IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma  1,  lettera
d); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare,
la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e  lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento  e  di
gestione delle risorse idriche; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n.  221  recante  disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo   di   risorse   naturali   e,   in
particolare, l'art. 51 che detta norme in  materia  di  Autorita'  di
bacino sostituendo integralmente gli articoli 63  e  64  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  relativi  rispettivamente  alle
Autorita' di bacino distrettuali e ai distretti idrografici; 
  Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto  legislativo
n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di  bacino  sono
approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza Stato-Regioni; 
  Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del  2006,
come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che
istituisce in ciascun distretto idrografico in cui  e'  ripartito  il
territorio nazionale, l'Autorita' di bacino distrettuale, di  seguito
denominata «Autorita' di bacino»; 
  Visto l'art. 64, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 152
del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre  2015,
n.  221  che  istituisce  il  distretto  idrografico   dell'Appennino
meridionale comprendente, tra gli altri, i bacini della Puglia; 
  Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006
e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino  all'adozione
degli atti emanati in attuazione degli articoli  63  e  seguenti  del
decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in  attuazione
di leggi precedenti e  abrogate  dal  successivo  art.  175,  restano
validi e conservano la loro efficacia; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in  attuazione
dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n.  152  del  2006,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
entrato in vigore il 17 febbraio  2017,  che,  oltre  a  disporre  la
soppressione delle Autorita' di bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali,  disciplina  l'attribuzione  e   il   trasferimento   alle
Autorita' di bacino  di  nuova  istituzione  del  personale  e  delle
risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto, in particolare, l'art. 12,  comma  6  del  suddetto  decreto
ministeriale 25 ottobre 2016 n. 294, con il quale si prevede che fino
alla nomina dei segretari generali delle nuove Autorita' di bacino  i
segretari generali delle soppresse Autorita'  di  bacino  di  rilievo
nazionale  si  avvalgono,  anche  mediante  delega  di  firma,  delle
strutture delle ex Autorita' di bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle  strutture  regionali
comprese nel distretto; 
  Visto, altresi', il comma 7 del suddetto art. 12, con il  quale  si
prevede che  fino  all'emanazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di  cui  all'art.  63,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, le attivita' di pianificazione di bacino
e le  attivita'  di  aggiornamento  e  di  modifica  dei  piani  sono
esercitate con le modalita' di cui al comma  6  e  che  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  approva  gli
atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di  bacino  e
relativi stralci; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unita' di
personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di
bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989,  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale  dell'Appennino  meridionale  e   determinazione   della
dotazione organica, ai  sensi  dell'art.  63,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294; 
  Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n.  152  del
2006  relativi  ai  piani  stralcio  per  la   tutela   del   rischio
idrogeologico ed alle procedure per  l'adozione  e  approvazione  dei
piani di bacino; 
  Vista la nota prot.n. 5872 del 14  marzo  2017,  con  la  quale  la
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e  delle  acque
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
ha fornito a tutte le Autorita' di bacino chiarimenti e indirizzi per
l'approvazione degli atti  di  pianificazione  di  bacino,  ai  sensi
dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro  dell'ambiente  n.
294 del 2016; 
  Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di
bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005, con la quale e' stato
approvato  il  Piano  di  bacino  della  Puglia   stralcio   «assetto
idrogeologico» (P.A.I.); 
  Visti gli articoli 24 e 25 delle norme tecniche di  attuazione  del
suddetto P.A.I. dell'Autorita' di bacino della Puglia che  contengono
la disciplina relativa alle procedure di integrazione e modifiche del
Piano e alla istruttoria e valutazione delle istanze; 
  Visto che l'Autorita' di bacino della Puglia, con disposizione n. 1
del 9 febbraio 2017 ha  espresso  parere  positivo  all'aggiornamento
delle  perimetrazioni  di   pericolosita'   geomorfologica   per   il
territorio del Comune di Bovino (FG); 
  Visto che l'Autorita' di bacino della Puglia, con  disposizione  n.
17 del 26 maggio 2016 ha espresso parere  positivo  all'aggiornamento
delle  perimetrazioni  di   pericolosita'   geomorfologica   per   il
territorio del Comune di Castro (LE); 
  Visto che l'Autorita' di bacino della Puglia, con  disposizione  n.
38 del 12 dicembre 2014 ha espresso parere positivo all'aggiornamento
delle  perimetrazioni  di   pericolosita'   geomorfologica   per   il
territorio del Comune di Matino (LE); 
  Visto che l'Autorita' di bacino della Puglia, con  disposizione  n.
42   del   23   settembre   2015   ha   espresso   parere    positivo
all'aggiornamento    delle    perimetrazioni     di     pericolosita'
geomorfologica per il territorio del Comune di Mesagne (BR); 
  Visto che l'Autorita' di bacino della Puglia, con  disposizione  n.
32 del 23 giugno 2016 ha espresso parere  positivo  all'aggiornamento
delle  perimetrazioni  di   pericolosita'   geomorfologica   per   il
territorio del Comune di Ostuni (BR); 
  Visti i decreti nn. 452, 453, 454, 455 e 474 del  7  dicembre  2017
con  i  quali  il  segretario  generale  dell'Autorita'   di   bacino
distrettuale  dell'Appennino  meridionale  ha  adottato,   ai   sensi
dell'art. 12, comma 7, del decreto ministeriale n. 294 del  2016,  la
variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico -  assetto
geomorfologico   dell'ex   Autorita'   di   bacino   della    Puglia,
relativamente ai Comuni di Bovino, Castro, Matino, Mesagne e Ostuni; 
  Visti i decreti nn. 456, 457, 458, 459, 460, 464, 465,  466  e  468
del 7 dicembre 2017 con i quali il segretario generale dell'Autorita'
di bacino distrettuale dell'Appennino  meridionale  ha  adottato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 7, del  decreto  ministeriale  n.  294  del
2016, la variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico -
assetto  idraulico  dell'ex  Autorita'   di   bacino   della   Puglia
relativamente ai Comuni di Brindisi, Campi Salentina (LE),  Carovigno
(BR), Castellaneta (TA) Erchie (BR), Otranto (LE), Giurdignano  (LE),
Polignano a Mare (BA),  Porto  Cesareo  (LE),  Rodi  Garganico  (FG),
Squinzano  (LE),  Martina  Franca  (TA),  Triggiano  (BA)  loc.  Lame
Sant'Anna e Cutizza: Bovino (FG),  Carapelle  (FG)  Castelluccio  dei
Sauri (FG), Cerignola (FG), Foggia,  Lucera  (FG),  Manfredonia  (FG)
Ordona (FG), Orsara di Puglia (FG), Orta Nuova (FG), Panni (FG),  San
Giovanni Rotondo (FG), San Marco in Lamis (FG), Squinzano (LE), Troia
(FG) e Zapponeta (FG); 
  Vista la deliberazione n. 6 assunta dalla Conferenza  istituzionale
permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale in data 14  dicembre
2017 con la quale sono state stato adottate, ai sensi degli  articoli
66 e 67  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  le  seguenti
varianti: 
    variante al Piano di  bacino  stralcio  assetto  idrogeologico  -
assetto geomorfologico territorio ex Autorita' di bacino della Puglia
relativamente ai Comuni di Bovino (FG),  Castro  (LE),  Matino  (LE),
Mesagne (BR) e Ostuni (BR); 
    variante al Piano di  bacino  stralcio  idrogeologico  -  assetto
idraulico  territorio   ex   Autorita'   di   bacino   della   Puglia
relativamente ai Comuni di Bovino (FG),  Castro  (LE),  Matino  (LE),
Mesagne (BR) e Ostuni (BR); per quanto  attiene  l'assetto  idraulico
porzioni del territorio ricompreso  nei  Comuni  di  Brindisi,  Campi
Salentina  (LE),  Carovigno  (BR),  Castellaneta  (TA)  Erchie  (BR),
Otranto (LE), Giurdignano (LE), Polignano a Mare (BA), Porto  Cesareo
(LE), Rodi Garganico  (FG),  Squinzano  (LE),  Martina  Franca  (TA),
Triggiano (BA) loc. Lame Sant'Anna e Cutizza: Bovino (FG),  Carapelle
(FG) Castelluccio dei Sauri  (FG),  Cerignola  (FG),  Foggia,  Lucera
(FG), Manfredonia (FG) Ordona (FG), Orsara di Puglia (FG), Orta Nuova
(FG), Panni (FG), San Giovanni Rotondo (FG), San Marco in Lamis (FG),
Squinzano (LE), Troia (FG) e Zapponeta (FG); 
  Visto il parere n. 6/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, nella seduta del 17 gennaio 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 19 giugno 2019; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la variante al Piano  di  bacino  stralcio  assetto
idrogeologico  (P.A.I.)  -  assetto  geomorfologico   territorio   ex
Autorita' di bacino della Puglia relativamente ai  Comuni  di  Bovino
(FG), Castro (LE), Matino (LE), Mesagne (BR) e Ostuni (BR). 
  2. E' approvata la variante al Piano  di  bacino  stralcio  assetto
idrogeologico (P.A.I.) - assetto idraulico territorio ex Autorita' di
bacino della Puglia  relativamente  ai  Comuni  di:  Brindisi,  Campi
Salentina  (LE),  Carovigno  (BR),  Castellaneta  (TA)  Erchie  (BR),
Otranto (LE), Giurdignano (LE), Polignano a Mare (BA), Porto  Cesareo
(LE), Rodi Garganico  (FG),  Squinzano  (LE),  Martina  Franca  (TA),
Triggiano (BA) loc. Lame Sant'Anna e Cutizza: Bovino (FG),  Carapelle
(FG) Castelluccio dei Sauri  (FG),  Cerignola  (FG),  Foggia,  Lucera
(FG), Manfredonia (FG) Ordona (FG), Orsara di Puglia (FG), Orta Nuova
(FG), Panni (FG), San Giovanni Rotondo (FG), San Marco in Lamis (FG),
Squinzano (LE), Troia (FG) e Zapponeta (FG).