IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione   delle   direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», e in particolare l'art. 165; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    1. l'art. 59, comma 1-bis, che prevede che le stazioni appaltanti
possano «ricorrere all'affidamento della  progettazione  esecutiva  e
dell'esecuzione  di  lavori  sulla  base  del   progetto   definitivo
dell'amministrazione  aggiudicatrice  nei  casi  in  cui   l'elemento
tecnologico  o  innovativo  delle  opere  oggetto  dell'appalto   sia
nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori»; 
    2.  l'art.  175  che  prevede,   nell'ambito   di   un   rapporto
concessorio, la possibilita' per la stazione appaltante di modificare
la convenzione conclusa con il concessionario originario,  senza  una
nuova procedura di aggiudicazione, per l'affidamento allo stesso  dei
lavori  e  dei  servizi  supplementari  non  inclusi  nella  predetta
convenzione,  subordinatamente  alla  sussistenza   dei   presupposti
tassativamente indicati dallo stesso art. 175; 
    3. il comma 7, del medesimo art. 175, che dispone che la modifica
del rapporto concessorio  non  puo'  alterare  considerevolmente  gli
elementi essenziali del contratto, secondo le indicazioni di cui alle
lettere da a) a d) dello stesso comma; 
    4.  l'art.  200,  comma  3,  che  prevede,  in  sede   di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, che il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    5. l'art. 201, comma 9, che prevede,  fino  all'approvazione  del
primo DPP, che valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    6. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (MIT)  provvede  alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    7. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    8. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto  nel  suddetto  decreto  legislativo   n.   50   del   2016,
stabiliscono rispettivamente che: 
      8.1 lo stesso decreto legislativo n. 50  del  2016  si  applica
alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si
indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore; 
      8.2  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per  i  quali  la  procedura  di  valutazione  d'impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      8.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo n.  50  del  2016,  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216,  commi  1,  1-bis  e  27,  del  predetto  decreto
legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame  di  questo
Comitato e ad essa sono applicabili le  disposizioni  del  previgente
decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002 -  supplemento  ordinario,  con  la
quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre
2001, n. 443, ha  approvato  il  1°  Programma  delle  infrastrutture
strategiche, che include, nell'Allegato 1, nell'ambito  dei  «Sistemi
urbani»,   l'infrastruttura   «Firenze   sistema   tramviario»,    e,
nell'Allegato 2, il «Sistema a guida vincolata  di  Firenze  (tranvia
fiorentina)»; 
  Vista l'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Toscana,
sottoscritta il 18 aprile 2003  e  integrata  dagli  atti  aggiuntivi
sottoscritti il 22 gennaio 2010 e il 16 giugno 2011, che  include  il
«Sistema a guida vincolata dell'ambito metropolitano di  Firenze  per
il completamento della rete delle  tranvie»  nel  «Sistema  urbano  e
metropolitano»; 
  Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre  2003  con  la  quale  la
Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla  legge  n.
443 del  2001  ed  ai  decreti  legislativi  attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato  e  singola  Regione  ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa  anche  essere  successiva  ad   un'individuazione   effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera sono da considerare  inefficaci  finche'  l'intesa  non  si
perfezioni; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e'  chiamato  a   svolgere   ai   fini   della   vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015 - supplemento ordinario, con la quale  questo
Comitato  ha  espresso  parere  sull'XI  Allegato  infrastrutture  al
Documento di economia  e  finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella
«Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche»,  l'intervento
«Firenze - sistema tranviario»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72,  che  all'art.  6  riporta,  fra  le  Direzioni
generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, la Direzione  generale  per  i  sistemi  di  trasporto  ad
impianti fissi e il trasporto pubblico locale, con  il  compito,  tra
l'altro, di svolgere le funzioni di istruttoria e  valutazione  sotto
il profilo tecnico-economico dei progetti di sistemi di trasporto  ad
impianti fissi di competenza regionale e  locale  e  di  supporto  al
Comitato  tecnico  permanente  per  la  sicurezza  dei  trasporti  ad
impianti fissi, istituito ai sensi della legge 17 dicembre  2012,  n.
221; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa  la  Struttura  tecnica  di  missione  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali  del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,  ha
istituito presso questo Comitato il «Sistema  di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1. la  delibera  27  dicembre  2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata  corrige  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre  2004,
n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del  2004,  con  le
quali questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei   ed   informatici
relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere  utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque  interessati
ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, ha disposto che  ogni  progetto  di  investimento  pubblico  deve
essere dotato di un CUP; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che, tra  l'altro,  ha  definito  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice
antimafia», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176,
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del  2006,
disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
    2. la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che -  ai  sensi
del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 -
aggiorna le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  234  del  2011  e  con  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13
aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto  14  marzo  2003,
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
  Vista la legge della Regione Toscana 12 febbraio  2010,  n.  10,  e
successive modificazioni, con la quale, tra l'altro: 
    1. all'art. 48 sono state dettate disposizioni per  la  procedura
di verifica di assoggettabilita' a valutazione  d'impatto  ambientale
(VIA) relativa, tra l'altro, per i  «sistemi  di  trasporto  a  guida
vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari  o  linee  simili  di
tipo  particolare,  esclusivamente  o   principalmente   adibite   al
trasporto di passeggeri»; 
    2. all'art. 49 sono state dettate disposizioni per la conclusione
della predetta procedura, prevedendo,  «in  caso  di  esclusione  del
progetto dall'obbligo  di  procedura  di  valutazione»,  che  possano
essere impartite «le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito  dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni,  e  visto
in particolare l'art. 3, che: 
    1. ai commi 1 e 1-bis, ha incrementato la dotazione del Fondo  di
cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    2. al comma 2, ha stabilito  che  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, siano  finanziati,  a  valere
sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro, gli interventi
di cui alla lettera c) del comma stesso,  «appaltabili  entro  il  30
aprile 2015 e cantierabili entro il 31  ottobre  2015»,  compresa  la
«tramvia di Firenze»; 
    3. al comma 3-bis ha stabilito che,  ai  fini  della  revoca  dei
finanziamenti, «le condizioni di appaltabilita' e di  cantierabilita'
si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti  di
cui al  comma  2,  sono  compiuti  entro  il  31  dicembre  dell'anno
dell'effettiva disponibilita' delle risorse»; 
    4. al  comma  5,  ha  previsto  che  il  mancato  rispetto  delle
condizioni  fissate  dal  comma  3-bis  determina   la   revoca   del
finanziamento assegnato; 
  Visto il decreto 4 marzo 2015, n. 82,  con  il  quale  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ha, tra l'altro: 
    1. previsto che i requisiti di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del
decreto-legge n. 133 del 2014 si dovessero intendere soddisfatti, per
la «tranvia di Firenze: ... prosecuzione Linea 4  di  Firenze  tratta
Leopolda-Piagge», al verificarsi della  trasmissione  alla  Struttura
tecnica di  missione  degli  «elaborati  progettuali  idonei  per  la
conferenza dei servizi del  progetto  ...  e  per  la  sottoposizione
all'approvazione del CIPE»; 
    2. quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi  di
cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  n.
133/2014, tra cui 100 milioni di euro per la  «tranvia  di  Firenze»,
imputati per 20 milioni di euro sull'anno 2017, 40 milioni  sull'anno
2018 e 40 milioni sull'anno 2020; 
  Preso atto che con decreto di settembre  2017,  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, a seguito di riduzioni e rimodulazioni
delle risorse, ha rideterminato le assegnazioni  agli  interventi  di
cui al suddetto decreto interministeriale n. 82 del 2015,  destinando
alla «tranvia di Firenze» 99,51 milioni di euro complessivi, imputati
per 19,77 milioni sull'anno 2017, 37,19 milioni sull'anno 2018,  2,55
milioni sull'anno 2019 e 40 milioni sull'anno 2020; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente  il  «bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1,  comma  140,
ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un fondo per il  finanziamento  degli  investimenti  e
dello sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione di 1.900
milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni per l'anno 2018, di
3.500 milioni per l'anno 2019 e di 3.000 milioni per  ciascuno  degli
anni dal 2020 al 2032; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 2017, con
il quale e' stata disposta la  ripartizione  di  parte  del  suddetto
Fondo a favore dei settori di spesa indicati nell'allegato al decreto
stesso; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  16
ottobre 2017, n. 177410, registrato alla Corte dei conti in  data  23
ottobre 2017 - Uff. 1, Reg. n. 1347,  che,  in  considerazione  della
suddetta ripartizione, ha disposto le variazioni contabili per l'anno
2017 e  ha  disposto,  sul  capitolo  7400  del  Dipartimento  per  i
trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  il  personale
denominato «Spese per il completamento di interventi nel settore  dei
sistemi di trasporto rapido di massa», la variazione di competenza  e
cassa per  20  milioni  di  euro  e  considerato  che,  sullo  stesso
capitolo, risultavano stanziate complessive risorse per 1.397 milioni
di euro; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
22 dicembre 2017, n. 587, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  22
del 2018, che: 
    1. ha ripartito fra vari interventi le risorse del suddetto fondo
stanziate sul richiamato capitolo 7400, pari ai citati 1.397  milioni
di euro complessivi, assegnando il finanziamento  di  47  milioni  di
euro al Comune di  Firenze  per  la  «Linea  tranviaria  4.1:  tratta
Leopolda-Piagge»; 
    2. ha previsto che, con successivo  provvedimento,  la  Direzione
generale  competente  avrebbe  dovuto  ripartire  in  annualita'   il
contributo assegnato ad ognuno degli interventi finanziati; 
    3. ha stabilito che le  risorse  ripartite  s'intendano  revocate
«qualora  il  soggetto  beneficiario  non   provveda   all'assunzione
dell'obbligazione giuridicamente  vincolante  per  l'affidamento  dei
lavori entro il 31 dicembre 2020»; 
    4. ha previsto che le risorse in questione  s'intendano  altresi'
revocate nel caso di  mancato  rispetto  del  cronoprogramma  di  cui
all'art. 2 del decreto stesso, «dovuto a fatti o atti che impediscano
l'utilizzo delle risorse  disponibili  entro  ventiquattro  mesi  dal
termine previsto per la conclusione dell'intervento»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 agosto 2018, n. 360, pubblicato  sul  sito  internet  del  predetto
Ministero, come da avviso riportato nella Gazzetta Ufficiale  n.  233
del 2018, che conferma il riparto delle  risorse  di  cui  al  citato
decreto n.  587  del  2017,  previa  acquisizione  dell'intesa  della
Conferenza unificata, e che rinvia allo stesso decreto n. 587 per  le
modalita' di attribuzione ed erogazione delle risorse stesse; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
14 settembre 2018, n. 234, con il quale, ai  sensi  dell'art.  2  del
citato decreto n. 587 del 2017, sono stati  ripartiti  in  annualita'
dal 2017 al 2025 e impegnati i contributi destinati ai comuni, per il
citato importo totale di 1.397 milioni di euro, tra cui i 47  milioni
di euro destinati al suddetto intervento del Comune di Firenze; 
  Vista la  delibera  1°  dicembre  2016,  n.  56,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 2017, con la quale  questo  Comitato  ha
assegnato risorse  alle  regioni  e  alle  citta'  metropolitane  che
avevano concluso il processo di concertazione interistituzionale  che
aveva portato alla  sottoscrizione  di  appositi  documenti  pattizi,
compresa la Citta' metropolitana di Firenze, cui sono stati assegnati
110 milioni di euro «a carico delle  ulteriori  risorse  che,  previa
iscrizione in bilancio a  seguito  di  decisione  parlamentare  sulla
legge  di  bilancio  2017,»  avrebbero   integrato   «la   dotazione,
originariamente stabilita  dall'art.  1,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014)», del Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020; 
  Vista la nota 19 marzo 2019, n. 11620, con la  quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto,  tra  l'altro,
l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo
Comitato dell'argomento «Firenze:  sistema  tranviario  fiorentino  -
linea   tranviaria   4.1    "Leopolda-Piagge"»,    trasmettendo    la
documentazione istruttoria per l'approvazione del  relativo  progetto
preliminare; 
  Vista la nota 2 aprile 2019, n. 2584,  con  la  quale  il  suddetto
Ministero ha integrato la citata documentazione istruttoria; 
  Vista la nota 3 aprile 2019, prot n.  149189,  acquisita  al  prot.
DIPE 3 aprile 2019, n. 1917, con  la  quale  la  Regione  Toscana  ha
confermato il parere favorevole, con prescrizioni,  sul  progetto  in
esame, gia' espresso con delibera di  Giunta  21  dicembre  2015,  n.
1277; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che: 
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
      1. che il sistema tranviario fiorentino e' composto dalla linea
1  Santa  Maria  Novella-Scandicci,  in  esercizio,  dalla  linea   2
Peretola-Santa Maria Novella-P.zza Libertà-P.zza San Marco, in  corso
di    realizzazione,    e    dalla    linea    3.1    Santa     Maria
Novella-Fortezza-Careggi, in esercizio dal mese di luglio 2018; 
      2.  che  la  linea  tranviaria  4  fa  parte  di   un   sistema
intercomunale che collega il Comune di Firenze con  quello  di  Campi
Bisenzio, interconnettendosi alla linea  1  in  corrispondenza  della
stazione Leopolda-Porta al Prato; 
      3. che obiettivo del progetto e' il  collegamento  dell'attuale
stazione Porta al Prato, in zona Leopolda, con il tessuto  periurbano
oltre il  ponte  dell'Indiano,  utilizzando  il  sedime  dell'attuale
tracciato  ferroviario  Firenze  Porta  a   Prato   -   Empoli   fino
all'interconnessione con la  linea  Firenze-Pisa,  all'altezza  della
stazione delle Cascine, e successivamente dirigendosi verso l'abitato
prossimo alla stazione ferroviaria delle Piagge, con un tracciato  in
nuova sede; 
      4. che, in particolare, la linea 4.1 si sviluppa per circa  6,2
km a partire dall'interconnessione con la linea 1, di cui circa  3,45
km in sovrapposizione alla sede  dell'ex  ferrovia  Firenze-Empoli  e
circa 2,71 km in nuova sede, e sara' dotata inizialmente di  8  tram,
di cui 7 in servizio e uno in riserva; 
      5. che il capolinea nel quartiere Le Piagge e' collocato in  un
punto di notevole attrattivita', in prossimita' di una stazione della
citata linea ferroviaria Firenze-Pisa, e che nella zona  e'  prevista
la realizzazione del deposito, adibito prevalentemente a  rimessaggio
e capace di ospitare i 10 tram che a regime sono previsti sulla linea
(compresi eventuali tram di riserva); 
      6. che, la linea e' connessa al deposito di Scandicci,  tramite
uno scambio collocato alla fermata Leopolda, per  lo  svolgimento  di
alcune operazioni di manutenzione, ed e' anche connessa alla linea 1,
in  vista  di  un  eventuale  futuro  possibile  esercizio  in   tale
direzione; 
      7. che le  principali  opere  d'arte  sono  costituite  da  due
manufatti  scatolari  per  il  superamento  delle  linee  ferroviarie
Firenze-Pisa e Firenze Porta al Prato-Empoli, dal  prolungamento  del
tombino  Fosso  della  Goricina  e  da  opere  di  sostegno  per   la
realizzazione di alcune fermate e per il contenimento di un tratto in
rilevato; 
      8. che il progetto e' corredato da  uno  studio  trasportistico
nel quale si evidenzia, tra l'altro, che i passeggeri della  linea  4
costituiscono in parte in nuova utenza del sistema tranviario nel suo
complesso e in parte sono passeggeri «trasferiti» dalla linea 2; 
      9. che, valutando il «tempo di giro», la velocita'  commerciale
della linea e la necessita' di assicurare un servizio regolare -  con
il massimo contenimento dei tempi di attesa e di fermata  soprattutto
nelle ore di punta e diurne - nonche'  considerando  un  cadenzamento
minimo di circa 6 minuti, lo studio ha consentito di stimare in 7  il
numero  di  veicoli  da  utilizzare  sulla  linea,  con  un   veicolo
aggiuntivo di riserva; 
      10. che, con nota 29 aprile  2015,  n.  115239,  il  Comune  di
Firenze  ha  trasmesso  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti il progetto preliminare della linea 4 della tranvia  idoneo
per la Conferenza di servizi; 
      11. che il 3 giugno 2015 il Comune di Firenze ha pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione stessa l'avviso di deposito  della
documentazione inerente il progetto e che la  medesima  pubblicazione
e' stata effettuata presso l'albo pretorio del comune; 
      12. che, con nota 7 dicembre 2015,  n.  343111,  il  Comune  di
Firenze ha trasmesso integrazioni al progetto preliminare; 
      13. che, con decreto dirigenziale 17 dicembre 2015, n. 5051, la
Citta' metropolitana di Firenze ha  disposto  di  non  sottoporre  il
progetto in esame a procedura di VIA, come previsto dalla legge della
Regione Toscana n. 10  del  2010  sopra  citata,  e  ha  indicato  le
prescrizioni da recepire  «nella  successiva  fase  di  progettazione
definitiva  e  conseguentemente  per  la   fase   di   autorizzazione
dell'opera»; 
      14. che, con delibera di Giunta 21 dicembre 2015, n.  1277,  la
Regione Toscana ha espresso parere favorevole, con prescrizioni,  sul
progetto preliminare, confermandolo con nota 3 aprile 2019; 
      15. che, il 22 dicembre 2015, si e'  tenuta  la  Conferenza  di
servizi; 
      16. che, con nota 14 gennaio 2016, n.  541,  il  Ministero  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo  -  Soprintendenza
archeologia della Toscana - Firenze,  tenuto  conto  della  tipologia
dell'opera, «poco estesa ed in gran parte coincidente con il rilevato
ferroviario esistente», ha ritenuto che la realizzazione della stessa
non  comporti  «significativi   effetti   negativi   sul   patrimonio
archeologico e quindi, per quanto di propria competenza», ha ritenuto
che l'opera sia «da non sottoporre a procedura  di  VIA»,  formulando
prescrizioni; 
      17. che, con nota 28 gennaio 2016,  n.  1028,  il  Segretariato
regionale del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo per la Toscana ha confermato i pareri  espressi,  nell'ambito
del procedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  dalla
Soprintendenza belle arti e paesaggio per  le  Province  di  Firenze,
Pistoia e Prato (nota 30 giugno 2015, n. 8238) e dalla Soprintendenza
archeologia della Toscana (nota 14 gennaio 2016, n. 541); 
      18. che, in riscontro  a  una  richiesta  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti d'integrazioni a fini istruttori,  con
nota 28 maggio 2018, acquisita al prot. MIT 30 maggio 2018, n.  4606,
il Comune di Firenze ha nuovamente trasmesso il  progetto  in  esame,
precisando che lo  stesso  non  conteneva  aggiornamenti  rispetto  a
quello inviato il 29 aprile 2015; 
      19. che, con voto 20 dicembre 2018, n. 104, il Comitato tecnico
permanente per la sicurezza dei  sistemi  di  trasporto  ad  impianti
fissi ha espresso parere favorevole in  linea  tecnico-economica  sul
progetto in esame, accogliendo le prescrizioni proposte dal Ministero
in sede di istruttoria e formulando considerazioni in sede di voto; 
      20. che con nota 14 marzo 2019, n. 88979, il Comune di  Firenze
ha trasmesso documentazione integrativa, riguardante  in  particolare
la relazione archeologica, il Piano economico e finanziario  (PEF)  e
la scheda di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003; 
      21. che il Ministero ha proposto,  in  apposito  allegato  alla
relazione  istruttoria,  le  prescrizioni  e  le  raccomandazioni  da
formulare in sede di approvazione del progetto preliminare del  lotto
in esame, esponendo le motivazioni nei casi  di  mancato  o  parziale
recepimento delle stesse; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
      1. che il soggetto aggiudicatore e' il Comune di Firenze; 
      2. che il 20 giugno 2005  il  comune  e  la  societa'  Tram  di
Firenze S.p.a. hanno sottoscritto  una  convenzione,  successivamente
integrata da atti aggiuntivi del 6 marzo 2007, del 14 ottobre 2008  e
del 17 aprile 2014, che non comprende la linea 4; 
      3. che il Comune di Firenze ha  chiesto  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione (ANAC) di esprimersi in ordine  alla  possibilita'  di
affidare   direttamente   a   Tram   di   Firenze   S.p.a.,   attuale
concessionario del  sistema  tramviario  di  Firenze,  progettazione,
realizzazione e gestione della Linea 4, ritenendo sussistenti,  nella
fattispecie, i presupposti previsti dalla disciplina di  settore  per
l'affidamento dei c.d. «lavori e servizi complementari»; 
      4. che, con delibera 12 aprile 2017, n. 388, l'ANAC ha ritenuto
che 
        4.1  nell'assetto  normativo  al  momento  in   vigore,   «la
fattispecie dei  c.d.  lavori/servizi  complementari,  prevista»  nel
decreto legislativo n. 163 del 2006, «quale ipotesi  per  il  ricorso
alla  procedura  negoziata  senza   pubblicazione   di   un   bando,»
rappresentasse, anche in relazione al rapporto concessorio, «uno  dei
casi in cui la SA [stazione appaltante] puo'  procedere  a  modifiche
del  contratto  in  corso  di  esecuzione,  purche'   sussistano   le
condizioni espressamente e tassativamente indicate nella norma»; 
        4.2 «nell'ambito di un rapporto concessorio e' demandata alla
stazione  appaltante  la  potesta'  di  valutare  la  sussistenza  in
concreto delle condizioni legittimanti il ricorso all'istituto  delle
modifiche  del  contratto  in  corso  di   esecuzione,   previsto   e
disciplinato dall'art. 175 del Codice» dei contratti pubblici; 
        4.3  il  Comune  di  Firenze  sia  tenuto  «all'accertamento,
adeguatamente motivato, dei presupposti legittimanti la modifica  del
contratto in corso di esecuzione con  particolare  riferimento»  alle
circostanze indicate nella delibera stessa e che «all'esito  di  tale
accertamento  l'eventuale  affidamento  dei  lavori/servizi  ...,  in
favore dell'operatore economico affidatario della  concessione,  deve
avvenire alle stesse condizioni previste nella convenzione originaria
(poiche' diversamente  si  assisterebbe  ad  una  rinegoziazione  del
contratto,  non  ammessa  dalla  disciplina  di  settore)  e   previo
controllo  del  possesso,  da  parte  del  medesimo  operatore,   dei
requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori/servizi de quibus»; 
      5. che, tenuto conto del suddetto  parere  ANAC,  l'affidamento
dell'opera sara' effettuato in appalto integrato ai  sensi  dell'art.
59, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
      6. che il CUP dell'intervento e' H11I12000010002; 
      7. che, come riportato nella scheda di delibera n. 63 del 2003,
il cronoprogramma dell'intervento prevede un totale di  58  mesi,  di
cui 27 per le residue attivita' progettuali e  autorizzative  nonche'
per la gara e l'appalto dei lavori, 28  per  la  realizzazione  delle
opere e 3 per la messa in esercizio; 
    sotto l'aspetto finanziario: 
      1. che il costo stimato del progetto preliminare  in  esame  e'
stato inizialmente  determinato  in  166,614  milioni  di  euro  (IVA
inclusa), di cui 98,293 milioni di euro per lavori  e  forniture,  24
milioni di euro per materiale rotabile e 44,321 milioni di  euro  per
somme a disposizione; 
      2. che tale costo e' stato  elaborato  in  base  al  prezziario
della  Regione  Toscana  edizione  2014  e  ai  prezzi  delle   linee
tranviarie 2 e 3, incrementati di percentuali variabili fino  al  30%
per tener conto dell'aumento di costo di materiali  e  tecnologie,  e
che per tutte le voci di costo i prezzi parametrici individuati  sono
stati incrementati del 5% per tener conto, in relazione al  grado  di
definizione tipico di un progetto preliminare, di eventuali quantita'
e costi non preventivabili; 
      3. che la relazione istruttoria ha precisato che se il suddetto
costo di 166,614 milioni di euro fosse  stato  confermato  anche  nei
successivi livelli di progettazione, tenuto conto  dei  finanziamenti
disponibili, pari a 166 milioni di euro, il Comune di Firenze avrebbe
reperito il finanziamento mancante; 
      4. che, con nota 28 marzo 2019,  acquisita  con  prot.  MIT  1°
aprile 2019, n. 2479, il Comune di Firenze, attraverso una  riduzione
dei  «costi  del  concessionario»,  ha  rideterminato  il  costo  del
progetto in esame in 166 milioni di euro, di cui  98,293  milioni  di
euro per lavori  e  forniture,  24  milioni  di  euro  per  materiale
rotabile e 43,707 milioni di euro per somme a disposizione; 
      5. che per il finanziamento del progetto risultano  disponibili
le seguenti risorse: 
        5.1 95  milioni  di  euro  a  valere  sui  fondi  di  cui  al
decreto-legge n. 133 del 2014; 
        5.2 47 milioni di euro a valere sulle risorse  del  fondo  di
cui all'art. 1, comma 140,  della  legge  n.  232  del  2016,  e,  in
particolare, a valere sui 1.397 milioni di euro complessivi di cui al
richiamato decreto ministeriale n. 360 del  2018,  impegnati  con  il
decreto dirigenziale n. 234 del 2018 e appostati sul capitolo n. 7400
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
        5.3 24 milioni di euro a valere sulle risorse del  Patto  per
Firenze di cui alla delibera di questo Comitato n. 56 del 2016; 
      6. che, a carico del decreto-legge n. 133  del  2014,  figurano
disponibili complessivamente  99,51  milioni  di  euro  di  cui  alla
seguente tabella, appostati sul capitolo n. 7140 del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e  destinati  al  finanziamento  della
«tranvia di Firenze», opera che, come risulta all'art.  3,  comma  3,
lettera b), del richiamato decreto n. 82 del 2015,  comprende  i  due
interventi «prima fase funzionale progettazione del tratto  interrato
centro storico della linea 3» e  «prosecuzione  linea  4  di  Firenze
tratta Leopolda-Piagge»: 
 
                                                    (importi in euro) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      7. che il riparto del finanziamento tra la linea 4.1, cui  sono
destinati i richiamati 95 milioni di euro (precedente punto  5.1),  e
la linea 3, cui sono conseguentemente  destinati  i  rimanenti  4,510
milioni  di  euro,  e'  stato  effettuato  dal  Comune   di   Firenze
nell'ambito  di  un'attivita'  ricognitiva  di  programmazione  degli
investimenti svolta dalla richiamata Direzione generale per i sistemi
di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale; 
      8. che, come risulta dal citato decreto dirigenziale n. 234 del
2018, i suddetti 47 milioni di euro, a valere sulle risorse dell'art.
1, comma 140, della legge n. 232 del  2016  (precedente  punto  5.2),
sono stati impegnati sulle annualita' e per gli importi di  cui  alla
seguente tabella, anche per garantire la migliore conservazione delle
risorse in linea con il programma del costo dell'intervento: 
 
            =============================================
            |                   |Imputazioni (importi in|
            |    Annualita'     |         euro)         |
            +===================+=======================+
            |       2017        |                400.000|
            +-------------------+-----------------------+
            |       2018        |              1.950.000|
            +-------------------+-----------------------+
            |       2019        |              2.350.000|
            +-------------------+-----------------------+
            |       2020        |              4.700.000|
            +-------------------+-----------------------+
            |       2021        |              6.630.000|
            +-------------------+-----------------------+
            |       2022        |              6.000.000|
            +-------------------+-----------------------+
            |       2023        |             14.630.000|
            +-------------------+-----------------------+
            |       2024        |             10.340.000|
            +-------------------+-----------------------+
            |      Totale       |             47.000.000|
            +-------------------+-----------------------+
 
      9.  che  il  cronoprogramma  di  spesa   indicato   nel   piano
economico-finanziario e' il seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3  della  delibera  28  novembre
2018, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 2019); 
  Vista la nota 4 aprile 2019, n.  1940,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Considerata la richiesta formulata in seduta dal  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e  accolta  dal  Comitato,  concernente
l'integrazione della prescrizione  relativa  all'effettuazione  delle
opere  di  movimentazione  delle  terre  sotto  sorveglianza  di   un
archeologo  con  la  previsione  che  «dovra'  pertanto  essere  data
comunicazione alla Soprintendenza competente, con  congruo  anticipo,
della data d'inizio lavori. Resta inteso che, in fase  di  avvio  dei
lavori, la Soprintendenza medesima avra' facolta' di precisare,  come
di consueto, le modalita' operative  dell'assistenza  archeologica  e
che  l'eventuale  rinvenimento  di  emergenze  archeologiche   potra'
comportate  la  necessita'  di  varianti,   anche   sostanziali,   al
progetto»; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva
la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui  al
decreto legislativo in ultimo citato, a  tutte  le  procedure,  anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
1. Approvazione progetto preliminare. 
  1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 183,  comma  6,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,
nonche' ai sensi  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato,
con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al  successivo  punto
1.7, anche ai fini dell'attestazione della compatibilita' ambientale,
della  localizzazione  urbanistica  e  dell'apposizione  del  vincolo
preordinato  all'esproprio,  il  progetto  preliminare  del  «Sistema
tranviario fiorentino - linea tranviaria 4.1 Leopolda-Piagge». 
  1.2 Il limite di spesa dell'intervento di cui al  precedente  punto
1.1 e' quantificato  in  166  milioni  di  euro,  IVA  inclusa,  come
riportato nella precedente presa d'atto. 
  1.3 Il finanziamento della spesa di cui al precedente punto 1.2  e'
imputato sulle seguenti risorse: 
    1.3.1  95  milioni  di  euro  a  valere  sui  fondi  di  cui   al
decreto-legge n. 133 del 2014; 
    1.3.2 47 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di  cui
all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e, in particolare,
a valere sui 1.397 milioni di euro complessivi di cui  al  richiamato
decreto ministeriale n.  360  del  2018,  impegnati  con  il  decreto
dirigenziale n. 234 del 2018; 
    1.3.3 24 milioni di euro a valere sulle  risorse  del  Patto  per
Firenze di cui alla delibera di questo Comitato n. 56 del 2016. 
  1.4 Come previsto dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti 22 dicembre 2017, n. 587, il finanziamento  di  cui  al
precedente punto 1.3.2 s'intende revocato: 
    1.4.1   qualora   il   soggetto   beneficiario    non    provveda
all'assunzione  dell'obbligazione   giuridicamente   vincolante   per
l'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2020; 
    1.4.2 in caso di  mancato  rispetto  del  cronoprogramma  di  cui
all'art. 2 del decreto n. 587 del 2017, dovuto a  fatti  o  atti  che
impediscano l'utilizzo delle risorse disponibili  entro  ventiquattro
mesi dal termine previsto per la conclusione dell'intervento. 
  1.5 Le prescrizioni citate  al  precedente  punto  1.1,  cui  resta
subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate  nella  prima
parte  dell'allegato,  che  forma  parte  integrante  della  presente
delibera, mentre le  raccomandazioni  sono  riportate  nella  seconda
parte del  medesimo  allegato.  Il  soggetto  aggiudicatore,  qualora
ritenga  di  non   poter   dare   seguito   a   qualcuna   di   dette
raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione,  in  modo
da consentire al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  di
esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato,  se
del caso, misure alternative. 
2. Disposizioni finali. 
  2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti  componenti  il  progetto  preliminare  approvato  con   la
presente delibera. 
  2.2  Il  suddetto  Ministero,  in  sede   di   approvazione   della
progettazione definitiva, provvedera' alla verifica  di  ottemperanza
alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase. 
  2.3 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 
  2.4 Ai sensi della delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
    Roma, 4 aprile 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il Segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2019. 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg.ne n. 1-1178