Allegato A Disciplinare di produzione consolidato dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» Art. 1. Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» e' riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»; «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante; «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» passito.