IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto il comma 961 dell'art. 1 della  legge  n.  145/2018,  con  il
quale si dispone che i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a. a comuni,  province  e  citta'  metropolitane,  trasferiti  al
Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'art.  5,
commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  aventi  le
caratteristiche di cui al comma 962 dell'art. 1 della predetta  legge
possono  essere  oggetto  di   operazioni   di   rinegoziazione   che
determinino  una  riduzione  totale  del  valore  finanziario   delle
passivita' totali a carico degli enti stessi, ferma restando la  data
di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento; 
  Visto il comma 962 dell'art. 1 della  legge  n.  145/2018,  con  il
quale si stabilisce che possono essere oggetto  di  rinegoziazione  i
mutui che, alla data del 1°  gennaio  2019,  presentino  le  seguenti
caratteristiche: 
    a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso; 
    b)  oneri  di  rimborso  a  diretto   carico   dell'ente   locale
beneficiario dei mutui; 
    c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022; 
    d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro; 
    e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  20  giugno  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003; 
    f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 
    g) non  oggetto  di  differimenti  di  pagamento  delle  rate  di
ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali
i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici; 
  Visto il comma 963 dell'art. 1 della legge n.  145/2018,  il  quale
dispone che il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  proprio
decreto di natura non regolamentare, provvede a individuare  i  mutui
che  possono  essere  oggetto  delle  operazioni  di  rinegoziazione,
nonche' a definire i criteri e le  modalita'  di  perfezionamento  di
tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito
delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base  della
curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano
di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota
capitale e quota interessi; 
  Visto il comma 964 dell'art. 1 della legge n.  145/2018,  il  quale
stabilisce  che  la   gestione   delle   attivita'   strumentali   al
perfezionamento delle  operazioni  di  rinegoziazione  e'  effettuata
dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.  in  base  alla  convenzione
stipulata con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai  sensi
dell'art. 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Mutui rinegoziabili 
 
  1. I  mutui  indicati  nell'elenco  allegato  al  presente  decreto
(allegato A),  che  non  siano  estinti  anticipatamente  dagli  enti
mutuatari alla data del 30 giugno 2019, possono essere oggetto  delle
operazioni di rinegoziazione qualora il tasso di interesse sulla base
del quale sono determinati i nuovi piani di  ammortamento,  calcolato
ai sensi del successivo art. 3,  comma  1,  sia  inferiore  a  quello
previsto nel piano di ammortamento originario e pertanto consenta  la
riduzione del valore finanziario delle  passivita'  totali  a  carico
degli enti.