Allegato REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA Art. 1. Ambito dell'accesso 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso. Le modalita' dell'accesso sono stabilite dal presente regolamento, ad eccezione di quelle attinenti ad ambiti disciplinati da appositi regolamenti interni che gia' contemplano l'accesso. Per quanto riguarda i contratti stipulati dall'Amministrazione del Senato della Repubblica e le relative procedure di affidamento ed esecuzione si applicano le disposizioni in materia di accesso recate dalla normativa europea e da quella nazionale di attuazione. 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, di qualunque specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, di seguito denominata «Amministrazione», o da questa utilizzati quando cio' sia necessario all'espletamento della propria attivita' amministrativa. 3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano altresi', in quanto compatibili, alle istanze di amministrazioni pubbliche, associazioni, comitati e soggetti portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi.