IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»; Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»; Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali»; Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis»; Visto l'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; Visto l'art. 1, comma 849, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidita' da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili»; Ravvisata la necessita' di inserire nell'allegato 4/2 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i principi contabili riguardanti le modalita' di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidita'; Visto l'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito puo' essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa»; Visto l'art. 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha inserito all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente la relazione sulla gestione allegata al rendiconto, le seguenti lettere: «d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione», che determinano la necessita' di individuare le modalita' di rappresentazione di tali elenchi; Ravvisata la necessita' di inserire nell'allegato 4/1 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i principi contabili riguardanti il rendiconto della gestione, il quale conclude il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilita' finanziaria, al fine di definire le modalita' di rappresentazione degli elenchi degli impegni di cui all'art. 11, comma 6, lettere d-bis e d-ter, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Ravvisata la necessita' di aggiornare i prospetti degli allegati n. 9 e n. 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo, il risultato di amministrazione, gli equilibri di bilancio e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondere alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici e dell'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018, che ha definito le tabelle contenenti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale, da allegare al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione degli enti locali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 172, comma 2, lettera d) e dell'art. 227, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019 concernente «Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 ("Piano dei Conti integrato"), ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e del comma 4, art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»; Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 19 giugno 2019; Decreta: Art. 1 Allegato 1 - Principi generali o postulati 1. Al Principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1, paragrafo n. 16, al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa,» ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti «delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio»; b) le parole «poste contabili riconducibili alle gestioni vincolate e alle» sono soppresse; c) le parole «se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e delle entrate straordinarie,» sono sostituite dalle seguenti «se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluiti nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate straordinarie».