IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica ed, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c); Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 21; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita'; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) ed, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente ad oggetto «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, ed in particolare l'art. 10; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ed in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si e' stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita' ed, in particolare, l'art. 4, comma 3-quater; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, con il quale sono state ripartite le risorse relative all'annualita' 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi 80 milioni, tra le regioni ed individuati i criteri di selezione degli interventi; Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, demandava ad un'apposita comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione del termine entro il quale le regioni dovevano far pervenire i piani regionali da finanziare; Dato atto che con nota del 21 febbraio 2019, prot. n. 5024, e' stato richiesto a tutte le regioni di far pervenire entro e non oltre il 13 marzo 2019 i piani di intervento da ammettere a finanziamento; Considerato che a seguito di valutazione dei piani regionali pervenuti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con successiva nota del 26 marzo 2019, prot. n. 9543, ha richiesto di fornire i necessari chiarimenti e/o integrazioni da produrre entro e non oltre il 1° aprile 2019; Dato atto che entro il predetto termine solo alcune regioni hanno prodotto i necessari chiarimenti e/o integrazioni richieste; Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d) dell'accordo stipulato in sede di Conferenza unificata del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle regioni nella presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica o modifica degli stessi, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine di velocizzare le procedure, da' seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti, rinviando a successivi provvedimenti i piani pervenuti in ritardo; Ritenuto, quindi, sulla base dei piani regolarmente pervenuti, necessario autorizzare gli enti locali di cui agli Allegati da A ad M del presente decreto, definendo altresi' tempi di aggiudicazione, nonche' modalita' di rendicontazione degli interventi; Decreta: Art. 1 Piani regionali 1. Sono approvati i piani regionali di cui agli Allegati da A ad M che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63 (cinquantottomilionicentoundicimilaseicentosettanta/63). 2. Le somme residue non utilizzate dalle regioni, rispetto agli importi assegnati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, restano nella disponibilita' delle singole regioni, per essere successivamente utilizzate insieme ad altre eventuali economie per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalita'. 3. La somma di cui al comma 1 grava sulle annualita' 2018, residui di stanziamento di lettera f), 2019, 2020 e 2021 del capitolo 7105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 5. I piani delle regioni non pervenuti o per i quali non siano stati trasmessi i chiarimenti richiesti e/o la relativa documentazione sono approvati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa assegnazione con apposita nota di un nuovo termine per la presentazione degli stessi.