(Allegato A-art. 1)
                                                           Allegato A 
 
 Disciplinare di produzione consolidato dei vini della denominazione 
  di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» 
 
                               Art. 1. 
                        Denominazione e vini 
 
    1. La denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto
d'Acqui» o «Acqui» e' riservata ai vini che rispondono  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti
tipologie: 
      «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»; 
      «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante; 
      «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» passito.