IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il decreto 23 dicembre 2013  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali concernente  «Disposizioni  nazionali
concernenti  l'attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013,  recante  modifica  del
regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli
d'oliva e degli oli di  sansa  d'oliva  nonche'  ai  metodi  ad  essi
attinenti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 32 dell'8 febbraio 2014; 
  Visto in particolare  l'art.  5  comma  1  del  citato  decreto  23
dicembre 2013, in cui si stabilisce che:  «In  attuazione  di  quanto
previsto dall'art.  7-bis  del  regolamento,  gli  operatori  di  cui
all'art. 2 ovvero chiunque produce, detiene o  commercializza  uno  o
piu'  oli  per  qualsiasi  scopo  professionale  o  commerciale,   e'
obbligato alla tenuta  di  un  registro  per  ogni  stabilimento  e/o
deposito,  esclusi  i  punti  vendita  e  i  depositi  di  soli   oli
confezionati, nel quale sono annotati relativi  carichi  e  scarichi.
Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto
terzi,  il  registro  e'  tenuto  dal   contoterzista   che   procede
materialmente  alla  produzione  e/o  alla   lavorazione   e/o   alla
detenzione degli oli»; 
  Visto il decreto  7  giugno  2018  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali concernente  «disposizioni  nazionali
di applicazione del regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  del  17  dicembre  2013»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  165  del  18  luglio
2018; 
  Visto il Titolo IV - Sostegno accoppiato -  del  citato  decreto  7
giugno 2018, ed in particolare: 
    l'art. 19 - Norme generali e disposizioni  finanziarie,  comma  1
lettera i, ai sensi del quale e' concesso un sostegno accoppiato agli
agricoltori del settore dell'olio di oliva; 
    l'art. 27 - Misura premi per il settore olio di oliva,  ai  sensi
del quale sono concessi a favore di agricoltori i seguenti aiuti: 
      1)  premi  alle  superfici  olivicole  in  Liguria,  Puglia   e
Calabria,  coltivate  secondo  le  normali  pratiche   colturali   da
agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5,  comma  1,  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
23 dicembre 2013; 
      2) premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al
punto precedente, situate in Puglia e Calabria  e  caratterizzate  da
una pendenza media superiore al 7,5%; 
      3) premi alle  superfici  olivicole  di  particolare  rilevanza
economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo  le
normali pratiche colturali, da agricoltori in regola con le norme  di
cui all'art. 5, comma 1 del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013; tali requisiti sono
soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono  a  sistemi  di
qualita'. Per «sistemi di qualita'» si intendono  i  disciplinari  di
produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Considerato che nel corso del 2018 si sono verificate  le  seguenti
avversita' atmosferiche eccezionali  che  hanno  causato  danni  alle
produzioni agricole, ed  in  particolare  alle  produzioni  olivicole
nazionali: 
    gelate verificatesi nel periodo tra  fine  febbraio  e  la  prima
decade di marzo 2018; 
    siccita' del periodo dal secondo  semestre  2017  ai  primi  mesi
2018; 
    piogge persistenti nel periodo di fioritura  che  hanno  impedito
l'allegagione delle drupe. 
  Considerato inoltre che  nei  territori  della  Regione  Puglia  la
riduzione produttiva di olio  di  oliva  e'  stata  accentuata  dalle
infezioni di Xylella  fastidiosa  e  dai  relativi  provvedimenti  di
eradicazione e di contenimento; 
  Tenuto conto che  a  seguito  dei  suddetti  eventi  la  produzione
complessiva 2018 di olio nazionale, di  circa  175  mila  tonnellate,
risulta inferiore del 47%  rispetto  alla  media  annua  del  periodo
2014/2017 che ammonta a circa 327 mila tonnellate, e che tale livello
di produzione rappresenta il minimo mai registrato a far  data  dalla
campagna 1995/1996; 
  Considerato che tale diminuzione, gia' in  se'  rilevante,  risulta
piu'  accentuata  nelle  regioni  dell'Italia  centro-meridionale   a
maggiore vocazione olivicola, con un calo produttivo di oltre il  70%
rispetto alla media annua sopra considerata per le Regioni Basilicata
e Sardegna, di oltre il 60% in Calabria, di oltre il 50% in Puglia  e
Sicilia e tra il 30% ed il 40% in Campania, Lazio, Marche ed Abruzzo; 
  Considerato che la scarsa disponibilita' di prodotto, tenuto  conto
della vastita' dell'areale geografico in cui si  e'  riscontrata,  ha
messo in crisi l'intera filiera nazionale dell'olio di oliva; 
  Considerato  che  la  scarsa  produzione  ottenuta  nell'anno  2018
rappresenta causa di forza  maggiore  per  la  mancata  registrazione
delle produzioni di olio di oliva di cui all'art.  5,  comma  1,  del
decreto 23 dicembre 2013 sopracitato e che gli stessi adempimenti  si
considerano assolti: 
    per le domande relative ai premi  sulle  superfici  olivicole  in
Liguria, Puglia e Calabria, coltivate  secondo  le  normali  pratiche
colturali, se i richiedenti conducono superfici destinate ad  oliveto
nei suddetti territori; 
    per le domande relative  ai  premi  sulle  superfici  situate  in
Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al
7,5%, che beneficiano dei pagamenti di cui al punto precedente, se  i
richiedenti conducono superfici destinate  ad  oliveto  nei  suddetti
territori; 
    per le domande relative ai premi  sulle  superfici  olivicole  di
particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale,
coltivate secondo le normali pratiche colturali, per quanto  riguarda
la verifica dei requisiti di adesione ai sistemi di qualita'  di  cui
al  regolamento  (UE)  n.  1151/2012,  se  i  richiedenti   conducono
superfici destinate ad oliveto nei territori compresi nei  rispettivi
disciplinari  di  produzione  e  siano  assoggettati   al   controllo
dell'organismo di certificazione incaricato; 
  Ritenuto necessario provvedere all'erogazione degli  aiuti  di  cui
all'art. 27 del decreto 7 giugno 2018  agli  agricoltori  richiedenti
che rispettano le condizioni sopra definite, in considerazione  della
sussistenza della predetta causa di forza maggiore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per la campagna  2018,  in  considerazione  della  causa  di  forza
maggiore di  cui  in  premessa,  gli  organismi  pagatori  provvedono
all'erogazione degli aiuti accoppiati di cui all'art. 27 del  decreto
7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 165 del 18 luglio 2018: 
    per le domande relative ai premi  sulle  superfici  olivicole  in
Liguria, Puglia e Calabria, coltivate  secondo  le  normali  pratiche
colturali, qualora i richiedenti  conducano  superfici  destinate  ad
oliveto nei suddetti territori; 
    per le domande relative  ai  premi  sulle  superfici  situate  in
Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al
7,5%, che beneficiano dei  pagamenti  di  cui  al  punto  precedente,
qualora i richiedenti conducano superfici destinate  ad  oliveto  nei
suddetti territori; 
    per le domande relative ai premi  sulle  superfici  olivicole  di
particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale,
coltivate secondo le normali pratiche colturali, per quanto  riguarda
la verifica dei requisiti di adesione ai sistemi di qualita'  di  cui
al regolamento (UE) n. 1151/2012,  qualora  i  richiedenti  conducano
superfici destinate ad oliveto nei territori compresi nei  rispettivi
disciplinari  di  produzione  e  siano  assoggettati   al   controllo
dell'organismo di certificazione incaricato.