IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                                  e 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
               per gli affari regionali e le autonomie 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che   la   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»; 
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della  Commissione  per   l'armonizzazione   contabile   degli   enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  il  piano  dei  conti
integrato  puo'  essere  modificato   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,
su proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali»; 
  Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che  gli  schemi  di  bilancio  «sono
modificati e integrati con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie,  su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli  enti
territoriali, di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto l'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
quale prevede che «gli enti territoriali si considerano in equilibrio
in  presenza  di  un  risultato  di  competenza  dell'esercizio   non
negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e' desunta,  in
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli  equilibri  allegato
al rendiconto della gestione previsto dall'allegato  10  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; 
  Visto l'art. 1, comma 849, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
quale  prevede  che  «la  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  le
istituzioni finanziarie  dell'Unione  europea  possono  concedere  ai
comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle
province autonome, anche per conto dei rispettivi enti  del  Servizio
sanitario nazionale, anticipazioni  di  liquidita'  da  destinare  al
pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili»; 
  Ravvisata la necessita' di inserire  nell'allegato  4/2  al  citato
decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  i  principi  contabili
riguardanti le modalita' di contabilizzazione delle anticipazioni  di
liquidita'; 
  Visto l'art. 40, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118,  aggiunto  dall'art.  1,  comma  937,  della  legge  30
dicembre 2018, n.  145,  il  quale  prevede  «Fermo  restando  quanto
previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le  regioni  e
le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  che  nell'ultimo  anno
hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestivita' dei
pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  265  del  14  novembre  2014,
rispettosi dei termini di pagamento di cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  possono  autorizzare  spese  di
investimento la cui copertura sia costituita da debito  da  contrarre
solo per far  fronte  a  esigenze  effettive  di  cassa.  L'eventuale
disavanzo di amministrazione per la mancata  contrazione  del  debito
puo' essere coperto  nell'esercizio  successivo  con  il  ricorso  al
debito, da contrarre solo per far  fronte  a  effettive  esigenze  di
cassa»; 
  Visto l'art. 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che
ha inserito all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, concernente la relazione  sulla  gestione  allegata  al
rendiconto, le seguenti lettere: «d-bis) solo  con  riferimento  alle
regioni,  l'elenco  degli  impegni  per  spese  di  investimento   di
competenza dell'esercizio finanziati con il  ricorso  al  debito  non
contratto; d-ter) solo con riferimento alle regioni,  l'elenco  degli
impegni per spese di investimento che hanno determinato il  disavanzo
da  debito  autorizzato  e  non  contratto   alla   fine   dell'anno,
distintamente  per  esercizio  di  formazione»,  che  determinano  la
necessita' di individuare le modalita' di  rappresentazione  di  tali
elenchi; 
  Ravvisata la necessita' di inserire  nell'allegato  4/1  al  citato
decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  i  principi  contabili
riguardanti il rendiconto della gestione, il quale conclude il  ciclo
di bilancio degli enti che adottano la contabilita'  finanziaria,  al
fine di definire le modalita' di rappresentazione degli elenchi degli
impegni di cui all'art. 11, comma  6,  lettere  d-bis  e  d-ter,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Ravvisata la necessita' di aggiornare i prospetti degli allegati n.
9 e n. 10 al citato  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
riguardanti  il  quadro  generale  riassuntivo,   il   risultato   di
amministrazione, gli  equilibri  di  bilancio  e  la  verifica  degli
equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondere  alle  esigenze
del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici e  dell'art.
1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018,  che  ha
definito le tabelle contenenti i  parametri  obiettivi  di  riscontro
della  situazione  di  deficitarieta'  strutturale,  da  allegare  al
bilancio di previsione e al  rendiconto  della  gestione  degli  enti
locali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 172, comma 2, lettera  d)
e dell'art. 227, comma 5, lettera  d),  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  25
gennaio 2019 concernente «Aggiornamento dell'allegato 1  del  decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.  132  ("Piano  dei
Conti integrato"), ai sensi dell'art.  5  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica  e  del  comma  4,  art.  4  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  ha
trasformato  la  denominazione  del  Dipartimento  per   gli   affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie»; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 19 giugno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Allegato 1 - Principi generali o postulati 
 
  1. Al Principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n.
1, paragrafo n. 16, al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) dopo  le  parole  «se  sempre  positivi,  determinati  al  netto
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del  fondo  di  cassa,»
ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti «delle entrate vincolate
nel risultato di  amministrazione  alla  fine  dell'esercizio,  delle
entrate  accantonate   nei   fondi   confluite   nel   risultato   di
amministrazione alla fine dell'esercizio»; 
  b) le parole «poste contabili riconducibili alle gestioni vincolate
e alle» sono soppresse; 
  c)  le  parole  «se   sempre   positivi,   determinati   al   netto
dell'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione   e   delle   entrate
straordinarie,» sono sostituite dalle seguenti «se  sempre  positivi,
determinati al netto dell'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione,
delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato  di
amministrazione alla fine dell'esercizio, delle  entrate  accantonate
nei fondi  confluiti  nel  risultato  di  amministrazione  alla  fine
dell'esercizio e delle entrate straordinarie».