IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con  cui  sono  stati  soppressi  i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui,  in  conformita'
delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le  consequenziali
variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  prevedendo,  tra
l'altro, la sostituzione della tabella A  ad  esso  allegata  con  la
tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici  del
giudice di pace individuati dalla  tabella  A  allegata  allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui  e'  stato
sostituito  l'art.  2  della  legge  21  novembre   1991,   n.   374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con  cui
viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra  loro,
possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di  pace,
con competenza sui  rispettivi  territori,  di  cui  e'  proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto  l'art.  1,  con  cui  la  tabella  A  allegata  al   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e  B  allegate  al
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A  allegata
alla legge 21 novembre 1991, n.  374,  sono  state  sostituite  dalle
tabelle di cui agli  allegati  V,  VI  e  VII  dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n.  212,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  21-bis  con  cui,  in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati  istituiti  gli  uffici
del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a  specifico  decreto
ministeriale  la  fissazione  della  data  di  inizio  del   relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con cui all'esito della decorrenza dei termini  perentori
fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in  attuazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156,  sono
state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace  mantenute
con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla  puntuale
ricognizione dell'assetto territoriale fissato per  la  giustizia  di
prossimita'; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con cui il termine di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
156, innanzi citato, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo
la possibilita' per gli enti locali  interessati,  anche  consorziati
tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le  comunita'  montane,
di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi,
indicati nella vigente tabella A allegata al  medesimo  provvedimento
con competenza sui rispettivi territori; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  2  agosto  2016,  n.  179,   e   successive
modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice
di  pace  specificamente  indicati  nell'allegato   1   al   medesimo
provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli  allegati  al
citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014; 
  Viste le note del 21 marzo e  del  30  ottobre  2017,  con  cui  il
Presidente  del  Tribunale  di  Taranto  ha  rappresentato  le  gravi
criticita'  dell'Ufficio  del  giudice  di  pace  di   Manduria   che
impediscono il regolare  svolgimento  del  servizio  giustizia  e  ha
richiesto di procedere alla  soppressione  della  sede  mantenuta  ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156/2012; 
  Vista la nota del 15 novembre 2017  del  commissario  straordinario
del Comune di Manduria con cui e' stato richiesto al  Presidente  del
Tribunale di Taranto di riconsiderare la richiesta  di  chiusura  del
predetto Ufficio del giudice di pace; 
  Vista la nota del 20  novembre  2017  con  cui  il  Presidente  del
Tribunale  di  Taranto  prende  atto  della  volonta'  espressa   dal
commissario straordinario del Comune di  Manduria  di  mantenere  nel
territorio il presidio dell'ufficio giudiziario, intraprendendo tutte
le iniziative necessarie a sanare le criticita' evidenziate; 
  Vista la nota del 19  dicembre  2018  con  cui  il  Presidente  del
Tribunale di Taranto ha evidenziato il permanere delle gia' segnalate
criticita' gestionali, rinnovando al  Ministero  della  giustizia  la
richiesta di chiusura ed  accorpamento  alla  sede  circondariale  di
Taranto dell'Ufficio del giudice di pace di Manduria; 
  Vista la nota dell'11 gennaio 2019 con  cui  i  responsabili  degli
enti locali firmatari della convenzione stipulata per il mantenimento
con  oneri  a  loro  carico  dell'Ufficio  del  giudice  di  pace  in
questione, comunicano la volonta' di superare le criticita'  relative
al personale addetto all'ufficio, ai locali destinati ad ospitare  la
sede del presidio  giudiziario  ed  allo  smaltimento  dell'arretrato
dell'esecuzione delle sentenze penali, assegnando nuovo  personale  e
individuando un nuovo immobile quale sede dell'Ufficio del giudice di
pace di Manduria; 
  Vista la nota  del  3  giugno  2019,  con  cui  il  Presidente  del
Tribunale di Taranto  nel  trasmettere  il  verbale  della  riunione,
svolta presso il tribunale, con i sindaci  dei  Comuni  di  Avetrana,
Maruggio, Sava e con un componente  della  commissione  straordinaria
per  il  Comune  di  Manduria  ha  evidenziato  il  permanere   delle
gravissime criticita' che  avevano  determinato  il  commissariamento
dell'ente locale e l'impossibilita' da parte del Comune  di  Manduria
quale ente capofila  di  farsi  carico  di  ulteriori  impegni  quali
l'assegnazione di altro personale all'Ufficio del giudice di pace; 
  Vista la nota del  10  giugno  2019,  con  cui  il  Presidente  del
Tribunale di Taranto ribadisce l'indifferibile necessita' di chiusura
dell'Ufficio  giudiziario  di  Manduria   stante   il   perdurare   e
l'aggravarsi delle criticita' gia' segnalate, evidenziando, altresi',
la conclusione con esito negativo da parte dell'Ispettorato  generale
del Ministero della giustizia  della  procedura  di  regolarizzazione
prescritta  all'Ufficio  del  giudice  di  pace   di   Manduria   con
riferimento  al  servizio  recupero  crediti  e  la   necessita'   di
ottemperare con urgenza alle restanti prescrizioni ispettive; 
  Ritenuto  che  la  volontaria  assunzione,   da   parte   dell'ente
richiedente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di  pace,  degli
oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola
esclusione  di  quelli  inerenti  al  personale  della   magistratura
onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche'
si  realizzi  la  fattispecie  delineata  dall'art.  3  del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Considerato che all'assunzione dei predetti  oneri  corrisponde,  a
carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire, secondo  il  nuovo
assetto gestionale, la persistenza dei requisiti di  funzionalita'  e
operativita' dell'ufficio giudiziario mantenuto  con  riferimento  ad
ogni attivita' inerente alla erogazione del servizio giustizia; 
  Ritenuto, pertanto, di dover escludere  l'Ufficio  del  giudice  di
pace di Manduria dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a  carico
degli  enti  locali,  specificamente  individuate  dal  gia'   citato
allegato 1 al decreto ministeriale  10  novembre  2014  e  successive
variazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Ufficio del giudice di pace di Manduria  cessa  di  funzionare
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'Ufficio del giudice di pace di Taranto.