2019 una situazione  patrimoniale  al  31  dicembre  2019,
redatta secondo lo schema  di  cui  all'allegato  n.  10  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  con  modalita'  semplificate
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno e  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri/ Dipartimento per  gli  affari  regionali,  da
emanare entro il 31 ottobre 2019, anche  sulla  base  delle  proposte
formulate  dalla  Commissione   per   l'armonizzazione   degli   enti
territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011». 
    Domanda n. 1.2 - La domanda in questione consente di  "popolare",
di anno in anno, un database a disposizione  della  Corte  dei  conti
relativo  alla  definizione  del  GAP  di  ogni   ente   territoriale
capogruppo; nello specifico l'obiettivo e'  raccogliere  informazioni
riguardo alla categoria (di cui al decreto legislativo  n.  118/2011)
in cui rientrano i soggetti controllati/partecipati dall'Ente  stesso
(i quali si distinguono in organismi  strumentali,  enti  strumentali
controllati  o   partecipati,   societa'   controllate   e   societa'
partecipate, secondo le definizioni degli  articoli  11-bis,  11-ter,
11-quater e 11-quinquies del decreto legislativo n.  118/2011),  alla
presenza o meno di  societa'  definite  "in  house  providing",  alla
presenza  o  meno  di  "affidamenti  diretti"  da   parte   dell'Ente
capogruppo ai soggetti in questione,  alle  relative  percentuali  di
partecipazione nei soggetti controllati/partecipati nonche' ai motivi
di  esclusione  che  gli  Enti  capogruppo   hanno   utilizzato   per
giustificare    il    mancato     consolidamento     dei     soggetti
controllati/partecipati. 
    Tale database puo' essere utile alla Corte dei  conti,  affinche'
identifichi, attraverso  una  serie  di  controlli  incrociati  delle
risposte al presente questionario, le eventuali incoerenze ed  errori
nell'individuazione del GAP da parte dell'Ente capogruppo. La nozione
di controllo, come esplicitata dagli  art.  11-ter  e  11-quater  del
decreto legislativo n. 118/2011  ai  soli  fini  del  consolidamento,
rileva anche con riguardo alla metodologia da  utilizzare  (integrale
per gli organismi controllati e proporzionale per  gli  altri).  Allo
scopo di una idonea rappresentazione, si  precisa  che,  in  caso  di
controllo congiunto tra piu' enti (con partecipazioni superiori  alle
soglie di cui all'art 11-quinquies decreto legislativo n.  118/2011),
il metodo da adottare e' comunque quello proporzionale. 
    Si fa presente la  differenza  tra  l'ambito  delle  societa'  in
controllo pubblico (art. 2, comma 1, lettera b e lettera  m,  decreto
legislativo n. 175/2016) e quello del consolidamento,  che  comprende
le partecipazioni non di controllo. Sono societa'  partecipate  anche
quelle nelle quali l'Ente, direttamente o indirettamente, disponga di
una quota significativa di voti, esercitabili in  assemblea,  pari  o
superiore al 20%, o al 10% se  trattasi  di  societa'  quotata  (art.
11-quinquies, decreto  legislativo  n.  118/2011).  Al  riguardo,  si
richiama  l'orientamento  del  Ministero  dell'Economia  e   Finanze,
Dipartimento del Tesoro, del 22 giugno 2018, relativo alla nozione di
mercato  regolamentato  contenuta  nella  definizione  di   "societa'
quotate" di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175 (TUSP). In particolare, si ricorda che l'art. 2, comma 1, lettera
p), del TUSP definisce  le  societa'  quotate  come  «le  societa'  a
partecipazione  pubblica  che  emettono  azioni  quotate  in  mercati
regolamentati; le  societa'  che  hanno  emesso,  alla  data  del  31
dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in
mercati  regolamentati",  e  che  a  tali  societa',   per   espressa
previsione  dell'art.  1,  comma  5,  del  TUSP,  si   applicano   le
disposizioni ivi indicate "solo se espressamente previsto». 
    Ai sensi del paragrafo 3.1  del  richiamato  principio  contabile
applicato, con  riferimento  all'esercizio  2018  e  successivi  sono
considerati irrilevanti i bilanci che presentano,  per  ciascuno  dei
seguenti parametri, una incidenza  inferiore  al  3  per  cento  (per
Regioni, Province autonome ed enti locali)  rispetto  alla  posizione
patrimoniale,  economico  e  finanziaria  della  capogruppo:   totale
dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi  caratteristici.  E'
sufficiente la sussistenza di uno solo dei predetti parametri ai fini
della rilevanza. 
    «In presenza  di  patrimonio  netto  negativo,  l'irrilevanza  e'
determinata con riferimento ai soli due parametri restanti». 
    «La valutazione di irrilevanza  deve  essere  formulata  sia  con
riferimento al singolo ente o societa', sia all'insieme degli enti  e
delle societa'  ritenuti  scarsamente  significativi,  in  quanto  la
considerazione di  piu'  situazioni  modeste  potrebbe  rilevarsi  di
interesse  ai  fini  del  consolidamento.   Si   deve   evitare   che
l'esclusione di tante realta' autonomamente insignificanti  sottragga
al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad  esempio,
al caso limite di un gruppo aziendale composto  da  un  considerevole
numero di enti  e  societa',  tutte  di  dimensioni  esigue  tali  da
consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. 
    Pertanto, ai fini dell'esclusione per  irrilevanza,  a  decorrere
dall'esercizio 2018, la  sommatoria  delle  percentuali  dei  bilanci
singolarmente considerati irrilevanti deve presentare,  per  ciascuno
dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per  cento
rispetto alla posizione patrimoniale, economica e  finanziaria  della
capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o  superiore
al 10 per  cento,  la  capogruppo  individua  i  bilanci  degli  enti
singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato,  fino
a ricondurre la sommatoria dei singoli parametri dei bilanci  esclusi
per irrilevanza ad una incidenza (rispetto ai medesimi parametri  del
bilancio dell'Ente capogruppo) inferiore al 10 per cento». 
    Come riportato  al  paragrafo  3.1  del  Principio  contabile  «A
decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli  enti  e
le societa' totalmente partecipati dalla capogruppo, le  societa'  in
house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte
dei  componenti  del   gruppo,   a   prescindere   dalla   quota   di
partecipazione». 
    [Esempio:  Se  l'organo  di  revisione,  nella  compilazione  del
questionario, ha indicato quale esclusa per irrilevanza una  societa'
per la quale e' stato valorizzato il campo "societa'  in  house",  e'
evidente che ai sensi del Principio contabile  l'Ente  capogruppo  ha
determinato in modo errato il perimetro di consolidamento]. 
    Inoltre, tra le motivazioni che possono  comportare  l'esclusione
dal  consolidato  di   alcuni   componenti   vi   e'   quella   della
irreperibilita'  del  bilancio  ovvero   di   reperire   informazioni
necessarie al consolidamento. Per detto motivo si fa presente che  il
Principio  contabile  specifica  che  "I  casi  di   esclusione   del
consolidamento  per  detto  motivo  sono  evidentemente  estremamente
limitati e riguardano  eventi  di  natura  straordinaria  (terremoti,
alluvioni e altre calamita' naturali). Se alle  scadenze  previste  i
bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, e'
trasmesso  il  pre-consuntivo  o  il  bilancio  predisposto  ai  fini
dell'approvazione". 
    Domanda n. 1.3 - La domanda permette di "popolare",  di  anno  in
anno,  un  database  a  disposizione  delle  Corte  dei   conti   con
informazioni   riguardanti   la   definizione   del   perimetro    di
consolidamento, la percentuale di partecipazione dell'Ente capogruppo
nei  soggetti  partecipati,  l'anno  di  riferimento   del   bilancio
utilizzato per l'individuazione dei parametri di  irrilevanza  e  del
metodo utilizzato per il consolidamento rispetto alla categoria a cui
appartiene ogni soggetto (v. nota alla domanda 1.2). 
    Con riferimento alla colonna denominata "anno di riferimento  del
bilancio" occorre far  presente  che  in  tale  colonna  deve  essere
indicato l'annualita' (del bilancio ovvero del preconsuntivo o  della
bozza inviata al CdA/Assemblea  per  l'approvazione)  utilizzata  per
l'individuazione del GAP e del Perimetro  di  consolidamento.  A  tal
proposito  il  documento  contabile  da  utilizzare  ai   soli   fini
dell'elaborazione degli elenchi in questione, nei  termini  stabiliti
alla domanda n. 1.1, e' quello riferito all'esercizio n-1 rispetto  a
quello a cui si riferisce il bilancio consolidato. Di converso  resta
inteso che i documenti  contabili  per  l'elaborazione  del  bilancio
consolidato devono essere riferiti al  medesimo  esercizio  contabile
(in mancanza si considera utilizzabile il preconsuntivo o il progetto
di bilancio inviato agli organi competenti  per  l'approvazione).  V.
par. 3.2, n. 1, del principio contabile applicato. 
    Domanda n. 1.4 - La domanda offre un riscontro  immediato,  sulla
base dei controlli effettuati dall'Organo  di  revisione,  in  merito
alla correttezza  e  conformita'  alle  norme  e  principi  contabili
nell'individuazione del perimetro  da  parte  dell'Ente  territoriale
capogruppo. Cio' permette alla Corte dei conti di avere un  riscontro
circa la "significativita'" dei  bilanci  consolidati  predisposti  e
trasmessi da parte degli Enti alla BDAP. 
    Nell'ambito delle verifiche  sulla  corretta  individuazione  del
perimetro di consolidamento si raccomanda, in particolar modo  per  i
soggetti  esclusi  per  irrilevanza,  di   verificare   la   corretta
individuazione delle  soglie  limite  entro  le  quali  e'  possibile
escludere dal perimetro i soggetti da consolidare. 
    [Esempio: La non avvenuta approvazione del bilancio di  esercizio
nei termini di  legge,  e  comunque  in  tempi  congrui  a  garantire
l'elaborazione del consolidato,  non  puo'  giustificare  il  mancato
consolidamento  del  soggetto  controllato/partecipato.  Infatti,  il
Principio permette di utilizzare  per  il  consolidamento  dei  conti
anche il progetto di bilancio ovvero in mancanza,  il  pre-consuntivo
risultante dalle scritture contabili. Cio' in vista  di  un  compiuto
esercizio di tutti i  poteri  (di  indirizzo  e  controllo)  all'Ente
attribuiti  in  qualita'  di  socio  (sia  esso  di   maggioranza   o
minoranza]. 
    Domanda n. 1.5 - La domanda in questione e' intesa  a  verificare
se, in caso di errata individuazione del perimetro di  consolidamento
rispetto a quanto previsto  dal  Principio  contabile  (cfr.  domanda
precedente), il Revisore ha formulato nel proprio parere al  bilancio
consolidato specifico rilievo. 
    In caso di risposta affermativa il  quesito  in  argomento  viene
chiesta una sintesi dei rilievi formulati dal revisore e le eventuali
motivazioni fornite dall'Ente. 
    Domanda n. 1.6:  Il  quesito  intende  verificare  se  l'ente  ha
opportunamente  valutato  l'effettiva  esclusione   dall'obbligo   di
redazione del bilancio consolidato. 
Sezione II: Comunicazioni e direttive di indirizzo per l'elaborazione
del consolidato 
    Domanda 2.1  -  La  domanda  e'  volta  a  verificare  se  l'Ente
territoriale capogruppo ha rispettato l'obbligo  di  comunicare  agli
Enti, alle Aziende e alle Societa' incluse  nel  "Perimetro"  che  le
stesse  saranno  incluse  nel  bilancio  consolidato   del   prossimo
esercizio. 
    Domanda 2.2  -  La  domanda  e'  volta  a  verificare  se  l'Ente
territoriale capogruppo ha trasmesso a ciascuno di tali Enti l'elenco
dei soggetti compresi nel consolidato del "Perimetro" 
    Domanda  2.3  -  La  domanda   intende   verificare   se   l'Ente
territoriale capogruppo  ha  predisposto  e  trasmesso,  ai  soggetti
rientranti nel perimetro di  consolidamento,  le  direttive  relative
agli  indirizzi  in  merito  alle  tempistiche  di  elaborazione  del
bilancio di esercizio nonche' i metodi valutativi. Inoltre,  consente
di avere un riscontro sulla  data  di  trasmissione  delle  direttive
stesse ai soggetti del gruppo. 
    Le Direttive impartite dall'Ente  territoriale  capogruppo,  come
disciplinato dal paragrafo  3.2  del  Principio  contabile  applicato
concernente  il  Bilancio  consolidato  (Allegato  4/4   al   decreto
legislativo n. 118/2011), devono contenere  le  seguenti  indicazioni
minime: 
      1. «le modalita' e i  tempi  di  trasmissione  dei  bilanci  di
esercizio, dei rendiconti o dei bilanci  consolidati  (questi  ultimi
nel caso in cui tra i soggetti da consolidare rientrino  sub-holding)
e  le  informazioni  integrative  necessarie   all'elaborazione   del
consolidato. I bilanci di esercizio e la  documentazione  integrativa
devono essere trasmessi all'Ente  territoriale  capogruppo  entro  10
giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni  caso,  entro  il  20
luglio dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento.  I  bilanci
consolidati delle sub-holding devono essere  trasmessi  entro  il  20
luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza  di
tali termini e' particolarmente  importante,  in  considerazione  dei
tempi tecnici  necessari  per  l'effettuazione  delle  operazioni  di
consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per  il
controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze
previste i bilanci dei componenti del gruppo non  sono  ancora  stati
approvati, e' trasmesso il pre-consuntivo o il  bilancio  predisposto
ai fini dell'approvazione. 
      2. le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione  e
le informazioni  integrative  che  i  componenti  del  gruppo  devono
trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.  Di
norma i documenti richiesti comprendono  lo  stato  patrimoniale,  il
conto  economico  e  le  informazioni  di  dettaglio  riguardanti  le
operazioni interne al gruppo  (crediti,  debiti,  proventi  e  oneri,
utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti
del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa  del
bilancio consolidato. Considerato  che,  a  seguito  dell'entrata  in
vigore del decreto legislativo  n.  139/2015  i  bilanci  degli  Enti
strumentali e delle societa' del gruppo non sono tra  loro  omogenei,
e' necessario richiedere agli Enti strumentali che adottano  la  sola
contabilita' economico patrimoniale e alle societa' del gruppo: 
        2.1. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio
consolidato secondo i principi contabili e  lo  schema  previsti  dal
decreto  legislativo  n.  118/2011,  se  non  presenti   nella   nota
integrativa; 
        2.2. la riclassificazione  dello  stato  patrimoniale  e  del
conto economico  secondo  lo  schema  previsto  dall'allegato  11  al
decreto legislativo n. 118/2011; 
      3.  le  istruzioni  necessarie  per  avviare  un  percorso  che
consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i  bilanci  del
gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti
nel presente  principio,  se  non  in  contrasto  con  la  disciplina
civilistica,   per   gli   enti   del    gruppo    in    contabilita'
economico-patrimoniale. In particolare, la  capogruppo  predispone  e
trasmette ai propri enti strumentali  e  societa'  controllate  linee
guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalita'
di consolidamento (per i bilanci consolidati  delle  sub-holding  del
gruppo) compatibili con la disciplina civilistica». 
    Domanda 2.4 - La domanda e' volta a verificare  se  le  direttive
impartite dall'Ente territoriale ai soggetti del  gruppo  sono  state
correttamente  definite  con  riferimento  a  norme,  regolamenti   e
principi contabili. 
    In  caso  di  risposta  negativa,  diventa  pertanto   essenziale
indicare  quali  siano  le  motivazioni   che   l'Ente   territoriale
capogruppo  ha  fornito  all'Organo  di  revisione  a  seguito  della
richiesta di chiarimenti formulata dallo stesso. 
    Domanda 2.5, 2.6 - Il gruppo  di  domande  seguenti  deve  essere
compilato solo nel caso in cui  si  fosse  in  presenza  di  un  ente
territoriale  capogruppo  che  utilizzi  sub-holding   per   detenere
partecipazioni in piu' Enti/societa' rientranti  nel  proprio  Gruppo
Amministrazione Pubblica. 
    Le domande, che in prima istanza sembrerebbero avere  gli  stessi
scopi  della  precedente  n.  2.4,  mirano  ad  accertare  se  l'Ente
territoriale capogruppo, nell'ambito della definizione delle  proprie
direttive ai soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento,  ha
predisposto  apposite  direttive  per  l'elaborazione  del   bilancio
consolidato delle sub-holding. 
    A tal riguardo, i quesiti risultano estremamente utili in  quanto
nella maggior parte dei casi le sub-holding non  sono  obbligate,  ai
sensi   dell'art.   27   del   decreto   legislativo   n.   127/1991,
all'elaborazione del consolidato (mancato superamento  per  due  anni
consecutivi di almeno due dei tre parametri previsti dal  riferimento
normativo  citato).  Cio'  comporta,  nella   pratica,   che   l'Ente
territoriale capogruppo consolidi  il  bilancio  di  esercizio  della
sub-holding (e non quello consolidato della stessa)  con  conseguente
riduzione di  significativita'  del  bilancio  consolidato  dell'Ente
capogruppo. Difatti, qualora l'Ente si serva di  sub-holding  per  la
gestione del Gruppo amministrazione  pubblica  e,  quest'ultime,  non
siano soggette all'elaborazione del proprio bilancio consolidato,  il
bilancio  aggregato  dell'Ente  capogruppo  non   comprenderebbe   le
consistenze  patrimoniali  ed  economiche  delle  partecipazioni   di
livello superiore al secondo. 
    Domanda 2.7 - La domanda e' finalizzata ad accertare se l'Ente ha
ricevuto la documentazione contabile e qualitativa in  tempi  congrui
si' da garantire l'elaborazione del bilancio consolidato  cosi'  come
indicato  nel  Principio  contabile.  Tale  accertamento  rileva,  in
particolare, nell'eventualita' che il bilancio consolidato sia  stato
approvato e trasmesso oltre il termine ultimo del 30  settembre,  per
verificare se il predetto ritardo sia imputabile all'Ente  capogruppo
ovvero ai soggetti partecipati. Indirettamente - nel caso in  cui  le
direttive siano state trasmesse con congruo anticipo (Cfr. domanda n.
2.1 in cui e' richiesto di indicare la  data  di  trasmissione  delle
direttive ai soggetti del gruppo)  ma  i  documenti  contabili  siano
comunque  stati  trasmessi  in  ritardo   da   parte   dei   soggetti
controllati/partecipati - la presente domanda evidenzia la  capacita'
dell'Ente capogruppo di esercitare il potere di Governance sui propri
soggetti partecipati. 
Sezione III:  Rettifiche  di  pre-consolidamento  ed  elisioni  delle
  operazioni infragruppo 
    Domanda 3.1: La domanda intende  focalizzare  l'attenzione  sulle
rettifiche  di  pre-consolidamento  indispensabili  a  uniformare   i
bilanci, nonche' le poste infragruppo che dovranno essere oggetto  di
elisione, ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato. 
    Ad esempio, puo' essere necessario procedere alla  rettifica  dei
bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti
se effettuati con aliquote differenti per le  medesime  tipologie  di
beni  o  gli  accantonamenti  al  fondo  svalutazione   crediti.   La
difformita'  nei  principi  contabili  adottati   da   una   o   piu'
controllate, e' altresi' accettabile, se essi non sono rilevanti, sia
in  termini  quantitativi  che  qualitativi,   rispetto   al   valore
consolidato della voce in questione. 
    In caso di risposta positiva alla domanda precedente, il presente
quesito consente di acquisire elementi informativi circa  le  ragioni
che hanno reso necessaria la contabilizzazione  delle  rettifiche  di
pre-consolidamento e  quale  sia  la  loro  origine  (se  causate  da
sfasamenti  temporali  dovuti  a  differenti  sistemi  contabili;  se
causate da mancati impegni di spesa/accertamenti da parte  dell'Ente;
se causate da mancata rilevazione  di  costi/ricavi  da  parte  degli
organismi partecipati). 
    Asimmetrie  temporali  causate  dalla  differente  modalita'   di
rilevazione contabile;  asimmetrie  causate  dal  differente  sistema
contabile  adottato  dai  componenti  del  gruppo  rispetto  all'Ente
capogruppo. 
    Domanda  3.2  -  La  domanda  in  questione  mira  a   richiamare
l'attenzione dell'ente capogruppo sulla necessita' di dare  conto  in
nota integrativa delle societa'  che  hanno  disatteso  le  direttive
impartite dall'Ente capogruppo. 
    Domanda 3.3 - La domanda in questione  consente  di  appurare  se
l'Ente capogruppo ha riportato in nota integrativa le  rettifiche  di
pre-consolidamento apportate ai  bilanci  delle  societa'  che  hanno
disatteso le direttive impartite dall'Ente capogruppo. 
Sezione IV: Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo 
    Domanda 4.1 - La domanda e' intesa ad accertare se gia'  in  sede
di  Rendiconto  della  gestione  l'Organo  di   revisione   dell'Ente
capogruppo, di concerto con gli  Organi  di  revisione  dei  soggetti
partecipati, abbia provveduto ad asseverare i  propri  debiti/crediti
reciproci. Per approfondimento si rimanda  alla  deliberazione  Corte
dei conti - Sezione delle autonomie n. 2/SEZAUT/2016/QMIG 
    Domanda 4.2 - La domanda consente di verificare se,  in  sede  di
istruttoria  propedeutica  all'emissione  del  parere   al   Bilancio
consolidato, l'Organo di revisione abbia rilevato incongruenze -  con
riferimento ai crediti e debiti reciproci tra l'Ente e i soggetti del
gruppo - tra quanto asseverato in sede di  Rendiconto  e  le  partite
infragruppo comunicate dai soggetti oggetto di consolidamento. 
    Domanda 4.3 -  Tali  difformita',  ai  sensi  del  par.  4.2  del
richiamato  Principio  contabile  devono   essere   obbligatoriamente
riportate in Nota integrativa da parte dell'Ente  capogruppo  che  ha
predispone il bilancio consolidato. In alternativa compete all'Organo
di revisione chiedere le relative informazioni. 
    Domanda 4.3, 4.4 e 4.5 e seguenti  -  Le  domande  permettono  di
capire  quali  siano  state  le  rettifiche   di   pre-consolidamento
apportate per parificare i disallineamenti riscontrati. In merito, si
fa presente che per una corretta ed esaustiva risposta al quesito  in
questione l'Organo di revisione e' tenuto  a  verificare  che  l'Ente
capogruppo, per ogni operazione di rettifica, abbia riportato in nota
integrativa le scritture contabili in partita doppia  utilizzate  per
il riallineamento delle poste contabili  reciproche  in  merito  alle
quali siano state riscontrate differenze. Inoltre, e'  opportuno  che
l'Organo di revisione accerti che tali scritture siano  corredate  da
una breve descrizione qualitativa delle motivazioni per le  quali  le
stesse siano state adottate. 
    [Si riportano di seguito due "risposte tipo" in merito  alle  due
casistiche piu' ricorrenti. 
    Esempio 1: Il Comune "Alfa", nell'ambito delle proprie  scritture
di assestamento relative  alla  contabilita'  economico-patrimoniale,
non ha rilevato le cosiddette "fatture da ricevere" tra le quali  era
inclusa una fattura della propria  societa'  partecipata  "Beta"  che
gestisce il  trasporto  scolastico.  Di  conseguenza  nel  rendiconto
economico-patrimoniale dell'Ente non e' stato rilevato il costo e  il
relativo debito. Nella casistica in  esame  l'Ente  ha  impegnato  la
spesa in contabilita' finanziaria, ma in mancanza della liquidazione,
il software contabile non ha generato in automatico (sulla base della
matrice di correlazione) il relativo costo  d'esercizio  che  avrebbe
dovuto essere oggetto di apposita scrittura di completamento da parte
dell'Ente. La societa', in contabilita' civilistica, ha correttamente
iscritto il ricavo relativo alla fattura di che trattasi. 
    Nella  trasmissione  delle  operazioni  infragruppo  la  societa'
comunica all'Ente capogruppo le seguenti operazioni: 
      Ricavo vs. Comune "Alfa" euro 1000 
      Credito vs. Comune "Alfa" euro 1000 
    Il Comune, al contrario, non rileva  nella  propria  contabilita'
alcun costo e alcun debito. 
    Definita la casistica come sopra riportata,  l'Ente  in  sede  di
elaborazione del bilancio consolidato dovrebbe effettuare le seguenti
operazioni: 
      1)  Rilevare  il   costo   con   la   seguente   scrittura   di
pre-consolidamento: 
        "Costo  per  contratto  di  servizio  inerente  al  trasporto
scolastico a Debiti vs. fornitori euro 1.000" 
      2)  Procedere  con  l'elisione  di  euro  1.000  di  costi  nel
rendiconto del Comune con euro 1.000 di  ricavi  nel  bilancio  della
societa' "Beta"; 
      3) Procedere  con  l'elisione  di  euro  1.000  di  debiti  vs.
fornitori nel rendiconto del Comune con euro  1.000  di  crediti  nel
bilancio della societa' "Beta"; 
      4)  Riportare  in  Nota  integrativa,   nell'apposita   sezione
riguardante le scritture di pre-consolidamento, la scrittura  operata
con una breve descrizione della casistica. 
    Breve ipotetico stralcio degli elementi informativi  da  indicare
in N. I. 
    In sede  di  elaborazione  del  bilancio  consolidato  l'Ente  ha
riscontrato la mancata  contabilizzazione,  in  sede  di  rilevazione
delle scritture di assestamento del Rendiconto della gestione, di una
fattura non ancora emessa dalla societa' "Alfa" attinente al servizio
di  trasporto  scolastico  facente   riferimento   all'esercizio   di
competenza. Di conseguenza, e' stata operata  la  seguente  scrittura
contabile nel rendiconto economico patrimoniale dell'Ente al fine  di
riallineare  le  poste  reciproche  e   procedere,   successivamente,
all'elisione delle operazioni infragruppo: "Costo  per  contratto  di
servizio inerente al trasporto scolastico a Debiti vs. fornitori euro
1.000".  In  ogni  caso  si  da'  atto  che  la  presente  spesa  non
rappresenta  un  debito  fuori  bilancio  poiche'  per  la  spesa  in
questione e' stata correttamente previsto lo  stanziamento  di  spesa
nel bilancio  di  previsione  dell'Ente  ed  e'  stato  correttamente
impegnato l'importo della prestazione nei termini di legge. 
    Esempio 2: Il Comune "Alfa" ha  affidato  alla  propria  societa'
partecipata  "Beta"  il  servizio  di  trasporto   scolastico   senza
prevedere lo stanziamento in bilancio e impegnare la  relativa  spesa
per la  prestazione  in  questione.  Di  conseguenza  nel  rendiconto
economico-patrimoniale dell'Ente non e' stato rilevato il costo e  il
relativo  debito.  La  societa',  in  contabilita'  civilistica,   ha
correttamente  iscritto  il  ricavo  relativo  alla  fattura  di  che
trattasi in ragione del  proprio  diritto  a  riscuotere  il  credito
derivante dall'affidamento del servizio. 
    Nella  trasmissione  delle  operazioni  infragruppo  la  societa'
comunica all'Ente capogruppo le seguenti operazioni: 
      Ricavo vs. Comune "Alfa" euro 10.000 
      Credito vs. Comune "Alfa" euro 10.000 
    Il Comune, di converso, non  rileva  nella  propria  contabilita'
alcun costo e alcun debito. 
    Definita la casistica come sopra riportata,  l'Ente  in  sede  di
bilancio consolidato dovrebbe effettuare le seguenti operazioni: 
      1)  Rilevare  il   costo   con   la   seguente   scrittura   di
pre-consolidamento: 
        "Costo  per  contratto  di  servizio  inerente  al  trasporto
scolastico a Debiti vs. fornitori euro 10.000" 
      2) Procedere  con  l'elisione  di  euro  10.000  di  costi  nel
rendiconto del Comune con euro 10.000 di ricavi  nel  bilancio  della
societa' "Beta"; 
      3) Procedere con  l'elisione  di  euro  10.000  di  debiti  vs.
fornitori nel rendiconto del Comune con euro 10.000  di  crediti  nel
bilancio della societa' "Beta"; 
      4)  Riportare  in  Nota  integrativa,   nell'apposita   sezione
riguardante le scritture di pre-consolidamento, la scrittura  operata
con una breve descrizione della casistica. 
    Breve ipotetico stralcio in N. I. 
    In sede  di  elaborazione  del  bilancio  consolidato  l'Ente  ha
riscontrato la presenza di  un  debito  fuori  bilancio  relativo  al
contratto di servizio  per  il  trasporto  scolastico  affidato  alla
societa'  "Beta".  Di  conseguenza,  e'  stata  operata  la  seguente
scrittura contabile nel rendiconto economico  patrimoniale  dell'Ente
al  fine  di   riallineare   le   poste   reciproche   e   procedere,
successivamente, all'elisione delle  operazioni  infragruppo:  "Costo
per contratto di servizio inerente al trasporto scolastico  a  Debiti
vs. fornitori  euro  10.000.  Inoltre,  si  da'  atto  che  l'ufficio
competente ha avviato la procedura  di  cui  all'art.  194  del  Tuel
attraverso la predisposizione  della  proposta  di  Deliberazione  di
Consiglio comunale  per  la  successiva  approvazione  da  parte  del
competente organo politico.] 
    Domanda 4.6 e 4.7 - La domanda in questione mira ad  appurare  se
l'Organo di revisione ha avviato  il  monitoraggio  delle  operazioni
relative alle discordanze causate da  sfasature  temporali  derivanti
dall'applicazione di principi contabili differenti (cfr. Esempio n. 1
delle domande 4.3, 4.4,  4.5)  e  se  tali  discordanze  siano  state
risolte alla data di approvazione del bilancio consolidato,  in  caso
contrario viene rilevato l'obbligo di proseguire il  monitoraggio  al
fine  di  garantire,  entro  la  fine  dell'esercizio  in  corso,  il
riallineamento delle posizioni contabili rimaste in sospeso. 
    Domanda 4.8 - La  domanda  in  questione  focalizza  l'attenzione
sugli accertamenti effettuati  dall'Organo  di  revisione  in  merito
all'avvio della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio
da parte dell'Ente capogruppo a seguito  di  discordanze  causate  da
mancati impegni di spesa (cfr. Esempio n. 2 delle domande  4.3,  4.4,
4.5). 
    Domanda 4.9 - La domanda e' volta a comprendere quale siano state
le scelte in merito alla valutazione circa  l'irrilevanza  di  alcune
operazioni contabili infragruppo  nell'ambito  dell'elaborazione  del
bilancio consolidato. 
    Domanda 4.10 - Nello specifico con la  presente  domanda  facendo
riferimento alla risposta affermativa alla domanda n. 4.9  si  chiede
di verificare se sia stata  fornita  opportuna  motivazione  in  nota
integrativa  rispetto  all'ammontare  e  all'incidenza  delle   poste
contabili ritenute irrilevanti sia in termini assoluti  che  relativi
sul bilancio consolidato. 
    Domanda 4.11 -  La  domanda  e'  volta  valutare  la  correttezza
dell'operazione di circolarizzazione delle poste contabili tra l'Ente
capogruppo e gli altri componenti inclusi  nel  perimetro  in  merito
all'individuazione e alla conseguente contabilizzazione dei  rapporti
contabili intercorsi tra i soggetti facenti parte del consolidato. La
rideterminazione dei saldi, infatti, non va effettuata solo in  senso
verticale  (cioe'  tra  ente  capogruppo  e  soggetti   inclusi   nel
consolidato), ma anche in senso orizzontale (cioe' tra gli  organismi
inclusi nel consolidato). 
Sezione  V:  Verifiche  sul  patrimonio   netto   e   i   metodi   di
consolidamento 
    Domanda  5.1:  La  domanda  e'   volta   a   verificare   se   le
partecipazioni siano state gia' state rilevate in sede di  rendiconto
con il metodo del patrimonio netto (secondo quanto disposto  dal  OIC
17 punti 107-112) o se, in  alternativa,  si  sia  proceduto  a  tale
operazione in sede  di  elaborazione  del  bilancio  consolidato.  In
quest'ultimo caso l'Organo di revisione dovra' verificare che  l'Ente
capogruppo abbia indicato in nota integrativa  le  modalita'  tecnico
contabili adottate per l'adeguamento del valore delle partecipazioni. 
    Si   fa   presente,   infatti,   che   il   Principio   contabile
precedentemente  richiamato  stabilisce  che  gli  Enti  territoriali
capogruppo devono esercitare, nei confronti dei componenti del gruppo
che adottano la contabilita' civilistica, i poteri di controllo e  di
indirizzo normalmente esercitabili nei confronti dei  propri  enti  e
societa'. A tal fine, specifica il Principio, «la capogruppo invita i
componenti del gruppo ad adottare il criterio  del  patrimonio  netto
per contabilizzare le partecipazioni al capitale  di  componenti  del
gruppo, eccetto quando la partecipazione e'  acquistata  e  posseduta
esclusivamente  in  vista  di  una  dismissione  entro   l'anno.   In
quest'ultimo caso, la partecipazione e'  contabilizzata  in  base  al
criterio del costo». 
    Domanda 5.2 - La domanda e' volta a verificare se  le  differenze
di consolidamento sono state trattate contabilmente in conformita'  a
quanto previsto dai principi contabili  al  fine  di  armonizzare  le
prassi  contabili  volte  correttamente  valorizzare   i   componenti
straordinari del bilancio. 
    Domanda 5.3:  Con  riferimento  al  trattamento  contabile  della
differenza negativa e positiva da annullamento, la domanda e' volta a
verificare se vi sono state variazioni da annullamento e quali  siano
state le modalita' tecnico-contabile utilizzate al fine di rispettare
il principio contabile. Tali differenze rientrano  nelle  fattispecie
previste dall'OIC 17, punti 54 al  56  (trattamento  contabile  della
differenza positiva da annullamento) e punti  57  a  60  (trattamento
contabile della differenza negativa da annullamento). 
    Domanda 5.4: La domanda  e'  volta  a  verificare  se  sia  stata
correttamente  evidenziata  la  quota  di  pertinenza  di  terzi  con
riferimento tanto all'utile/perdita di esercizio quanto alle voci del
patrimonio netto. Si fa presente che tale indicazione della quota  di
terzi e' necessaria nei casi  in  cui  siano  presenti  soggetti  non
partecipati interamente dalla Capogruppo e consolidati con il  metodo
integrale (Per approfondimenti si rimanda a quanto disposto  dall'OIC
17 ai punti 96 - 102). 
Sezione VI: Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa 
    Domande 6.1, 6.2 e 6.3 - Le domande in  questione  consentono  di
verificare se la nota integrativa fornisca  ai  soggetti  interessati
compiute informazioni circa le  dinamiche  economico-patrimoniali  ed
anche contabili che hanno caratterizzato la  gestione  dell'esercizio
consolidato per l'anno oggetto di indagine. Al tempo stesso  la  nota
integrativa arricchisce il bagaglio conoscitivo con  informazioni  di
dettaglio  che  superano  il  periodo  temporale  osservato  ponendo,
dunque, le basi per un monitoraggio e controllo  sempre  piu'  vicino
all'esercizio in corso. Inoltre, la domanda  consente  all'Organo  di
revisione  di  evidenziare  direttamente  all'Organo   di   controllo
eventuali  carenze  e  asimmetrie  informative  rilevate  nel   corso
dell'attivita' di vigilanza. 
    Domande 6.4, 6.5, 6.6: Le domande sono volte a  responsabilizzare
l'Organo di revisione in merito all'attendibilita' dei dati trasmessi
dall'Ente alla BDAP affinche'  possano  essere  ritenuti  idonei  per
successive elaborazioni anche ai fini del  consolidamento  dei  conti
pubblici e in prospettiva  supportare  l'attivita'  istituzionale  di
policy pubblica.