IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   commissione   e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  modalita'   di
applicazione del regolamento  (CE)  n.  479/2008  del  Consiglio  per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 33/2019 della commissione del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   34/2019   della
Commissione del 17 ottobre 2018, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  le  domande  di  protezione   delle
denominazioni di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
menzioni tradizionali  nel  settore  vitivinicolo,  la  procedura  di
opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro
dei nomi protetti, la cancellazione della  protezione  nonche'  l'uso
dei simboli, e del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  un  idoneo  sistema  di
controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero, sezione qualita', vini DOP  e
IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa  dell'UE  all'epoca
vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il
disciplinare consolidato della DOP «Brachetto d'Acqui» o  «Acqui»  ed
il relativo documento unico riepilogativo; 
  Visto il decreto  ministeriale  9  luglio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  165  del  18  luglio
2014, con il quale da ultimo e' stato modificato il  disciplinare  di
produzione dei vini della DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»; 
  Visto il provvedimento ministeriale 11 luglio 2017, pubblicato  sul
sito del Ministero, concernente la pubblicazione  della  proposta  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOCG   dei   vini
«Brachetto  d'Acqui»  o  «Acqui»,  del   relativo   documento   unico
riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE; 
  Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2017, pubblicato  sul  sito
del Ministero, concernente l'autorizzazione al Consorzio tutela  vini
d'Acqui, con sede ad Acqui Terme (AL), per consentire l'etichettatura
transitoria dei vini DOP «Brachetto  d'Acqui»  o  «Acqui»,  ai  sensi
dell'art. 72 del regolamento (CE) n.  607/2009  e  dell'art.  13  del
decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi  delle  produzioni
ottenute in  conformita'  alla  proposta  di  modifica  del  relativo
disciplinare di cui al citato provvedimento  ministeriale  11  luglio
2017; 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  UE,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del  5  luglio  2019,
concernente la pubblicazione dell'elenco delle modifiche ordinarie ai
disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 61,
paragrafo 6 del citato regolamento (UE) n.  33/2019,  e  le  relative
informazioni agli operatori del settore,  nel  cui  ambito  e'  stata
inserita anche la modifica «non minore» del  disciplinare  della  DOP
dei  vini  «Brachetto  d'Acqui»  o  «Acqui»,   di   cui   al   citato
provvedimento ministeriale dell'11 luglio 2017; 
  Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019, pubblicato  sul
citato sito del Ministero e della cui pubblicazione ne e' stata  data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.
178 del 31 luglio 2019, con il quale sono state fornite  informazioni
agli operatori del settore in merito alle disposizioni applicative da
seguire   conseguentemente   alla   pubblicazione   della    predetta
comunicazione della Commissione UE; 
  Ritenuto che a decorrere dalla data della richiamata  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  la  predetta  modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Brachetto d'Acqui»
o «Acqui», e' da ritenere  approvata  e  applicabile  nel  territorio
dell'Unione europea e che in tal senso e'  da  ritenere  superato  il
richiamato decreto ministeriale  19  luglio  2017  di  autorizzazione
all'etichettatura transitoria; 
  Vista la documentata  domanda,  presentata  per  il  tramite  della
Regione Piemonte su istanza del Consorzio tutela  vini  d'Acqui,  con
sede in  Acqui  Terme  (AL),  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione dei vini  a  DOCG  «Brachetto  d'Acqui»  o
«Acqui», nel rispetto  della  procedura  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il parere favorevole  della  Regione  Piemonte  sulla  citata
proposta di modifica; 
  Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava
modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e'
stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,
7, 8 e 10 ed, in particolare e' stato acquisito il parere  favorevole
del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della  legge
12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 30 maggio 2019; 
  Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette
modifiche «non minori» sono da considerare  «modifiche  ordinarie»  e
per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si
e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un
periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati
di presentare le eventuali osservazioni; 
  Atteso che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 150 del 28 giugno 2019, entro il termine
previsto di trenta giorni dalla citata data di pubblicazione non sono
pervenute  osservazioni  sulla  citata  proposta  di   modifica   del
disciplinare; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del
regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019
sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le
«modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica  del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Brachetto  d'Acqui»  o
«Acqui» ed il relativo documento  unico  consolidato  con  le  stesse
modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione UE, tramite il sistema informativo  messo
a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo  1,  lettera  a)  del
regolamento (UE) n. 34/2019; 
  Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Vista la nota del Ministro  protocollo  n.  8326/2019  GAB  del  1°
agosto 2019, con la quale sono state fornite indicazioni al  fine  di
assicurare  la  continuita'   dell'azione   amministrativa   ed,   in
particolare, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali,
i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati,  per
un periodo non superiore ai quarantacinque  giorni,  «a  svolgere  le
attivita' amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate
negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione  alle  relative
direttive.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Brachetto
d'Acqui» o «Acqui» sono approvate le  «modifiche  ordinarie»  di  cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 150 del 28 giugno 2019. 
  2. Il disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Brachetto
d'Acqui» o «Acqui» cosi' come aggiornato con le modifiche di  cui  al
provvedimento ministeriale  11  luglio  2017,  rese  applicabili  nel
territorio dell'Unione europea a seguito dell'avvenuta  pubblicazione
con le modalita' e nei termini richiamati in premessa, e  consolidato
con «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma 1, e'  riportato
all'Allegato A. 
  3. All'Allegato B e' riportato il documento unico consolidato.