IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e per il bilancio pluriennale per il triennio  2019-2021»,  come
modificato dall'art. 36 del decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 59,  il
quale ha stabilito,  tra  l'altro,  che  le  domande  di  indennizzo,
corredate di idonea documentazione, sono inviate entro il termine  di
centottanta giorni decorrenti dalla  data  individuata  con  apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il proprio decreto del 10 maggio 2019, recante «Modalita'  di
accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)  in
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1,  commi  da  493  a
507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019; 
  Visto il proprio decreto del  4  luglio  2019,  recante  «Nomina  e
relativi compensi dei componenti della  commissione  tecnica  di  cui
all'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»; 
  Considerata l'esigenza di adeguare il citato decreto del 10  maggio
2019 secondo le disposizioni approvate dalla legge 28 giugno 2019, n.
59, di conversione dell'art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.
34, e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali; 
  Visto che Consap S.p.a. ha comunicato di  avere  realizzato  quanto
previsto dall'art. 10 del citato decreto del 10 maggio 2019; 
  Considerata la necessita' di stabilire la data  di  decorrenza  del
termine di centottanta giorni per la presentazione delle  istanze  di
indennizzo al FIR, previsto dall'art. 1, comma 501,  della  legge  30
dicembre 2018, n.  145,  in  corrispondenza  alla  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 30 luglio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Decorrenza del termine di presentazione delle istanze di indennizzo 
 
  1. Ai fini della erogazione delle prestazioni del Fondo  indennizzo
risparmiatori (FIR) istituito dall'art. 1, comma 493, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, le domande di indennizzo, corredate di  idonea
documentazione, sono inviate esclusivamente in via  telematica  entro
il termine di centottanta giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo
alla data della pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  secondo  moduli  informatici
rinvenibili e compilabili tramite  apposita  piattaforma  informatica
accessibile                  all'indirizzo                   internet
https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e  gestita  da  Consap
S.p.a., individuata allo scopo ai sensi dell'art. 1,  comma  501-bis,
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 8, comma 5, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.