(Disposizioni)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 
 PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 
 
                      DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 
  Fonti normative 
  La materia e' disciplinata: 
  - dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e, in particolare: 
  • dall'art. 7, comma 1, lettera  a),  che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia il potere di emanare disposizioni  in  materia  di  adeguata
verifica della clientela; 
  • dall'art. 19, comma 1, lettera a), n.  5,  che  attribuisce  alla
Banca d'Italia il compito di individuare forme e modalita' idonee  di
acquisizione a distanza dei dati identificativi  della  clientela  ai
fini dell'assolvimento dell'obbligo di identificazione, tenendo conto
dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza; 
  • dall'art. 23, comma 3, che attribuisce  alla  Banca  d'Italia  il
potere di: i) individuare fattori di basso rischio ulteriori rispetto
a quelli elencati al comma 2 del medesimo articolo, nonche' il potere
di stabilire misure di adeguata verifica semplificata da adottare  in
situazioni di basso rischio; ii) individuare la tipologia  di  misure
di adeguata verifica semplificata che le banche  e  gli  istituti  di
moneta elettronica  sono  autorizzati  ad  adottare  in  relazione  a
particolari tipologie di prodotti di moneta elettronica; 
  • dall'art. 24, comma 4, che attribuisce  alla  Banca  d'Italia  il
potere di individuare fattori di rischio elevato ulteriori rispetto a
quelli elencati al comma 2 del medesimo articolo nonche' il potere di
stabilire misure di  adeguata  verifica  rafforzata  da  adottare  in
situazioni di rischio elevato; 
  • dall'art. 27, comma 5, che attribuisce  alla  Banca  d'Italia  il
potere di  individuare  tipologie  operative  ulteriori  rispetto  al
credito al consumo e al leasing nelle  quali  l'identificazione  puo'
essere effettuata da collaboratori esterni  legati  all'intermediario
da apposita convenzione. 
  Vengono inoltre in rilievo: 
  -  la  direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla  direttiva  (UE)
2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
a scopo di riciclaggio dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
finanziamento del terrorismo; 
  - gli Orientamenti congiunti delle Autorita' di Vigilanza  Europee,
emanati ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo  18,  paragrafo  4,
della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e  rafforzate
di adeguata verifica della clientela  e  sui  fattori  che  gli  enti
creditizi  e  gli  istituti   finanziari   dovrebbero   prendere   in
considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio  e  finanziamento
del terrorismo associati ai  singoli  rapporti  continuativi  e  alle
operazioni occasionali. 
 
  Destinatari 
  Le presenti disposizioni si applicano a: 
  a) le banche; 
  b) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); 
  c) le societa' di gestione del risparmio (SGR); 
  d) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); 
  e) le societa'  di  investimento  a  capitale  fisso,  mobiliare  e
immobiliare (SICAF); 
  f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art.  106  del
TUB; 
  g) gli istituti di moneta elettronica; 
  h) gli istituti di pagamento; 
  i) le succursali insediate in  Italia  di  intermediari  bancari  e
finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un  altro
paese comunitario o in un paese terzo; 
  j) le banche, gli istituti di pagamento e gli  istituti  di  moneta
elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro
paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in
Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio; 
  k) le societa' fiduciarie  iscritte  nell'albo  previsto  ai  sensi
dell'art. 106 del TUB; 
  l) i confidi(1) ; 
  m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi  dell'art.  111  del
  TUB; 
  n) Poste Italiane S.p.A., per l'attivita' di bancoposta; 
  o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. 
  Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla
  legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi  di  cui  alle  presenti
  Disposizioni sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma
  6, della medesima legge. 
 
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  (1) Il riferimento e' da intendersi ai confidi  previsti  dall'art.
 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore  del  Titolo
 III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141. 
 
 
  Definizioni 
  Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per: 
  1)  "agenti  in  attivita'  finanziaria":   gli   agenti   iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 128-quater, commi 2 e 6, del TUB; 
  2) "alto dirigente": un amministratore o il  direttore  generale  o
altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o  dal
direttore generale a seguire i rapporti con la  clientela  a  rischio
elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza  idonea  del  livello  di
rischio di riciclaggio o  di  finanziamento  del  terrorismo  cui  e'
esposto il destinatario ed e'  dotato  di  un  livello  di  autonomia
sufficiente ad assumere decisioni in  grado  di  incidere  su  questo
livello di rischio; 
  3)  "attivita'  istituzionale":  l'attivita'   per   la   quale   i
destinatari hanno ottenuto l'iscrizione  ovvero  l'autorizzazione  da
parte di un'Autorita' Pubblica; 
  4) "banca di comodo": la banca (o l'intermediario  finanziario  che
svolge funzioni  analoghe  ad  una  banca)  priva  di  una  struttura
significativa nel paese in cui  e'  stata  costituita  e  autorizzata
all'esercizio  dell'attivita'  e  non  appartenente  ad   un   gruppo
finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata; 
  5) "cliente": il soggetto che instaura  o  ha  in  essere  rapporti
  continuativi  o  compie  operazioni  occasionali  con  i   soggetti
  indicati nel paragrafo  "destinatari"(2)  ;  in  caso  di  rapporti
  continuativi  o  di  operazioni  occasionali  cointestati  a   piu'
  soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari; 
 
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  (2) Nelle operazioni di cessione  dei  crediti,  quando  i  crediti
 ceduti  hanno  origine  da  rapporti  non  soggetti  alle   presenti
 Disposizioni,  i  debitori  ceduti  non  sono  considerati  clienti,
 nemmeno occasionali, delle societa' cessionarie. Il debitore  ceduto
 acquista la qualifica di cliente dell'intermediario  cessionario  se
 interviene un nuovo accordo tra  l'intermediario  cessionario  e  il
 debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che
 quest'ultima non sia a titolo gratuito). 
 
 
  6)   "conti   di    passaggio":    rapporti    di    corrispondenza
transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari,
utilizzati per effettuare operazioni in  nome  proprio  e  per  conto
della clientela; 
  7) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la  data
di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla
residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e,
ove assegnato, il codice fiscale, o, nel caso di soggetti diversi  da
persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il
codice fiscale; 
  8) "decreto antiriciclaggio": il decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 90, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849; 
  9) "denaro  contante"  o  "contanti":  le  banconote  e  le  monete
metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale; 
  10) "destinatari": i  soggetti  a  cui  si  applicano  le  presenti
disposizioni, indicati nel paragrafo "destinatari"; 
  11) "direttiva antiriciclaggio": la  direttiva  (UE)  2015/849  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo  di  riciclaggio
dei  proventi  di  attivita'  criminose  e   di   finanziamento   del
terrorismo; 
  12) "disposizioni in materia di controlli interni antiriciclaggio":
le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e  controlli
interni volti a prevenire l'utilizzo degli  intermediari  a  fini  di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", adottate dalla  Banca
d'Italia il 26 marzo 2019; 
  13) "documento di policy antiriciclaggio":  il  documento  definito
dall'organo con funzione di  gestione  e  approvato  dall'organo  con
funzione di supervisione strategica ai sensi  delle  Disposizioni  in
materia di organizzazione, procedure  e  controlli  interni  volti  a
prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo, adottate dalla  Banca  d'Italia  il  26
marzo 2019 (cfr. Parte Prima, Sezioni II e III); 
  14) "esecutore": il soggetto delegato ad  operare  in  nome  e  per
  conto del cliente o  a  cui  siano  comunque  conferiti  poteri  di
  rappresentanza che gli consentano di operare in nome  e  per  conto
  del cliente(3) ; 
 
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  (3)   I    soggetti    incaricati    da    un'autorita'    pubblica
 dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua
 rappresentanza (quali, ad esempio,  i  curatori  fallimentari)  sono
 considerati esecutori. 
 
 
  15) "finanziamento del terrorismo": in conformita'  con  l'art.  1,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109:
"qualsiasi attivita' diretta, con ogni mezzo,  alla  fornitura,  alla
raccolta, alla  provvista,  all'intermediazione,  al  deposito,  alla
custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque
modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o  indirettamente,
in tutto o in parte, utilizzati per  il  compimento  di  una  o  piu'
condotte con finalita' di terrorismo, secondo quanto  previsto  dalle
leggi penali,  cio'  indipendentemente  dall'effettivo  utilizzo  dei
fondi e delle risorse economiche per la  commissione  delle  condotte
anzidette"; 
  16) "GAFI": Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale,  organismo
istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione
e del contrasto al riciclaggio, al  finanziamento  del  terrorismo  e
della proliferazione delle armi di distruzione di massa; 
  17) "gruppo": il gruppo bancario disciplinato dall'articolo 60  del
TUB e disposizioni applicative, il  gruppo  finanziario  disciplinato
dall'articolo 109 del  TUB  e  disposizioni  applicative,  il  gruppo
previsto dall'articolo 11 del TUF e disposizioni applicative nonche',
fuori da questi casi e se destinatarie delle  presenti  disposizioni,
le societa' controllate e controllanti ai  sensi  dell'articolo  2359
del Codice civile e le relative societa' controllanti; 
  18) "intermediari bancari e finanziari comunitari": i  soggetti  di
cui all'art. 3, paragrafi 1 e 2,  della  "direttiva  antiriciclaggio"
aventi sede in un paese comunitario; 
  19) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e
postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri   assegni   a   essi
assimilabili o equiparabili quali gli assegni di  traenza,  i  vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di  pagamento,  le  carte  di
credito e le  altre  carte  di  pagamento,  le  polizze  assicurative
trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta
di trasferire, movimentare o acquisire,  anche  per  via  telematica,
fondi, valori o disponibilita' finanziarie; 
  20) "MoneyVal": Comitato costituito in seno al Consiglio  d'Europa,
che agisce nella veste di organismo regionale  del  GAFI  per  l'area
euro-asiatica; 
  21) "operazione": l'attivita' consistente nella movimentazione, nel
trasferimento o nella  trasmissione  di  mezzi  di  pagamento  o  nel
compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; 
  22)  "operazione  frazionata":  un'operazione  unitaria  sotto   il
profilo economico di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal
decreto antiriciclaggio posta in essere  attraverso  piu'  operazioni
singolarmente di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate  in
momenti diversi ed in un circoscritto periodo  di  tempo  fissato  in
sette  giorni,  ferma   restando   la   sussistenza   dell'operazione
frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; 
  23) "operazione occasionale": un'operazione non riconducibile a  un
rapporto continuativo in essere; 
  24)  "Orientamenti   congiunti":   Orientamenti   congiunti   delle
Autorita' di Vigilanza Europee, adottati il 26 giugno 2017, ai  sensi
degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva antiriciclaggio,
in materia di fattori di  rischio  che  gli  intermediari  dovrebbero
prendere in considerazione nel valutare i  rischi  di  riciclaggio  e
finanziamento del terrorismo associati alla clientela e in materia di
misure di adeguata verifica da adottare; 
  25) "paesi comunitari": paesi appartenenti  allo  Spazio  economico
europeo; 
  26) "paesi terzi": paesi non  appartenenti  allo  Spazio  economico
europeo; 
  27) "paesi terzi ad alto  rischio":  paesi  non  appartenenti  allo
Spazio economico  europeo  con  carenze  strategiche  nei  rispettivi
regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e  del  finanziamento
del  terrorismo,   come   individuati   dalla   Commissione   europea
nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9  e  64  della
direttiva antiriciclaggio; 
  28) "persone  politicamente  esposte  (PEP)":  le  persone  fisiche
indicate  all'articolo  1,  comma  2,   lettera   dd)   del   decreto
antiriciclaggio; 
  29)  "pubblica  amministrazione":  le   amministrazioni   pubbliche
previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  gli   enti   pubblici
nazionali, le societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche  e
dalle loro  controllate,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  Codice
civile, limitatamente  alla  loro  attivita'  di  pubblico  interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione  europea  nonche'  i
soggetti preposti alla  riscossione  dei  tributi  nell'ambito  della
fiscalita' nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica; 
  30) "rapporti assimilabili  ai  conti  di  passaggio":  i  rapporti
comunque  denominati  intrattenuti   tra   intermediari   bancari   e
finanziari sui quali al cliente dell'ente rispondente  e'  attribuita
la  facolta'  di  eseguire  direttamente  anche  solo   parte   delle
operazioni di sua pertinenza; 
  31) "rapporto continuativo": un rapporto  di  durata,  che  non  si
esaurisce   in   un'unica   operazione,   rientrante   nell'esercizio
dell'attivita' istituzionale dei destinatari; 
  32) "rapporti di corrispondenza": conti tenuti dalle banche per  il
regolamento dei servizi interbancari  (rimesse  di  effetti,  assegni
circolari e bancari, ordini di versamento,  giri  di  fondi,  rimesse
documentate  e  altre  operazioni)  nonche'  i   rapporti,   comunque
denominati,  intrattenuti  tra  intermediari  bancari  e   finanziari
utilizzati per il regolamento di transazioni per  conto  dei  clienti
degli  enti  rispondenti  (es.,  deposito  di  titoli,   servizi   di
investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso  di  documenti,
emissione o gestione di carte di debito o di credito); 
  33) "riciclaggio", ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  del  decreto
antiriciclaggio: 
  a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo  a
conoscenza che essi provengono da un'attivita'  criminosa  o  da  una
partecipazione  a  tale  attivita',  allo  scopo   di   occultare   o
dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni; 
  b.  l'occultamento  o  la  dissimulazione   della   reale   natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una  partecipazione  a
tale attivita'; 
  c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di  beni  essendo  a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; 
  d. la partecipazione  a  uno  degli  atti  previsti  dalle  lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo  di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione; 
  34) "soggetti convenzionati  e  agenti":  gli  operatori,  comunque
denominati, diversi dagli agenti in attivita' finanziaria, di  cui  i
prestatori di servizi di pagamento e gli  istituti  emittenti  moneta
elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione
centrale in altro paese comunitario,  si  avvalgono  per  l'esercizio
della propria attivita' sul territorio della Repubblica; 
  35) "titolare effettivo": 
  a. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali  il
cliente instaura un rapporto continuativo  o  realizza  un'operazione
(in breve, "titolare effettivo sub 1"); 
  b. nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale  il
cliente   instaura   un   rapporto   continuativo   ovvero   realizza
un'operazione siano entita' diverse da una persona fisica, la persona
fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza,  e'  attribuibile
la proprieta' diretta o indiretta  dell'entita'  oppure  il  relativo
controllo  o  che  ne  risultano  beneficiari  (in  breve,  "titolare
effettivo sub 2"). In particolare, in caso di societa' di capitali  o
altre persone giuridiche private, anche se  con  sede  all'estero,  e
trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e
dalla legge ad essi applicabile, il  titolare  effettivo  sub  2)  e'
individuato secondo i criteri previsti dagli articoli 20 e 22,  comma
5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano,  in
quanto compatibili, in  caso  di  societa'  di  persone  e  di  altri
soggetti  giuridici,  pubblici  o  privati,   anche   se   privi   di
personalita' giuridica; 
  36) "TUB": il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  37) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  recante
il Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria; 
  38)  "UIF":  l'Unita'  di  Informazione  Finanziaria  per  l'Italia
istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6  del  decreto
antiriciclaggio. 
 
                             PARTE PRIMA 
          VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO 
                  E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 
 
  Sezione I. Il principio dell'approccio basato sul rischio 
  La presente Parte stabilisce i criteri generali a cui i destinatari
si attengono per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e  di
finanziamento   del   terrorismo   associati   alla    clientela    e
conseguentemente, graduare le modalita' con cui effettuare l'adeguata
verifica. 
  In  base  al   principio   dell'approccio   basato   sul   rischio,
  l'intensita' e l'estensione degli  obblighi  di  adeguata  verifica
  sono modulati secondo il grado  di  rischio  di  riciclaggio  e  di
  finanziamento del terrorismo associato al singolo  cliente(4)  .  I
  destinatari definiscono e formalizzano,  nel  documento  di  policy
  antiriciclaggio, procedure di  adeguata  verifica  della  clientela
  sufficientemente dettagliate; nel documento sono almeno indicate le
  specifiche misure (tra quelle elencate nella  Sezione  II  e  nelle
  Parti  Terza  e  Quarta)  di  adeguata  verifica   semplificata   e
  rafforzata da assumere  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di
  clienti o prodotti. 
  I destinatari esercitano  responsabilmente  la  propria  autonomia,
  considerando tutti i fattori di rischio rilevanti. 
  I sistemi valutativi e i processi decisionali  adottati  assicurano
  coerenza  di  comportamento   all'interno   dell'intera   struttura
  aziendale e  la  tracciabilita'  delle  verifiche  svolte  e  delle
  valutazioni effettuate, anche per dimostrare alle autorita' che  le
  specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati
  in concreto. 
  Sezione II. Criteri generali  e  fonti  informative  utili  per  la
  valutazione del rischio 
  A. Criteri generali 
  Per valutare il rischio  di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del
  terrorismo(5) i destinatari considerano i criteri generali previsti
  dall'articolo 17, comma 3, del decreto antiriciclaggio,  che  fanno
  riferimento alle caratteristiche del cliente, alla sua  condotta  e
  alle specificita' dell'operazione o del rapporto continuativo. 
 
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  (4) L'approccio basato  sul  rischio  puo'  essere  esercitato  nei
 limiti fissati dall'ordinamento. In nessun  caso  esso  puo'  essere
 invocato dai  destinatari  a  giustificazione  di  condotte  che  si
 traducano in inadempimento  di  obblighi  puntualmente  definiti  da
 previsioni di  legge  o  dalle  presenti  disposizioni.  Tra  questi
 rientrano gli obblighi di congelamento  previsti  nei  confronti  di
 soggetti  inseriti  nelle  liste  comunitarie,  emanate   anche   in
 attuazione  delle  Risoluzioni  dell'Organizzazione  delle   Nazioni
 Unite,  per  il  contrasto  al  finanziamento   del   terrorismo   e
 all'attivita' dei Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza
 internazionale. Ne consegue che non  sara'  possibile  instaurare  o
 mantenere un rapporto d'affari con soggetti inclusi in queste liste,
 se non nei limiti e alle condizioni tassativamente previste. 
 
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  (5) I fattori di rischio  da  prendere  in  considerazione  per  il
 contrasto al finanziamento del terrorismo spesso si sovrappongono  a
 quelli  relativi  al  contrasto  del   riciclaggio;   tuttavia,   il
 finanziamento  del  terrorismo  ha  caratteristiche   distinte   dal
 riciclaggio, sia perche' le somme utilizzate  sono  generalmente  di
 importo piu' contenuto, sia in quanto l'origine delle disponibilita'
 puo' anche essere lecita. I destinatari applicano i presidi previsti
 dalle  presenti  disposizioni  anche  in  chiave  di  contrasto   al
 finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di
 massa. 
 
 
  1. Criteri generali di valutazione concernenti il cliente 
  Nell'identificare i fattori di rischio inerenti  a  un  cliente,  i
  destinatari  considerano  anche  il  titolare  effettivo   e,   ove
  rilevante,  l'esecutore.  I  destinatari   valutano   l'ambito   di
  attivita' e le caratteristiche del cliente, del titolare  effettivo
  e,  ove  rilevante,  dell'esecutore,  nonche'  il  paese  o  l'area
  geografica nei quali essi hanno la propria sede o la residenza o il
  domicilio o dai quali provengono i fondi(6) ; rilevano, inoltre, la
  localizzazione dell'attivita' svolta e  i  paesi  con  i  quali  il
  cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore hanno
  collegamenti significativi. L'importanza  dei  fattori  di  rischio
  legati al paese o  all'area  geografica  varia  in  relazione  alla
  tipologia di rapporto continuativo o di operazione. 
  I destinatari considerano il comportamento  tenuto  dal  cliente  o
  dall'esecutore al momento dell'apertura  di  rapporti  continuativi
  ovvero del compimento di operazioni. 
  Nel caso di cliente diverso da una persona  fisica,  i  destinatari
  considerano le finalita' della  sua  costituzione,  gli  scopi  che
  persegue, le  modalita'  attraverso  cui  opera  per  raggiungerli,
  nonche' la forma giuridica adottata, soprattutto se  essa  presenti
  particolari elementi di complessita' od opacita'. 
  I destinatari verificano se il  cliente  e  il  titolare  effettivo
  siano inclusi nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad
  attivita'  di   finanziamento   del   terrorismo   adottate   dalla
  Commissione europea. 
  I destinatari si avvalgono altresi',  come  strumenti  di  ausilio,
  degli indicatori di anomalia e delle Comunicazioni  in  materia  di
  prevenzione del finanziamento del terrorismo pubblicate dalla UIF. 
 
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  (6) Ai fini della definizione del profilo di rischio  del  cliente,
 le societa' fiduciarie tengono conto, anche  nello  svolgimento  del
 rapporto continuativo, delle caratteristiche della societa'  in  cui
 acquisiscono fiduciariamente una partecipazione (es.,  la  sede,  il
 settore   operativo,   l'eventuale   sottoposizione   a    procedure
 concorsuali). Ai medesimi fini, in caso di  intestazione  fiduciaria
 di  polizze  assicurative,  rileva  ogni  informazione   utile   sui
 beneficiari delle stesse. 
 
 
  2. Criteri  generali  di  valutazione  concernenti  il  rapporto  o
l'operazione 
  I destinatari considerano la struttura del prodotto o del  servizio
da essi offerto, in termini di trasparenza e complessita', e i canali
attraverso cui esso e' distribuito. Nel valutare il rischio associato
alla complessita' del prodotto, del  servizio  o  dell'operazione,  i
destinatari considerano l'eventuale coinvolgimento di una  pluralita'
di parti o di paesi. 
  I destinatari prestano attenzione ai prodotti  o  servizi  nuovi  o
innovativi, in particolare nel caso in cui, per l'offerta  di  questi
prodotti o servizi, essi si avvalgano di  nuove  tecnologie  o  nuovi
metodi di pagamento. I destinatari considerano anche se il  prodotto,
servizio o operazione siano  normalmente  associati  all'utilizzo  di
contante e se consentano operazioni di importo elevato. I destinatari
valutano   la   ragionevolezza   del    rapporto    continuativo    o
dell'operazione in relazione all'attivita' svolta  e  al  complessivo
profilo economico del cliente e del titolare effettivo, tenendo conto
di tutte le informazioni disponibili (es., la capacita' reddituale  e
patrimoniale) e della natura e dello scopo del  rapporto.  In  questo
ambito, i destinatari possono effettuare valutazioni comparative  con
l'operativita' di soggetti con similari caratteristiche professionali
o dimensionali, di settore economico, di area geografica. 
  Con  riferimento  ai  fattori  di  rischio  legati  ai  canali   di
distribuzione, si rinvia alla Parte Quinta per i presidi da  adottare
nel caso di adeguata verifica da parte di terzi. 
  B. Fonti informative utili alla valutazione del rischio 
  I  destinatari  traggono  informazioni  per  l'individuazione   del
  profilo di rischio della clientela da ogni fonte e documento utili,
  tra cui: il rapporto adottato dalla Commissione  europea  ai  sensi
  dell'articolo 6 della direttiva antiriciclaggio (cd.  Supranational
  Risk Assessment Report);  il  rapporto  adottato  dal  Comitato  di
  sicurezza  finanziaria  ai  sensi  dell'articolo  14  del   decreto
  antiriciclaggio contenente l'"Analisi nazionale  del  rischio";  le
  relazioni pubblicate da autorita' investigative e giudiziarie(7)  ;
  documenti  provenienti  dalle   autorita'   di   vigilanza   (quali
  comunicazioni e provvedimenti sanzionatori) e dalla UIF, quali,  ad
  esempio, gli indicatori, gli schemi di anomalia e le casistiche  di
  riciclaggio. 
  I destinatari  possono,  inoltre,  prendere  in  considerazione  le
  informazioni provenienti da  istituti  di  statistica  e  da  fonti
  giornalistiche autorevoli. 
  In caso di rapporti o di operazioni che coinvolgono un paese terzo,
  i  destinatari  valutano  la  robustezza  complessiva  dei  presidi
  antiriciclaggio in essere  in  quel  paese.  A  questo  fine,  essi
  possono consultare: i rapporti di  valutazione  reciproca  adottati
  dal GAFI(8) ) o da analoghi organismi internazionali(9) ;  l'elenco
  pubblicato  dal  GAFI  dei  paesi   a   rischio   elevato   e   non
  collaborativi;  le  relazioni  pubblicate   dal   Fondo   Monetario
  Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore
  finanziario  (Financial  Sector  Assessment  Programme,  FSAP).   I
  destinatari  verificano  se  il  paese  e'  soggetto   a   sanzioni
  finanziarie,  embargo  o  misure  correlate  al  finanziamento  del
  terrorismo o alla  proliferazione  delle  armi  di  distruzione  di
  massa. 
  Per l'individuazione di paesi  terzi  caratterizzati  da  un  basso
  livello di trasparenza fiscale  o  da  uno  scarso  rispetto  degli
  obblighi fiscali, i destinatari consultano i rapporti approvati dal
  Global Forum dell'OCSE in  materia  di  trasparenza  fiscale  e  di
  scambio di informazioni, nonche' le valutazioni sull'impegno  nello
  scambio  automatico  delle  informazioni  basato  sul  cd.  "Common
  Reporting Standard". 
 
 -------- 
  (7) Ad esempio, con riferimento alla clientela residente o con sede
 in  Italia,  informazioni  utili   per   conoscere   il   grado   di
 infiltrazione della criminalita' economica, i fattori  di  debolezza
 socio-economica o istituzionale e i fenomeni  di  economia  sommersa
 possono essere tratte dalle relazioni annuali rese: dai vari  organi
 giudiziari in occasione  dell'inaugurazione  dell'anno  giudiziario;
 dalla Direzione  Nazionale  Antimafia;  dal  Ministero  dell'Interno
 sull'attivita'   della   Direzione   Investigativa    Antimafia    e
 sull'attivita' delle Forze di Polizia, lo stato dell'ordine e  della
 sicurezza pubblica e la criminalita' organizzata. 
 
 -------- 
  (8) La circostanza che un paese sia membro del GAFI o  di  analoghi
 organismi internazionali (es., MoneyVal) non costituisce di per  se'
 una presunzione di adeguatezza del  suo  sistema  di  prevenzione  e
 contrasto del riciclaggio. 
 
 -------- 
  (9) In questo ambito, i destinatari prestano particolare attenzione
 alle informazioni contenute nelle seguenti  parti  dei  rapporti  di
 valutazione  reciproca:  sintesi  (executive  summary);   "Risultati
 fondamentali"  (key  findings);  valutazioni  sull'osservanza  delle
 Raccomandazioni  n.10,  n.  26  e  n.  27  e  "Risultati  immediati"
 (immediate outcomes) n. 3 e n. 4. 
 
 
  Sezione III. Profilatura della clientela 
  I destinatari definiscono il profilo di rischio attribuibile a ogni
cliente, sulla base dei complessivi elementi  di  valutazione  e  dei
fattori di rischio descritti nella Sezione II e negli Allegati 1 e 2.
I diversi fattori di rischio sono ponderati  sulla  base  della  loro
importanza relativa. In esito alla profilatura,  ciascun  cliente  e'
incluso in una delle classi di rischio predefinite dai destinatari. 
  L'elaborazione  del  profilo  di  rischio  si  basa,   per   quanto
possibile, su  algoritmi  e  procedure  informatiche.  I  destinatari
assicurano che la  classe  di  rischio  proposta  in  automatico  dai
sistemi informatici  sia  coerente  con  la  propria  conoscenza  del
cliente, applicando, se del caso, classi  di  rischio  piu'  elevate.
L'abbassamento del livello di rischio o dei controlli da parte  degli
operatori  deve  essere  circoscritto  a  casi   eccezionali   e   va
dettagliatamente motivato per iscritto. 
  Se il  sistema  informatico  e'  fornito  da  soggetti  esterni,  i
destinatari conoscono adeguatamente il funzionamento del sistema e  i
criteri che determinano l'attribuzione della classe di rischio. 
  Per i destinatari appartenenti ad un gruppo, quando la  profilatura
del cliente non e' accentrata, essa viene  effettuata  dalle  singole
societa' anche sulla base delle informazioni utilizzate  dalle  altre
societa'  del  gruppo.  Ciascuna  societa'  assume,  per  uno  stesso
cliente, il profilo di rischio piu' elevato tra quelli  assegnati  da
tutte le societa' del gruppo.  Laddove  essa  intenda  attribuire  un
profilo di rischio piu' basso di quello assegnato da  altre  societa'
del gruppo, le ragioni della scelta sono specificamente motivate  per
iscritto. Quando una societa'  varia  la  classe  di  rischio  di  un
cliente ne da' comunicazione alle altre societa' interessate. 
  A ciascuna classe di rischio i destinatari  associano  un  coerente
livello di profondita' ed  estensione  delle  misure  adottate  nelle
diverse aree dell'adeguata verifica. 
  In relazione ai rapporti continuativi, i destinatari definiscono la
frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente in
coerenza con il suo livello di rischio. I destinatari  verificano  la
congruita' della classe di rischio assegnata al ricorrere di eventi o
circostanze che sono suscettibili di modificare il profilo di rischio
(es., nel caso di assunzione della qualifica di PEP,  di  cambiamenti
rilevanti dell'operativita' del cliente o del  titolare  effettivo  o
della compagine societaria). 
 
                            PARTE SECONDA 
                    OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA 
 
  Sezione I. Contenuto degli  obblighi  di  adeguata  verifica  della
clientela 
  L'adeguata  verifica  della  clientela  consiste   nelle   seguenti
attivita': 
  a) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore; 
  b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo; 
  c) verifica dell'identita' del cliente, dell'eventuale esecutore  e
dell'eventuale titolare effettivo sulla base  di  documenti,  dati  o
informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; 
  d) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo  e  sulla
natura del rapporto continuativo nonche', in presenza di  un  rischio
elevato  di  riciclaggio   e   di   finanziamento   del   terrorismo,
dell'operazione occasionale; 
  e) esercizio di  un  controllo  costante  nel  corso  del  rapporto
continuativo. 
  Quando i destinatari non sono in grado di rispettare  gli  obblighi
di adeguata verifica  della  clientela  non  instaurano  il  rapporto
continuativo ovvero non  eseguono  l'operazione  (cfr.  art.  42  del
decreto antiriciclaggio). Se  l'impossibilita'  si  verifica  per  un
rapporto continuativo in essere, essi si astengono dal proseguire  il
rapporto. In questi casi, i destinatari valutano inoltre  se  inviare
una segnalazione di operazione sospetta. 
 
  Sezione II. Ambito di applicazione 
  I destinatari procedono all'adeguata verifica  della  clientela  in
relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano  nella  propria
attivita' istituzionale, come definita dalla normativa di settore. 
  Non e' richiesta l'adeguata verifica per le attivita' finalizzate o
  connesse all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione
  dei  destinatari,  tenuto  conto  che  esse  non  rientrano   nelle
  attivita' istituzionali proprie dei destinatari  e  che,  nel  loro
  svolgimento, le controparti dei  destinatari  si  configurano  come
  prestatori di beni o servizi su iniziativa dei destinatari  stessi,
  piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto
  continuativo  o  di  effettuare  un'operazione  occasionale   (es.,
  forniture  per  l'acquisizione  di  materiali  o  beni  strumentali
  propri;  acquisizione  e  manutenzione  degli  immobili  ove  viene
  esercitata  l'attivita'  istituzionale;  prestazioni  acquisite  da
  liberi professionisti per consulenze)(10) . 
  Le attivita' di adeguata verifica previste dalle  lettere  a),  b),
  c), d) della Sezione I sono effettuate almeno nei momenti  e  nelle
  circostanze di seguito indicati: a) quando si instaura un  rapporto
  continuativo; 
  b) quando viene eseguita  un'operazione  occasionale  disposta  dal
  cliente che: (i) comporti la trasmissione o  la  movimentazione  di
  mezzi di pagamento di importo  pari  o  superiore  a  15.000  euro,
  indipendentemente dal fatto che sia  effettuata  con  un'operazione
  unica o con piu' operazioni  frazionate;  o  (ii)  consista  in  un
  trasferimento di fondi(11) superiore a  1.000  euro.  I  limiti  di
  importo non si applicano, ed e'  quindi  sempre  dovuta  l'adeguata
  verifica, per tutte le operazioni occasionali effettuate  a  titolo
  di servizio di pagamento o di emissione e distribuzione  di  moneta
  elettronica tramite agenti in  attivita'  finanziaria  o  "soggetti
  convenzionati e agenti". 
  Rientrano tra le operazioni occasionali anche  i  casi  in  cui  le
  banche,  gli  istituti  di  moneta  elettronica,  gli  istituti  di
  pagamento o Poste Italiane  S.p.A.  agiscano  da  tramite  o  siano
  comunque parte nei trasferimenti di denaro  contante  o  titoli  al
  portatore effettuati a qualsiasi titolo tra  soggetti  diversi,  di
  importo complessivo pari o superiore a 15.000 euro; 
  c) quando vi e' sospetto di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del
  terrorismo, indipendentemente  da  qualsiasi  deroga,  esenzione  o
  soglia applicabile; i destinatari si avvalgono degli indicatori  di
  anomalia e degli schemi rappresentativi  di  comportamenti  anomali
  emanati dalla UIF, in base al decreto antiriciclaggio; 
  d)  quando  sorgono  dubbi  sulla  completezza,  attendibilita'   o
  veridicita'   delle    informazioni    o    della    documentazione
  precedentemente acquisita (es., nel caso di mancato recapito  della
  corrispondenza  all'indirizzo  comunicato  o  di  incongruenze  tra
  documenti  presentati  dal  cliente  o   comunque   acquisiti   dal
  destinatario). 
  I destinatari adempiono agli  obblighi  di  adeguata  verifica  nei
  confronti  dei  nuovi  clienti.  In  relazione  ai   clienti   gia'
  acquisiti, i destinatari svolgono  nuovamente  l'adeguata  verifica
  quando opportuno,  in  ragione  dell'innalzamento  del  livello  di
  rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo  associato
  al cliente. 
 
 -------- 
  (10) Sono altresi' esclusi i rapporti e  le  operazioni,  posti  in
 essere su iniziativa del gestore, nella prestazione dei  servizi  di
 gestione collettiva del risparmio previsti dall'art.  1,  comma  1),
 lettera n), del  TUF  nonche'  di  gestione  di  portafogli  di  cui
 all'art. 1,  comma  5-quinquies,  del  TUF.  Si  fa  riferimento  ai
 rapporti  e  alle   operazioni   relativi   alla   compravendita   e
 all'amministrazione dei beni (mobili, immobili, titoli) nei quali le
 risorse della clientela sono investite. 
 Rientra   invece   nel   perimetro   dell'attivita'    istituzionale
 l'attivita' di concessione di finanziamenti effettuata  dai  gestori
 che istituiscano un  fondo  cd.  di  crediti.  In  questi  casi,  il
 soggetto finanziato e' cliente  e  nei  suoi  confronti  il  gestore
 assolve   quindi   agli   obblighi    previsti    dalla    normativa
 antiriciclaggio. 
 
 -------- 
  (11) Come definito dall'articolo  3,  paragrafo  1,  punto  9,  del
 regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
 
  Sezione III. L'identificazione del cliente e dell'esecutore 
  Ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  1,  lett.  a),  del   decreto
antiriciclaggio,   se   il   cliente   e'   una    persona    fisica,
l'identificazione consiste nell'acquisizione dei dati  identificativi
forniti  dal  cliente  stesso,  previa  esibizione  di  un  documento
d'identita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi
della normativa vigente, del quale viene acquisita copia  in  formato
cartaceo  o  elettronico.  Con  le  stesse  modalita'  i  destinatari
identificano i cointestatari e l'esecutore. Nel  caso  dell'esecutore
sono altresi' acquisite le informazioni relative alla  sussistenza  e
all'ampiezza del potere di rappresentanza. 
  Se il cliente e' un soggetto diverso da persona  fisica,  e  quindi
opera  attraverso  le  persone   fisiche   dotate   del   potere   di
rappresentarlo, l'identificazione si effettua nei confronti: 
  - del cliente, attraverso l'acquisizione  dei  dati  identificativi
nonche'  di  informazioni  su  tipologia,   forma   giuridica,   fini
perseguiti  e  attivita'  svolta  e,  se  esistenti,  degli   estremi
dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti  dalle
autorita' di vigilanza di settore. Nel  caso  di  organizzazioni  non
profit,  e'  acquisita  anche  l'informazione  circa  la  classe   di
beneficiari cui si rivolgono le attivita'  svolte  (es.,  vittime  di
catastrofi naturali e di guerre). In caso  di  trust,  i  destinatari
acquisiscono copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo, al fine
di raccogliere e monitorare nel continuo le  informazioni  in  merito
alle finalita' in concreto perseguite, all'identita' dei  beneficiari
e del trustee, alle modalita' di esecuzione del trust e a ogni  altra
caratteristica del medesimo; 
  - dell'esecutore, che  e'  identificato  con  le  stesse  modalita'
previste per il cliente-persona fisica e per il quale sono  acquisite
anche informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza. 
  L'identificazione e' effettuata in presenza del  cliente  ovvero  -
quando questi sia  un  soggetto  diverso  da  una  persona  fisica  -
dell'esecutore. Quando le persone da identificare siano piu'  di  una
(nel caso di cointestatari o di piu' esecutori),  l'acquisizione  dei
documenti di identita' puo'  avvenire  in  momenti  diversi,  purche'
prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di  delega  o
comunque di rappresentanza. 
  In conformita' al decreto antiriciclaggio e fermo  quanto  previsto
dalle  Sezioni  VI  e  VII  della  presente   Parte,   l'obbligo   di
identificazione si considera assolto, anche senza  la  loro  presenza
fisica, per i clienti: 
  1) i  cui  dati  identificativi  risultino  da  atti  pubblici,  da
scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati
per la generazione  di  una  firma  digitale  associata  a  documenti
informatici, ai sensi dell'articolo  24  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82; 
  2) in possesso di un'identita'  digitale,  di  livello  massimo  di
sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  della  relativa  normativa  di
attuazione, ovvero di un'identita' digitale  di  livello  massimo  di
sicurezza o di un certificato per la generazione di  firma  digitale,
rilasciati nell'ambito di un regime  di  identificazione  elettronica
compreso nell'elenco pubblicato dalla  Commissione  europea  a  norma
dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014; 
  3) i cui  dati  identificativi  risultino  da  dichiarazione  della
rappresentanza diplomatica e dell'autorita' consolare italiana,  come
indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.
153; 
  4) che siano gia' stati identificati dal destinatario in  relazione
ad un altro rapporto continuativo in essere, purche' le  informazioni
esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo
di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto  che
si intende avviare; 
  5) i cui dati identificativi siano acquisiti secondo  le  modalita'
individuate nella Sezione VIII per l'operativita' a distanza. 
 
  Sezione IV. L'identificazione del titolare effettivo 
  I destinatari identificano il titolare  effettivo,  senza  che  sia
necessaria    la     sua     presenza     fisica,     contestualmente
all'identificazione del cliente e sulla base dei dati  identificativi
da questo forniti. 
  All'atto dell'identificazione, i destinatari richiedono al  cliente
diverso da persona fisica di fornire tutte le informazioni necessarie
all'identificazione del titolare effettivo sub 2). 
  Il  cliente  va  anche  richiamato  a  dichiarare  se  il  rapporto
continuativo e' aperto o l'operazione occasionale e'  effettuata  per
conto di un altro soggetto nonche' a  fornire  tutte  le  indicazioni
necessarie all'identificazione di questo soggetto e del suo eventuale
titolare effettivo sub 2). 
  Fermo quanto sopra,  le  operazioni  riconducibili  a  un  rapporto
  continuativo   si   presumono   effettuate    nell'interesse    del
  cliente-persona fisica intestatario del rapporto  o,  nel  caso  di
  cliente diverso da persona fisica, del titolare  effettivo  sub  2)
  del rapporto, salva diversa indicazione del cliente. All'atto della
  costituzione del rapporto continuativo,  i  destinatari  assicurano
  che il cliente  si  impegni  a  segnalare,  nel  corso  del  futuro
  svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni di importo pari o
  superiore a quelli indicati nella  Sezione  2,  lettera  b),  della
  presente Parte, effettuate per conto di terzi(12) e a fornire tutte
  le  indicazioni   necessarie   all'identificazione   del   titolare
  effettivo dell'operazione. Nell'ambito del  controllo  costante,  i
  destinatari valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che
  il cliente stia operando per conto di soggetti  diversi  da  quelli
  indicati. 
  Se, in relazione  alle  situazioni  concrete,  vi  sono  molteplici
  titolari  effettivi,  i  destinatari  adempiono  agli  obblighi  di
  identificazione in relazione a ciascuno di essi. 
 
 -------- 
  (12) Si tratta di  operazioni  effettuate  per  conto  di  soggetti
 diversi dal cliente-persona fisica intestatario del rapporto o,  nel
 caso di cliente diverso da persona fisica,  dal  titolare  effettivo
 sub 2) del rapporto stesso. 
 
 
  Sezione V. La verifica dei dati relativi al cliente,  all'esecutore
e al titolare effettivo 
  La verifica dei  dati  relativi  al  cliente,  all'esecutore  e  al
  titolare effettivo(13) richiede il riscontro della veridicita'  dei
  dati identificativi contenuti nei documenti  e  delle  informazioni
  acquisiti all'atto dell'identificazione(14) . 
  1) Con riferimento al cliente-persona fisica e all'esecutore: 
  a) i  destinatari  accertano  l'autenticita'  e  la  validita'  del
  documento  d'identita'  o  di  altro  documento  di  riconoscimento
  equipollente  acquisito  e,  per  l'esecutore,  accertano  altresi'
  l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza  del
  quale egli opera in nome e per conto del cliente. 
  Per  i  soggetti  minori  di  eta',  i  dati  identificativi   sono
  verificati,  in  mancanza  di  un  documento  di  identita'  o   di
  riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o  l'eventuale
  provvedimento del giudice tutelare. La verifica puo' avvenire anche
  a mezzo di una foto autenticata: in tal caso, sono  registrati  gli
  estremi dell'atto di nascita dell'interessato. 
  Per  i   soggetti   non   comunitari,   i   destinatari   accertano
  l'autenticita' e la  validita'  del  passaporto,  del  permesso  di
  soggiorno, del titolo di viaggio  per  stranieri  rilasciato  dalla
  Questura o di altro documento da considerarsi equivalente ai  sensi
  della normativa italiana(15) ; 
  b) quando, dagli accertamenti sub a), emergano dubbi, incertezze  o
  incongruenze, i destinatari  effettuano  ogni  ulteriore  riscontro
  necessario a verificare i dati  identificativi  e  le  informazioni
  acquisiti. A titolo esemplificativo,  essi  possono  consultare  il
  sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita' previsto
  dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. 
 
 -------- 
  (13) La verifica dei dati identificativi del titolare effettivo sub
 1) avviene mediante il confronto con quelli desumibili da una  fonte
 affidabile e indipendente di cui e' acquisita e conservata copia, in
 formato cartaceo o elettronico. 
 
 -------- 
  (14) Quando i documenti  originali  sono  in  lingua  straniera,  i
 destinatari  adottano  le  misure  necessarie  per  individuare   il
 contenuto degli stessi  (anche  attraverso  una  traduzione  giurata
 dell'originale, quando ritenuto necessario). 
 
 -------- 
  (15) A titolo esemplificativo, per gli apolidi, che  non  risultino
 in possesso dei predetti documenti, i  dati  identificativi  possono
 essere verificati attraverso  il  titolo  di  viaggio  per  apolidi,
 rilasciato ai sensi della Convenzione sullo  Statuto  degli  apolidi
 firmata a New York il 28 settembre 1954. Per i titolari dello status
 di "rifugiato" o dello status di "protezione sussidiaria", ai  sensi
 del  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.   251,   i   dati
 identificativi  possono  essere  verificati   anche   attraverso   i
 documenti di viaggio previsti dall'art. 24 del medesimo decreto. 
 
 
  2) Nel caso in cui il  cliente  sia  un  soggetto  diverso  da  una
persona fisica: 
  a) destinatari effettuano il riscontro dei dati identificativi  del
cliente  con  informazioni   desumibili   da   fonti   affidabili   e
indipendenti (tra quelle indicate infra), di cui  acquisiscono  -  in
via autonoma o per il tramite del cliente -  e  conservano  copie  in
formato cartaceo o elettronico; 
  b) con  riferimento  alla  titolarita'  effettiva  del  cliente,  i
  destinatari  adottano   misure   proporzionate   al   rischio   per
  ricostruirne,    con    ragionevole    attendibilita',    l'assetto
  proprietario  e  di  controllo.  A  questo  fine,   i   destinatari
  consultano ogni fonte informativa utile fino  ad  individuare,  con
  ragionevole certezza, il titolare effettivo sub 2) e verificarne  i
  dati, alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapporto  o
  dell'operazione(16) . Ad esempio, i destinatari possono  consultare
  l'apposita   sezione   del   registro   delle   imprese    prevista
  dall'articolo 21 del decreto antiriciclaggio(17) . 
  Oltre al registro delle imprese italiano, rientrano  tra  le  fonti
  affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati  identificativi
  del cliente diverso da persona fisica e del titolare effettivo  sub
  2): 
  i.  gli  albi  ed  elenchi  di  soggetti  autorizzati,   gli   atti
  costitutivi, gli statuti, i bilanci  o  documenti  equivalenti,  le
  comunicazioni rese al pubblico in  conformita'  alla  normativa  di
  settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti
  o informazioni privilegiate); 
  ii. i registri dei titolari  effettivi  istituiti  in  altri  paesi
  comunitari in attuazione degli articoli 30  e  31  della  direttiva
  antiriciclaggio; 
  iii.  le  informazioni  provenienti  da   organismi   e   autorita'
  pubbliche, anche  di  altri  paesi  comunitari;  tali  informazioni
  possono essere acquisite anche attraverso i siti web. 
  I destinatari, secondo un approccio basato  sul  rischio,  valutano
  l'estensione e la profondita' dei riscontri da effettuare. 
 
 -------- 
  (16) In caso di cliente caratterizzato da  un  elevato  rischio  di
 riciclaggio si applicano gli specifici presidi previsti dalla  Parte
 Quarta. 
 
 -------- 
  (17)  Di  norma,  le  informazioni  contenute  nel  registro  delle
 imprese, ove disponibili, costituiscono solo una delle fonti  che  i
 destinatari  consultano  per   l'accertamento   dell'identita'   dei
 titolari effettivi. 
 
 
  Sezione VI. L'acquisizione  e  la  valutazione  delle  informazioni
sullo scopo e la natura prevista del rapporto  continuativo  e  delle
operazioni occasionali 
  I destinatari acquisiscono e valutano le informazioni sullo scopo e
sulla natura prevista del rapporto.  La  profondita'  e  l'estensione
delle verifiche sono correlate al profilo di rischio.  I  destinatari
acquisiscono e valutano, in ogni caso, le informazioni concernenti: 
  - le finalita' relative all'accensione del rapporto; 
  - le relazioni tra il cliente e l'esecutore; 
  - le relazioni tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto; 
  - l'attivita' lavorativa ed economica svolta  e,  in  generale,  le
relazioni d'affari del cliente. 
  Ulteriori informazioni da acquisire secondo l'approccio in base  al
rischio possono riguardare, a titolo esemplificativo: 
  - l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto; 
  - le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari; 
  - la situazione economica (es., fonti di  reddito)  e  patrimoniale
(possono  essere  acquisiti,  a  titolo   esemplificativo,   bilanci,
dichiarazioni  IVA  e  dei   redditi,   documenti   e   dichiarazioni
provenienti dal datore di lavoro, da intermediari finanziari o  altri
soggetti); 
  - la situazione lavorativa, economica e patrimoniale  del  titolare
effettivo, nonche', nella misura in cui essa sia  nota  o  facilmente
conoscibile, di familiari e conviventi. 
  Le  informazioni  possono  essere  desunte  dal   rapporto   ovvero
richieste al cliente. I destinatari verificano la compatibilita'  dei
dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni  da
essi acquisite autonomamente, anche avuto riguardo al complesso delle
operazioni compiute in costanza del  rapporto  o  di  altri  rapporti
precedentemente intrattenuti nonche' nell'instaurazione di  ulteriori
rapporti. 
  I destinatari richiedono e valutano le informazioni sullo  scopo  e
sulla natura delle operazioni occasionali, quando  rilevano,  secondo
un approccio in base al rischio, elementi che potrebbero  configurare
un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
 
  Sezione  VII.  Il  controllo  costante  nel  corso   del   rapporto
continuativo 
  I destinatari svolgono un controllo costante nel corso del rapporto
continuativo per  mantenere  aggiornato  il  profilo  del  cliente  e
individuare elementi di incongruenza che possono costituire  anomalie
rilevanti ai  fini  di  specifici  adempimenti  (adozione  di  misure
rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette,
astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla  prosecuzione  del
rapporto). 
  Il  controllo  costante  si  esercita  attraverso   l'esame   della
complessiva operativita' del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti
continuativi in essere, sia alle operazioni specifiche  eventualmente
disposte, nonche' mediante l'acquisizione di informazioni in sede  di
verifica o di aggiornamento delle notizie per  l'identificazione  del
cliente,  del  titolare  effettivo  e   dell'accertamento   e   della
valutazione   della   natura   e   dello   scopo   del   rapporto   o
dell'operazione. 
  Nel   documento   di   policy   antiriciclaggio,   i    destinatari
stabiliscono, in ragione del profilo di rischio, la tempistica  e  la
frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite,
anche avvalendosi di  procedure  automatiche  di  segnalazione  della
scadenza di  documenti,  certificazioni,  poteri  di  rappresentanza,
rapporti di mandato, nonche'  di  segnalazione  dell'acquisizione  di
specifiche qualita' (es., quella di PEP), ovvero  dell'inclusione  in
liste o elenchi (es., quelli previsti dai  Regolamenti  comunitari  o
dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n.   109,   per   contrastare   il   finanziamento   del   terrorismo
internazionale). L'aggiornamento e'  comunque  effettuato  quando  il
destinatario  rileva  che  non  sono  piu'  attuali  le  informazioni
precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica. 
  Ove   opportuno,   le   risultanze   del    controllo    conducono:
all'aggiornamento  di  dati,  informazioni  e  profili  di   rischio;
all'effettuazione di  piu'  ampie  e  approfondite  verifiche  (anche
all'applicazione      dell'adeguata       verifica       rafforzata);
all'individuazione di anomalie e incongruenze  che  possono  condurre
alla segnalazione di operazioni sospette; al congelamento dei  fondi;
all'astensione  dall'effettuare  l'operazione;  alla   chiusura   del
rapporto. 
 
  Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operativita'  a
distanza 
  Per operativita' a distanza  si  intende  quella  svolta  senza  la
compresenza  fisica,  presso  il  destinatario,  del   cliente,   dei
dipendenti del destinatario  o  di  altro  personale  incaricato  dal
destinatario (es., attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o
informatica); quando il cliente e' un soggetto diverso da una persona
fisica, esso si considera presente quando lo e' l'esecutore. 
  I destinatari pongono  particolare  attenzione  all'operativita'  a
distanza, in considerazione dell'assenza di un contatto  diretto  con
il cliente o con l'esecutore. I destinatari tengono conto del rischio
di frodi connesse al furto di identita'. Nei casi di  operativita'  a
distanza, i destinatari: 
  a) acquisiscono i dati identificativi del cliente e  dell'esecutore
e ne effettuano il riscontro su una copia  -  ottenuta  tramite  fax,
posta, in formato elettronico o con modalita' analoghe - di un valido
documento di identita', ai sensi della normativa vigente; 
  b) effettuano riscontri ulteriori rispetto a quelli previsti  dalla
Sezione V sui dati acquisiti, secondo le modalita' piu' opportune  in
relazione al rischio specifico. A titolo esemplificativo, si indicano
le seguenti modalita': contatto telefonico su utenza  fissa  (welcome
call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con  ricevuta  di
ritorno; bonifico effettuato dal cliente attraverso un  intermediario
bancario e finanziario con sede in Italia o in un paese  comunitario;
richiesta di  invio  di  documentazione  controfirmata;  verifica  su
residenza,  domicilio,  attivita'  svolta,   tramite   richieste   di
informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri  in  loco,
effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi. 
  Nel rispetto  dell'approccio  basato  sul  rischio,  i  destinatari
possono  utilizzare  meccanismi  di  riscontro  basati  su  soluzioni
tecnologiche innovative e affidabili (es., quelle che prevedono forme
di riconoscimento biometrico), purche' assistite da  robusti  presidi
di sicurezza; 
  c)  individuano,  nel  documento  di  policy  antiriciclaggio,  gli
  specifici meccanismi di cui intendono avvalersi per  effettuare  le
  attivita' di riscontro sub b) ed illustrano le valutazioni condotte
  dalla  funzione  antiriciclaggio  sui  profili   di   rischio   che
  caratterizzano ciascuno di questi strumenti e sui relativi  presidi
  di sicurezza(18) . 
  In alternativa a quanto previsto sub a), b), c),  l'identificazione
  del cliente-persona fisica puo' essere effettuata  dai  destinatari
  in  digitale  da  remoto  secondo  la  procedura  di  registrazione
  audio/video disciplinata nell'Allegato 3. 
 
 -------- 
  (18) Nella valutazione sull'affidabilita' e sui rischi connessi  ai
 meccanismi  di  riscontro  basati  su   tecnologie   innovative,   i
 destinatari tengono conto, tra l'altro, delle indicazioni  contenute
 nell'Opinione sull'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative  da
 parte degli  intermediari  bancari  e  finanziari  nel  processo  di
 adeguata verifica della clientela ("Opinion on the use of innovative
 solutions by credit and financial institutions in the  customer  due
 diligence process") adottata dall'Autorita' Bancaria Europea  il  23
 gennaio 2018, disponibile al seguente link: 
 https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Opinions/Opinion
 %20on%20the%20use%20of%20innovative%20solutions%20by%20credit%20and%
 20financial%20institutions%20(JC-2017-81).pdf. 
 
 
                             PARTE TERZA 
             OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA 
 
  Sezione I. Principi generali 
  In presenza di un basso rischio di riciclaggio e  di  finanziamento
del terrorismo, i destinatari possono ottemperare  agli  obblighi  di
adeguata verifica in maniera semplificata, riducendo  l'estensione  e
la frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda. 
  Per agevolare  i  destinatari  nell'applicazione  delle  misure  di
adeguata verifica semplificata, si riportano in allegato (Allegato 1)
i fattori di basso rischio previsti  dal  decreto  antiriciclaggio  -
corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi - e si  indicano,  ai
sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto  antiriciclaggio,  ulteriori
fattori di basso rischio rilevanti per  l'applicazione  delle  misure
semplificate. 
  I destinatari definiscono e formalizzano, nel documento  di  policy
antiriciclaggio,  procedure  di  adeguata  verifica  della  clientela
sufficientemente dettagliate; nel documento sono indicate  almeno  le
misure specifiche  di  adeguata  verifica  semplificata  (tra  quelle
indicate nella Sezione II) da  assumere  in  relazione  alle  diverse
tipologie di clienti o prodotti a basso rischio. 
  I destinatari motivano  adeguatamente  la  scelta  di  prendere  in
considerazione fattori ulteriori indicativi di un basso rischio. 
 
  Sezione II. Misure semplificate di adeguata verifica 
  Le misure di  adeguata  verifica  semplificata  consistono  in  una
riduzione dell'estensione ovvero della  frequenza  degli  adempimenti
previsti nella Parte Seconda, avendo riguardo a: 
  - la modulazione  dei  tempi  di  esecuzione  delle  attivita'  per
l'identificazione  del  cliente,  dell'esecutore   o   del   titolare
effettivo. Ad esempio,  i  destinatari  possono  raccogliere  i  dati
identificativi del cliente ovvero dell'esecutore prima  dell'apertura
del rapporto continuativo e rinviare fino  a  un  massimo  di  trenta
giorni  l'effettiva  acquisizione  della  copia  del  documento;   in
relazione   a   strumenti   di   moneta    elettronica,    ricorrendo
cumulativamente le condizioni elencate all'art. 23, comma 3,  lettere
a), b), c), d), e), f) del  decreto  antiriciclaggio,  i  destinatari
possono rinviare l'acquisizione di copia del documento  di  identita'
anche oltre il termine massimo di  trenta  giorni,  fino  al  momento
dell'attivazione  dello  strumento  o  alla   prima   operazione   di
avvaloramento dello stesso; 
  - la riduzione delle informazioni da  raccogliere.  Ad  esempio,  i
destinatari possono: i) effettuare la verifica dei dati  relativi  al
titolare effettivo sub 2) acquisendo una  dichiarazione  di  conferma
dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria  responsabilita';
ii) utilizzare presunzioni per individuare lo scopo e la  natura  del
rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto  sia  destinato  a
uno specifico utilizzo (es., credito al consumo, fondo  pensionistico
aziendale); 
  - la riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti
per l'adeguata verifica. Ad esempio, i destinatari possono aggiornare
le informazioni al ricorrere di  specifiche  circostanze  (quali,  ad
esempio,  l'apertura  di  un  nuovo  rapporto  o  l'effettuazione  di
un'operazione di importo superiore a una soglia prestabilita); 
  - la riduzione della frequenza e della  profondita'  delle  analisi
funzionali al monitoraggio del  rapporto.  Ad  esempio  il  controllo
costante puo' avere a oggetto solo le operazioni al di sopra  di  una
certa soglia, purche' di importo coerente con lo scopo  e  la  natura
del rapporto. 
  I  destinatari  verificano  il  permanere   dei   presupposti   per
l'applicazione  della  procedura  semplificata,   con   modalita'   e
frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio. Le misure
di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando: 
  - sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai  dati
identificativi   e   alle   informazioni   acquisite   in   sede   di
identificazione  del  cliente,  dell'esecutore  ovvero  del  titolare
effettivo; 
  - vengono  meno  le  condizioni  per  l'applicazione  delle  misure
semplificate, in base agli indici di  rischio  previsti  dal  decreto
antiriciclaggio e dalle presenti Disposizioni; 
  - le attivita' di monitoraggio sulla complessiva  operativita'  del
cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a
escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio; 
  - sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o  di  finanziamento
del terrorismo. 
                            PARTE QUARTA 
              OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA 
 
  Sezione I. Principi generali 
  I destinatari applicano  misure  rafforzate  di  adeguata  verifica
della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio  e
di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche  previsioni
normative oppure da una loro autonoma valutazione. 
  Si considerano sempre a rischio elevato,  ai  sensi  dell'art.  24,
commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio: 
  a) i rapporti e le operazioni  occasionali  che  coinvolgono  paesi
terzi ad alto rischio nei casi indicati dall'articolo  24,  comma  5,
lettera a), del decreto antiriciclaggio; 
  b)  i  rapporti   di   corrispondenza   transfrontalieri   con   un
intermediario bancario o finanziario rispondente con sede in un paese
terzo; 
  c) i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con  clienti
e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica  di  persone
politicamente esposte; 
  d) i clienti che  compiono  operazioni  caratterizzate  da  importi
insolitamente elevati ovvero rispetto  alle  quali  sussistono  dubbi
circa la finalita' cui le medesime sono, in concreto, preordinate. 
  Per agevolare  i  destinatari  nell'applicazione  delle  misure  di
adeguata verifica rafforzata, si riportano in allegato (Allegato 2) i
fattori di  rischio  elevato  previsti  dal  decreto  antiriciclaggio
corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi e si  forniscono,  ai
sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto  antiriciclaggio,  ulteriori
fattori di rischio rilevanti ai fini dell'applicazione  delle  misure
rafforzate. 
  I destinatari definiscono e formalizzano nel  documento  di  policy
antiriciclaggio,  procedure  di  adeguata  verifica  della  clientela
sufficientemente dettagliate; nel documento sono indicate  almeno  le
specifiche misure (tra quelle indicate nella Sezione II) di  adeguata
verifica rafforzata da assumere in relazione alle  diverse  tipologie
di clienti o prodotti a rischio elevato. 
 
  Sezione II. Misure rafforzate di adeguata verifica 
  Le   misure   di   adeguata    verifica    rafforzata    consistono
nell'acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sul titolare
effettivo; in una piu' accurata  valutazione  della  natura  e  dello
scopo  del  rapporto;  nell'intensificazione  della  frequenza  delle
verifiche e in una  maggiore  profondita'  delle  analisi  effettuate
nell'ambito  dell'attivita'  di  controllo  costante   del   rapporto
continuativo. 
  Le misure possono consistere: 
  a) nell'acquisizione di  una  maggiore  quantita'  di  informazioni
relative a: 
  i. l'identita' del cliente e del  titolare  effettivo  o  l'assetto
proprietario e di controllo del cliente. In questo ambito e'  inclusa
l'acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del
cliente e del titolare effettivo (rilevano al riguardo le indicazioni
fornite nell'Allegato 2, lettera A), n. 3); 
  ii. il rapporto continuativo, per  comprenderne  appieno  natura  e
scopo. Rientrano in questo ambito l'acquisizione di informazioni su: 
  - il numero, l'entita' e la frequenza delle operazioni attese,  per
poter individuare eventuali scostamenti  che  potrebbero  determinare
elementi di sospetto; 
  - le ragioni per cui il cliente chiede un  determinato  prodotto  o
servizio, specie se le sue necessita' finanziarie  potrebbero  essere
soddisfatte al meglio in altro modo o in un altro paese; 
  - la destinazione dei fondi; 
  - la natura  dell'attivita'  svolta  dal  cliente  e  dal  titolare
effettivo; 
  b) in  una  migliore  qualita'  delle  informazioni  da  acquisire.
Rientrano in questo ambito: 
  i.  la  richiesta  che,  al  momento  dell'apertura  del   rapporto
continuativo e  in  aggiunta  alle  verifiche  previste  nella  Parte
Seconda, il cliente effettui un bonifico a valere su un conto  a  se'
intestato presso un intermediario bancario  e  finanziario  italiano,
comunitario o con sede in un paese terzo con presidi  antiriciclaggio
di livello analogo a quelli previsti  dal  Capo  II  della  direttiva
antiriciclaggio; 
  ii. la  verifica  dell'origine  del  patrimonio  e  dei  fondi  del
cliente, impiegati  nel  rapporto  continuativo.  A  questo  fine,  i
destinatari fanno riferimento a  bilanci,  dichiarazioni  IVA  e  dei
redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o
da   altri   intermediari.   Nel   caso   di   attivita'   economiche
caratterizzate da un  elevato  utilizzo  di  contante  i  destinatari
acquisiscono informazioni accurate per  valutare  la  coerenza  della
complessiva movimentazione effettuata sul  rapporto  con  l'attivita'
svolta e con il fatturato aziendale.  In  particolare,  nei  casi  di
versamenti o di prelevamenti di contante eseguiti  mediante  societa'
di trasporto valori, i destinatari verificano che la societa'  stessa
sia in grado di fornire,  a  richiesta,  i  dati  identificativi  sui
soggetti presso i quali il contante e' stato ritirato  o  consegnato,
nonche'  sulla  localita'  di  ritiro  o  di  consegna  delle  somme,
sull'importo delle somme ritirate o consegnate  e  sul  taglio  delle
banconote. 
  Nel caso di operazioni  in  contante  frequenti  e  ingiustificate,
specie se effettuate con banconote di grosso  taglio,  i  destinatari
conducono approfondimenti, anche con il cliente,  per  verificare  le
ragioni alla base di questa operativita'. 
  Nel caso di servizi con  un  elevato  grado  di  personalizzazione,
offerti a una clientela a rischio elevato, i  destinatari  verificano
in ogni caso l'origine del reddito e del patrimonio. 
  c) in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni
acquisite tramite: 
  i. controlli piu'  frequenti  sul  rapporto  continuativo  volti  a
rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di  rischio
del cliente; 
  ii. controlli piu' frequenti o approfonditi sulle  operazioni,  per
rilevare  tempestivamente   eventuali   elementi   di   sospetto   di
riciclaggio.  In  questo  ambito,   i   destinatari   verificano   la
destinazione dei fondi e le ragioni  alla  base  di  una  determinata
operativita'; 
  d) nella richiesta dell'autorizzazione di  un  alto  dirigente  per
l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo. 
 
  Sezione III. Rapporti  e  operazioni  occasionali  che  coinvolgono
paesi terzi ad alto rischio. 
  I destinatari applicano misure rafforzate di adeguata  verifica  ai
rapporti e alle operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad
alto rischio, nei casi indicati dall'articolo 24,  comma  5,  lettera
a), del decreto antiriciclaggio. 
  Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto antiriciclaggio,  i
destinatari  si  astengono  dall'instaurare  o  proseguire   rapporti
continuativi o eseguire operazioni di cui siano parte, direttamente o
indirettamente,  societa'  fiduciarie,  trust,  societa'  anonime  (o
controllate attraverso azioni al portatore) con sede in  paesi  terzi
ad alto rischio. 
 
  Sezione IV. Rapporti  di  corrispondenza  transfrontalieri  con  un
intermediario bancario o finanziario rispondente di un paese terzo. 
  I destinatari modulano le misure di  adeguata  verifica  rafforzata
applicate nei confronti dell'intermediario  rispondente  in  funzione
del  rischio,  ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  2,  del  decreto
antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione ai fattori di rischio
geografico indicati nell'Allegato 2, lettera C. 
  Essi accertano che i rispondenti non siano banche di comodo  e  che
non consentano l'accesso ai rapporti di corrispondenza  a  banche  di
comodo. 
  Le misure rafforzate di adeguata verifica prevedono almeno: 
  a) l'acquisizione da parte del destinatario di informazioni  idonee
a individuare con chiarezza gli assetti proprietari del rispondente; 
  b) l'acquisizione, presso il rispondente, di informazioni idonee  a
comprendere pienamente la natura  delle  attivita'  da  esso  svolte,
anche con riferimento ai servizi prestati ai clienti in relazione  ai
quali  vengono  utilizzati  il  conto  o  i   conti   accesi   presso
l'intermediario destinatario degli obblighi rafforzati; 
  c) che i destinatari, quando i clienti  del  rispondente  hanno  un
accesso diretto ai conti  di  passaggio,  si  assicurino,  anche  con
verifiche a campione, che il rispondente: i) assolva agli obblighi di
adeguata verifica  della  propria  clientela,  incluso  il  controllo
costante; ii) possa fornire al  destinatario  stesso,  su  richiesta,
tutti i dati raccolti a seguito dell'assolvimento  di  tali  obblighi
nonche' ogni altra informazione rilevante relativa ai propri  clienti
o a specifiche operazioni. I  destinatari  valutano  attentamente  la
completezza delle informazioni  e  della  documentazione  fornite  in
riscontro; eventuali lacune informative sono prese in  considerazione
ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio del  rispondente.
I destinatari acquisiscono un'espressa attestazione  del  rispondente
circa l'inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito
alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste; 
  d) l'acquisizione e la valutazione  di  informazioni  pubblicamente
disponibili sulla reputazione del rispondente e  sulla  qualita'  del
regime di vigilanza e dei controlli a fini antiriciclaggio a  cui  lo
stesso e' sottoposto. A questo scopo, i destinatari possono avvalersi
dei rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o dal FMI; 
  e)  l'autorizzazione,  per  l'apertura  di  ciascun   rapporto   di
corrispondenza o di passaggio, di un alto dirigente,  preferibilmente
non coincidente con il  dirigente  che  ha  promosso  l'apertura  del
rapporto d'affari con il rispondente. A questo fine, l'alto dirigente
verifica l'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in  maniera
efficace il rischio connesso al rapporto di corrispondenza; 
  f) la definizione in forma scritta dei termini dell'accordo con  il
rispondente e i rispettivi obblighi.  Il  destinatario  e'  tenuto  a
individuare quali soggetti (e con quali modalita')  possono  accedere
al  servizio  bancario  di  corrispondenza  (es.,  se  il  conto   di
corrispondenza puo' essere utilizzato da altre banche aventi  accordi
con  il  rispondente)  nonche'  a  definire  le  responsabilita'  del
rispondente in relazione  agli  obblighi  antiriciclaggio.  L'accordo
prevede anche: i) le modalita' attraverso le  quali  il  destinatario
puo' monitorare il rapporto di corrispondenza  per  accertare  se  il
rispondente  adempia  agli  obblighi  di  adeguata   verifica   della
clientela ed effettui gli altri controlli previsti  dalla  disciplina
antiriciclaggio; ii) l'obbligo  per  il  rispondente  di  fornire  al
destinatario, su richiesta, informazioni su determinate transazioni o
determinati clienti del rispondente; 
  g) un controllo costante  del  rapporto  con  il  rispondente,  con
frequenza e intensita'  commisurate  al  servizio  di  corrispondenza
svolto; in questo ambito, i  destinatari  adottano  procedure,  anche
informatiche,  volte  a  rilevare  automaticamente   transazioni   di
carattere anomalo per ricorrenza o importo  delle  operazioni  ovvero
per destinazione o provenienza dei flussi; 
  h) la valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio
del rispondente, acquisendo idonea documentazione. A questo scopo non
e' sufficiente la  sola  documentazione  inerente  alle  politiche  e
procedure  antiriciclaggio  del  rispondente.  Se   il   rischio   e'
particolarmente elevato e il volume delle  operazioni  rilevante,  il
destinatario  valuta  l'opportunita'  di  effettuare  sopralluoghi  e
verifiche a campione per  accertare  l'efficacia  delle  politiche  e
delle procedure antiriciclaggio del rispondente. 
  Con  riferimento  ai  conti  aperti  dal  destinatario   utilizzati
indirettamente da altri intermediari (i  quali,  pertanto,  hanno  un
rapporto diretto con il rispondente ma non con  il  destinatario,  di
seguito denominati "corrispondenti indiretti"), il destinatario: 
  - e' adeguatamente informato  in  ordine  all'esistenza  di  queste
relazioni nonche' sulle transazioni poste in essere dai  clienti  dei
corrispondenti indiretti; 
  - acquisisce informazioni sull'area geografica di operativita'  dei
corrispondenti indiretti; 
  - accerta che il rispondente indiretto impartisca le istruzioni  al
rispondente in maniera trasparente, in modo che siano note  tutte  le
parti coinvolte nelle operazioni per le verifiche e i controlli; 
  - si dota di strumenti idonei a individuare eventuali relazioni con
corrispondenti indiretti non dichiarate dal rispondente e, in  questi
casi, adotta le misure conseguenti idonee a mitigare  il  rischio  di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
  - valuta il sistema dei controlli posti in essere  dal  rispondente
in  relazione  ai  rapporti  con  i  rispondenti  indiretti  e   alle
operazioni poste in essere da questi ultimi (es., si accerta che  gli
strumenti di monitoraggio riguardanti  le  operazioni  richieste  dai
rispondenti indiretti tengano conto di tutti  i  fattori  di  rischio
rilevanti; verifica se i controlli posti in  essere  dal  rispondente
siano manuali o automatizzati e, in  questo  ultimo  caso,  se  siano
sufficientemente  accurati  nonche'  se  le  risorse   assegnate   ai
controlli siano adeguate). 
 
  Sezione V. Persone politicamente esposte 
  Ai sensi del  decreto  antiriciclaggio,  le  persone  politicamente
esposte (o PEP) sono considerate a piu' alto rischio  di  riciclaggio
in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni  di  corruzione.
La qualificazione di PEP assume rilievo sia per il cliente che per il
titolare effettivo. 
  I destinatari definiscono le procedure per verificare se il cliente
o il titolare effettivo rientrino nella definizione di PEP. A  questo
fine, oltre a ottenere le pertinenti  informazioni  dal  cliente,  si
avvalgono  di  ulteriori  fonti,  quali  ad  esempio  siti   Internet
ufficiali delle autorita' italiane o dei paesi di  provenienza  delle
PEP  ovvero  database   di   natura   commerciale.   L'intensita'   e
l'estensione delle verifiche sono commisurate  al  grado  di  rischio
associato ai diversi prodotti e operazioni richiesti. 
  In relazione ai  rapporti  continuativi  gia'  aperti,  nell'ambito
dell'attivita'  di  controllo  costante,  i  destinatari   verificano
l'eventuale acquisizione o le successive variazioni dello  status  di
PEP del cliente o del titolare effettivo del rapporto. A questo fine,
i destinatari, oltre alle fonti informative  esterne,  utilizzano  in
maniera integrata tutte le informazioni  comunque  in  loro  possesso
(es., informazioni raccolte in fase di istruttoria per la concessione
di operazioni di finanziamento, questionario MiFID ove rilevante). 
  Quando il cliente o il titolare effettivo rientra nella definizione
di PEP, il destinatario assicura che l'avvio o  la  prosecuzione  del
rapporto continuativo ovvero l'esecuzione dell'operazione occasionale
siano autorizzati da un alto dirigente che  valuta  l'esposizione  al
rischio di riciclaggio della PEP e il grado di efficacia dei  presidi
aziendali in essere per mitigare il rischio. 
  Nei confronti di soggetti originariamente individuati come PEP, che
abbiano cessato di rivestire le cariche pubbliche da oltre un anno, i
destinatari, in  presenza  di  un  elevato  rischio  di  riciclaggio,
continuano ad applicare misure di adeguata verifica rafforzata. 
  I destinatari adottano misure  adeguate  e  acquisiscono  tutte  le
informazioni necessarie per stabilire l'origine del patrimonio  delle
PEP  e  dei   fondi   specificamente   impiegati   nel   rapporto   o
nell'operazione occasionale. A  questo  fine,  in  caso  di  rapporti
continuativi, i destinatari acquisiscono un'attestazione del  cliente
e, in coerenza con l'approccio  basato  sul  rischio,  verificano  le
informazioni sulla base di documenti affidabili, provenienti da fonti
indipendenti, forniti dal cliente  ovvero  pubblicamente  disponibili
nonche'  in  base  ad  attestazioni  di   altri   intermediari,   ove
rilasciate. 
  L'ampiezza delle misure adottate  e  delle  informazioni  acquisite
dipende dal grado  di  rischio  associato  alla  PEP.  I  destinatari
raccolgono informazioni idonee ad  escludere  ragionevolmente  che  i
fondi impiegati siano frutto di reati di natura corruttiva o di altre
fattispecie criminose. L'acquisizione di queste informazioni e' volta
a garantire un efficace  controllo  costante,  anche  ai  fini  della
rilevazione di eventuali elementi  di  sospetto.  La  riluttanza  del
cliente nel fornire le informazioni richieste in  merito  all'origine
del  patrimonio  o  dei  fondi  e'  un  elemento  che  i  destinatari
considerano ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione  di
operazioni sospette. 
  I  destinatari  sottopongono  a  controllo  costante  rafforzato  i
rapporti  continuativi  riconducibili  a  una  PEP.  A  questo  fine,
adottano, tra l'altro, procedure volte a rilevare operazioni  anomale
relative alla PEP e esaminano tempestivamente le informazioni utili a
valutare il rischio della PEP. 
 
  Sezione VI.  Operazioni  caratterizzate  da  importi  insolitamente
elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalita' 
  I destinatari adottano procedure di rilevazione  e  valutazione  di
operazioni e schemi operativi anomali. Rientrano in questo ambito: 
  - operazioni di importo piu' elevato rispetto a quello  atteso  dal
destinatario sulla base della propria conoscenza del cliente e  della
natura e dello scopo del rapporto continuativo; 
  - schemi operativi anomali  rispetto  all'ordinaria  attivita'  del
cliente o all'operativita' tipica  di  clienti,  prodotti  o  servizi
analoghi; 
  -  operazioni  particolarmente  complesse  rispetto   ad   analoghe
operazioni associate a tipologie similari di  clientela,  prodotti  o
servizi. 
  Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela  adottate
dai destinatari consentono  di  valutare  la  natura  sospetta  delle
operazioni e consistono almeno: 
  - nell'adozione di  misure  adeguate  per  comprendere  contesto  e
finalita' di queste operazioni e  determinarne  la  coerenza  con  il
profilo  economico  del  cliente,  ad  esempio  acquisendo  ulteriori
informazioni  sull'origine  e  sulla   destinazione   dei   fondi   e
sull'attivita' del cliente; 
  - in un piu' frequente controllo costante del rapporto continuativo
e delle ulteriori operazioni eseguite. 
 
                            PARTE QUINTA 
             ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI 
                        DI ADEGUATA VERIFICA 
 
  Sezione I. Ambito di applicazione e responsabilita' 
  Nel rispetto dei limiti di seguito indicati, i destinatari  possono
demandare l'assolvimento degli obblighi di  adeguata  verifica  della
clientela a  soggetti  terzi,  ferma  la  piena  responsabilita'  del
destinatario per l'osservanza di detti obblighi. 
  In particolare si distinguono: 
  a)  soggetti  terzi  che   possono   effettuare   tutte   le   fasi
dell'adeguata  verifica,   a   eccezione   del   controllo   costante
dell'operativita'. Essi sono: 
  1) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art.  3,  comma
2, del decreto antiriciclaggio, nonche' le loro succursali  insediate
in paesi comunitari o quelle insediate in paesi terzi che  soddisfano
i requisiti previsti dall'articolo  26,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto antiriciclaggio; 
  2) gli intermediari bancari e finanziari comunitari; 
  3) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in paesi terzi
che soddisfano  i  requisiti  previsti  dall'articolo  26,  comma  2,
lettera d), del decreto antiriciclaggio. 
  b) soggetti terzi che possono effettuare solo l'identificazione del
cliente,   dell'esecutore   e   del   titolare   effettivo,   inclusa
l'acquisizione di copia dei documenti di identita'. Essi sono: 
  1) i mediatori creditizi e gli  agenti  in  attivita'  finanziaria,
salvo se non previsto diversamente dalla legge; 
  2) i "soggetti convenzionati e agenti", con le  modalita'  previste
dall'articolo 44 del decreto antiriciclaggio; 
  3) i collaboratori esterni che, in virtu' di apposita  convenzione,
operano in nome  e  per  conto  dei  destinatari  nel  proporre  alla
clientela la sottoscrizione di  contratti,  riconducibili  alla  loro
attivita' istituzionale, relativi al credito  al  consumo  ovvero  al
leasing,  al  factoring,  al  microcredito,  al  credito  agrario   e
peschereccio. 
  La convenzione specifica gli obblighi da assolvere  in  materia  di
identificazione e le modalita' e i tempi di adempimento, ivi  inclusi
i tempi di trasmissione delle informazioni al  destinatario,  nonche'
la responsabilita' del collaboratore per il non corretto  svolgimento
dell'attivita' assegnatagli. 
  Ferma la piena responsabilita'  dei  destinatari  per  l'osservanza
  degli  obblighi,  le  disposizioni  della  presente  Parte  non  si
  applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia quando,  ai
  sensi del contratto o della  convenzione  comunque  denominata,  il
  fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili
  ai dipendenti(19) o, comunque, ai soggetti stabilmente  incardinati
  nell'organizzazione del destinatario(20) . 
  In nessun caso gli obblighi di  adeguata  verifica  possono  essere
  demandati a banche di comodo  o  intermediari  insediati  in  paesi
  terzi ad alto rischio. 
 
 -------- 
  (19) Ai fini delle presenti disposizioni, i  consulenti  finanziari
 abilitati all'offerta fuori sede sono equiparati ai  dipendenti  dei
 destinatari per i quali prestano la propria attivita'. 
 
 -------- 
  (20) Nei gruppi bancari o finanziari disciplinati dagli articoli 60
 e  109  del  TUB  e  all'articolo  11  del  TUF,  si  assumono  come
 stabilmente  incardinate  nell'organizzazione  del  destinatario  le
 societa'  del  gruppo  con  sede  in   Italia   alle   quali   viene
 esternalizzato l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica. 
 
 
  Sezione II. Contenuto e modalita' di esecuzione degli obblighi 
  In caso di utilizzo dei soggetti terzi  previsti  alla  lettera  a)
della Sezione I, gli obblighi di  adeguata  verifica  si  considerano
soddisfatti attraverso un'idonea attestazione  rilasciata  dal  terzo
che abbia provveduto ad adempierli  direttamente  in  relazione  alla
costituzione di un rapporto  continuativo  ovvero  all'esecuzione  di
un'operazione occasionale. 
  L'attestazione e' chiaramente riconducibile  al  terzo  attestante,
attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione da parte del personale
a cio' autorizzato, invio  con  sistemi  informatici,  ecc.),  ed  e'
trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente. 
  Per standardizzare il processo di acquisizione delle  informazioni,
il destinatario puo' predisporre una  specifica  modulistica  per  il
rilascio delle attestazioni. 
  L'attestazione conferma espressamente il corretto adempimento degli
obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione  alle
varie attivita' effettuate. Il contenuto  dell'attestazione  varia  a
seconda dello specifico obbligo di  adeguata  verifica  cui  essa  e'
diretta; in base a tale criterio, essa contiene: 
  a) i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare
effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione; 
  b)  l'indicazione  delle  tipologie  delle  fonti  utilizzate   per
l'accertamento e per la verifica dell'identita'; 
  c) le informazioni sulla natura  e  sullo  scopo  del  rapporto  da
aprire  e   dell'operazione   occasionale   da   eseguire   ai   fini
dell'adempimento del relativo obbligo. 
  Il destinatario si assicura che, oltre  all'attestazione,  i  terzi
siano in grado di trasmettere tempestivamente copia dei  documenti  e
delle  informazioni  acquisiti,  quando  il  destinatario  ne  faccia
richiesta. 
  L'attestazione puo' essere resa in forma cartacea o informatica, in
via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni. 
  Il destinatario rimane responsabile dell'adeguata verifica e valuta
se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi
siano aggiornati,  idonei  e  sufficienti  per  l'assolvimento  degli
obblighi previsti dalla legge.  In  caso  contrario  il  destinatario
provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a: 
  - informare il  terzo  attestante  delle  eventuali  irregolarita',
carenze o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta; 
  - apportare le necessarie rettifiche o integrazioni; 
  - adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica; 
  -   astenersi   dall'instaurare   il   rapporto   continuativo    o
dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una  segnalazione
alla UIF se ricorrono i  presupposti  previsti  all'articolo  35  del
decreto antiriciclaggio (la scelta  di  cui  al  presente  alinea  e'
assunta,   in   particolare,   quando   l'intermediario   si    trova
nell'impossibilita' di rispettare gli obblighi di adeguata verifica). 
  In caso di utilizzo di soggetti terzi che possono  effettuare  solo
  l'identificazione del cliente  (cfr.  Sezione  I,  lettera  b),  il
  destinatario assicura che i terzi gli trasmettano in  ogni  caso  i
  dati e le informazioni acquisiti, affinche' il destinatario  stesso
  possa completare la procedura di adeguata verifica(21) . 
  Nell'ambito  delle  modalita'   di   raccolta   e   scambio   delle
  informazioni con i terzi, il destinatario: 
  - definisce le fasi  dell'adeguata  verifica  demandate  ai  terzi,
  individua  i  dati  e  le  informazioni  che  e'  necessario  siano
  trasmesse  dai  terzi  e  le  modalita'  e  la   tempistica   della
  trasmissione; 
  - predispone strumenti, in formato cartaceo o elettronico,  per  lo
  scambio tempestivo dei flussi informativi; 
  - verifica la veridicita' dei documenti ricevuti e la correttezza e
  attendibilita' delle informazioni da essi desunte; 
  -  acquisisce,  ove  necessario,  informazioni  supplementari,  dai
  terzi, dal cliente ovvero da altre fonti. 
 
 -------- 
  (21) Nel caso di "soggetti convenzionati e agenti",  l'acquisizione
 dei dati avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 44  del
 decreto antiriciclaggio. 
 
 
                             PARTE SESTA 
               DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI 
                         TIPOLOGIE OPERATIVE 
 
  La  presente  Parte  si  applica  quando   un   destinatario   (cd.
  destinatario controparte) offre servizi e attivita' di investimento
  o di gestione collettiva del risparmio per il tramite di  un  altro
  intermediario bancario o finanziario che  opera  nell'interesse  di
  propri clienti (intermediario committente)(22)  ;  per  quanto  non
  diversamente disciplinato, si fa  rinvio  alle  altre  Parti  delle
  presenti disposizioni. 
  In  questi  casi,  ai  fini  dell'applicazione  degli  obblighi  di
  adeguata   verifica,   il   destinatario   controparte    individua
  preliminarmente il ruolo e la posizione assunta  dall'intermediario
  committente   che   agisce   per   conto   del   proprio    cliente
  (l'investitore). 
  In particolare, possono distinguersi due casi: 
  1) l'intermediario committente agisce per conto del cliente  ma  in
  nome proprio, quale controparte diretta del  destinatario,  avendo,
  ad esempio, ricevuto dal proprio cliente (l'investitore) mandato  a
  gestirne  il  patrimonio  o  comunque  a  effettuare  una  o   piu'
  operazioni di investimento(23) . 
  In questa ipotesi, l'intermediario committente - quale  controparte
  diretta del destinatario - diviene l'intestatario  degli  strumenti
  finanziari, pur agendo in base a specifiche istruzioni di  acquisto
  o vendita impartite dal proprio cliente; 
  2) l'intermediario committente agisce non solo per conto  ma  anche
  in nome del cliente, assumendo la posizione di mera intermediazione
  nel  rapporto  tra  il  proprio  cliente   (l'investitore)   e   il
  destinatario controparte.  Secondo  questo  schema  l'intermediario
  committente  non  e',  pertanto,  l'intestatario  degli   strumenti
  finanziari   (la   cui    titolarita'    fa    capo    direttamente
  all'investitore). 
 
 -------- 
  (22) Nel caso di operazioni occasionali, gli obblighi  di  adeguata
 verifica sono assolti dal destinatario che entra in contatto con  il
 cliente e non dal destinatario con il quale intercorre  l'operazione
 occasionale. Si  fa  riferimento,  a  titolo  esemplificativo,  alla
 consegna di assegni circolari da parte di banche diverse  da  quella
 che emette il titolo. 
 
 -------- 
  (23)  Rientra  in  tale  caso  la  fattispecie   dell'intermediario
 abilitato alla prestazione di servizi di investimento che  partecipa
 a un fondo (partecipante formale) in nome proprio e  per  conto  del
 cliente (partecipante effettivo) e quindi in base a un mandato senza
 rappresentanza. 
 
 
  Caso 1) 
  L'intermediario committente assume  la  posizione  di  cliente  del
  destinatario controparte. In questo caso, in  situazioni  di  basso
  rischio, il destinatario controparte puo' limitarsi ad acquisire  i
  soli dati  identificativi  dell'investitore  per  conto  del  quale
  l'intermediario committente agisce (e del  suo  titolare  effettivo
  sub 2, laddove non sia una persona fisica) se: 
  i.  l'intermediario  committente  rientra  tra   gli   intermediari
  potenzialmente a basso rischio di riciclaggio  e  di  finanziamento
  del terrorismo, in base ai criteri previsti dall'Allegato 1; 
  ii. il destinatario controparte  ha  adottato  misure  graduate  in
  funzione del rischio per assicurarsi che il rischio di  riciclaggio
  e di finanziamento del terrorismo connesso al rapporto continuativo
  con  l'intermediario  committente  sia  basso,  considerando,   tra
  l'altro, l'attivita' del committente,  la  tipologia  di  clientela
  servita e i paesi nei quali esso offre i propri servizi; 
  iii. il destinatario controparte si  assicura  che  l'intermediario
  committente applichi ai propri clienti misure di adeguata  verifica
  graduate in funzione del rischio; in particolare, il  destinatario,
  sulla  base  di  informazioni  pubblicamente   disponibili   ovvero
  acquisite  direttamente  dall'intermediario   committente,   valuta
  l'idoneita'  delle  procedure  di  adeguata  verifica   da   questo
  adottate; 
  iv. il destinatario controparte adotta misure graduate in  funzione
  del rischio(24) per assicurarsi che l'intermediario committente sia
  in grado di fornire, su richiesta, tutti i dati  raccolti  relativi
  agli investitori nonche' ogni altra informazione rilevante relativa
  agli stessi o a specifiche operazioni. Il destinatario  controparte
  valuta attentamente la completezza  della  documentazione  e  delle
  informazioni ricevute e prende in considerazione  eventuali  lacune
  informative ai fini di una rivalutazione  del  profilo  di  rischio
  dell'intermediario committente. 
  Se le condizioni non sono tutte rispettate o vi sia il sospetto  di
  riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo,  l'applicazione  di
  obblighi semplificati e' esclusa. 
 
 -------- 
  (24) Ad esempio, includendo specifiche clausole in  tal  senso  nel
 contratto con l'intermediario committente o verificando  a  campione
 la  capacita'  di  quest'ultimo  di  trasmettere   le   informazioni
 richieste sull'adeguata verifica della clientela. 
 
 
  Caso 2) 
  La  relazione  si  instaura  direttamente  tra  l'investitore,   in
qualita' di cliente,  e  il  destinatario  controparte:  quest'ultimo
sottopone,  quindi,  l'investitore  a  misure  di  adeguata  verifica
graduate in funzione del rischio. 
  A questo fine, il destinatario controparte puo' fare ricorso  a  un
altro intermediario (in  genere,  l'intermediario  committente),  nel
rispetto  delle  disposizioni  sull'esecuzione  degli   obblighi   di
adeguata verifica da parte di terzi (cfr. Parte Quinta).