IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; Visto il decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 2018, concernente l'istituzione degli albi professionali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; Visto il comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che ferma restando la possibilita' di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purche' si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; Visto il comma 538, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42; Visto il comma 540, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che l'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018; Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si riferiscono ai soggetti che non possono essere inseriti negli albi delle professioni sanitarie e che, per esercitare la propria attivita', devono iscriversi entro il 31 dicembre 2019 negli elenchi speciali ad esaurimento, per essi esclusivamente istituiti; Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto dal citato comma 538, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Decreta: Art. 1 Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi speciali ad esaurimento: a) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; b) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; c) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; d) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico ortopedico; e) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di dietista; f) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; g) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; h) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di igienista dentale; i) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista; j) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di logopedista; k) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di podologo; l) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; m) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; n) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; o) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista occupazionale; p) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale; q) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. 2. Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019: a) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento: 1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018; 2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate, in virtu' di una procedura selettiva pubblica; b) lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento: 1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018; 2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate; 3. che possano dimostrare l'effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata; c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento: 1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato: I. dal possesso di partita I.V.A. fin dall'inizio dell'attivita' libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate; II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attivita' professionale nel mese di riferimento; III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attivita' professionale dichiarata; 2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca dell'inizio dell'attivita' libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate. 3. Al computo del periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, di svolgimento delle attivita' professionali concorrono, in modo cumulativo, tutti i periodi lavorativi certificati di cui al comma 2, lettere a), b), e c). 4. Resta fermo che l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018. 5. L'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non preclude ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano in possesso di titoli e di attivita' lavorativa idonei, di accedere alle procedure di equivalenza di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999. 6. Una volta conseguita l'equivalenza, l'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento potra' iscriversi al relativo albo professionale dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con conseguente cancellazione dall'elenco speciale.