IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica ed, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c); 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 21; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici, ed in  particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,  ed  in
particolare  l'art.  2,  comma  276,  che,  al  fine  di   conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) ed, in particolare, l'art. 2, comma 109,  che,  per
le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni  di
contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente ad  oggetto  «Legge
di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province, ed in particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ed in  particolare
l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che, a partire
dall'anno 2014, la somma di euro  20  milioni  risulta  iscritta  nel
Fondo unico per l'edilizia scolastica  di  competenza  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti ed, in particolare, l'art. 1,  comma
160, nel quale si  e'  stabilito  di  demandare  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle  risorse  di  cui  al
Fondo  per  interventi  straordinari  di  cui  all'art.  32-bis   del
decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia  e  disabilita'
ed, in particolare, l'art. 4, comma 3-quater; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio
2018, con il  quale  sono  stati  definiti  termini  e  modalita'  di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale  in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della programmazione  unica  nazionale  2018-2020  con
riferimento ad alcuni piani regionali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 11 febbraio 2019,  n.  93,  con  il  quale  sono  state
ripartite le risorse relative all'annualita' 2018, 2019, 2020 e 2021,
pari a complessivi 80  milioni,  tra  le  regioni  ed  individuati  i
criteri di selezione degli interventi; 
  Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata  il  6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti
locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo del  28
agosto 1997, n. 281; 
  Considerato che  l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11  febbraio  2019,
n.  93,  demandava  ad  un'apposita   comunicazione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  del
termine entro il quale le regioni  dovevano  far  pervenire  i  piani
regionali da finanziare; 
  Dato atto che con nota del 21 febbraio  2019,  prot.  n.  5024,  e'
stato richiesto a tutte le regioni di far pervenire entro e non oltre
il 13 marzo 2019 i piani di intervento da ammettere a finanziamento; 
  Considerato che  a  seguito  di  valutazione  dei  piani  regionali
pervenuti, il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca con successiva nota del 26 marzo  2019,  prot.  n.  9543,  ha
richiesto di fornire i  necessari  chiarimenti  e/o  integrazioni  da
produrre entro e non oltre il 1° aprile 2019; 
  Dato atto che entro il predetto termine solo alcune  regioni  hanno
prodotto i necessari chiarimenti e/o integrazioni richieste; 
  Considerato che secondo  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  1,
lettera d) dell'accordo stipulato in sede di Conferenza unificata del
6 settembre 2018, in caso di ritardi da  parte  delle  regioni  nella
presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica  o  modifica
degli stessi, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, al fine di velocizzare le procedure, da'  seguito  ai  piani
regolarmente e  tempestivamente  pervenuti,  rinviando  a  successivi
provvedimenti i piani pervenuti in ritardo; 
  Ritenuto, quindi, sulla  base  dei  piani  regolarmente  pervenuti,
necessario autorizzare gli enti locali di cui agli Allegati  da A  ad
M del presente decreto, definendo altresi' tempi  di  aggiudicazione,
nonche' modalita' di rendicontazione degli interventi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Piani regionali 
 
  1. Sono approvati i piani regionali di cui agli Allegati  da  A  ad
M che costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
decreto  per  un  valore  complessivo  pari  ad  euro   58.111.670,63
(cinquantottomilionicentoundicimilaseicentosettanta/63). 
  2. Le somme residue non utilizzate  dalle  regioni,  rispetto  agli
importi  assegnati  con  il  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 11 febbraio  2019,  n.  93,  restano
nella   disponibilita'   delle   singole    regioni,    per    essere
successivamente utilizzate insieme ad altre  eventuali  economie  per
finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalita'. 
  3. La somma di cui al comma 1 grava sulle annualita' 2018,  residui
di stanziamento di lettera f), 2019, 2020 e 2021 del  capitolo  7105,
piano  gestionale  1,  del  bilancio  di  previsione  del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  4. L'utilizzo delle risorse  di  cui  al  comma  1  e'  subordinato
all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31  dicembre  2009,
n. 196. 
  5. I piani delle regioni non pervenuti o  per  i  quali  non  siano
stati   trasmessi   i   chiarimenti   richiesti   e/o   la   relativa
documentazione sono approvati con  successivo  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca,    previa
assegnazione  con  apposita  nota  di  un  nuovo   termine   per   la
presentazione degli stessi.