IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Vista la direttiva 2003/90/CE  della  Commissione,  del  6  ottobre
2003, che stabilisce modalita'  di  applicazione  dell'art.  7  della
direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto  riguarda  i  caratteri
minimi sui quali deve vertere l'esame  e  le  condizioni  minime  per
l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole; 
  Vista la direttiva 2003/91/CE  della  Commissione,  del  6  ottobre
2003, che stabilisce modalita'  di  applicazione  dell'art.  7  della
direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto  riguarda  i  caratteri
minimi sui quali deve vertere l'esame  e  le  condizioni  minime  per
l'esame di alcune varieta' delle specie di ortaggi; 
  Vista la direttiva 2019/114/UE della Commissione,  del  24  gennaio
2019, che modifica le direttive 2003/90/CE e  2003/91/CE  per  quanto
riguarda i caratteri minimi sui  quali  deve  vertere  l'esame  e  le
condizioni minime per l'esame delle varieta' delle specie  di  piante
agricole e di ortaggi; 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed, in particolare, gli articoli 19 e  24  che
prevedono l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri
di varieta' aventi lo scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione  dei  «Registri  delle
varieta'», al fine di  permettere  l'identificazione  delle  varieta'
medesime; 
  Vista  la  legge  20  aprile  1976,  n.  195  recante  modifiche  e
integrazioni  alla  legge   25   novembre   1971   sulla   disciplina
dell'attivita' sementiera; 
  Visto il decreto ministeriale 14  gennaio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  27  del  3  febbraio
2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini  della
iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione  delle
direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della  Commissione  del  6  ottobre
2003; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86  recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 35, comma 3; 
  Ravvisata la necessita' di  recepire,  in  via  amministrativa,  la
direttiva 2019/114/UE e modificare conseguentemente il citato decreto
ministeriale 14 gennaio 2004; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle  premesse,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 1. - Per l'iscrizione delle varieta' di  specie  agricole  di
cui agli allegati I e II della legge 25  novembre  1971,  n.  1096  e
orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n.  195,
nei registri nazionale  di  cui  alle  premesse,  i  caratteri  e  le
condizioni    minime    da    osservarsi,    per    determinare    la
differenziabilita', la omogeneita' e la  stabilita'  delle  varieta',
devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e  alle  linee
direttrici di cui agli allegati I e II, parte A e parte B. Per quanto
riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varieta'  delle
specie di piante agricole le condizioni da osservarsi  devono  essere
conformi all'allegato III.». 
  Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e'  soggetto  al  controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art.  3,  comma  1,
lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore  il
1° settembre 2019. 
 
    Roma, 7 giugno 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2019 
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