IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 «Misure per  la  lotta  contro
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali». 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista   la   legge   24   dicembre   2004,   n.   313   «Disciplina
dell'apicoltura»; 
  Vista la  ordinanza  ministeriale 20  aprile  2004  «Norme  per  la
profilassi dell'Aethina tumida e del Tropilaelaps spp.»; 
  Considerato che in data 12 settembre 2014 il  Centro  di  referenza
nazionale per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie  ha  confermato  la
presenza  del  coleottero  Aethina  tumida  esotico  sul   territorio
nazionale in nuclei di api posti nel Comune di Gioia Tauro (RC). 
  Vista l'ordinanza della Regione Calabria n.  94  del  19  settembre
2014 «Ordinanza  contingibile  e  urgente  a  tutela  del  patrimonio
apistico regionale e comunitario per rinvenimento di  Aethina  tumida
in alveari del  territorio  di  Gioia  Tauro  (RC)»  che  dispone  la
distruzione  degli  apiari  infestati  da  Aethina   tumida   nonche'
l'istituzione di una zona di protezione di 20 km intorno al  focolaio
primario di Gioia Tauro nonche' una zona di sorveglianza comprendente
il rimanente territorio della Regione Calabria; 
  Visto il decreto 19 novembre 2014 della  Direzione  generale  della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero  della  salute
relativo  a  «Misure  straordinarie  di  eradicazione  e   indennizzo
conseguente all'infestazione da Aethina tumida» con il quale e' stata
disposta la distruzione degli  apiari  infestati  da  Aethina  tumida
nonche' l'indennizzo degli  apicoltori  interessati  ai  sensi  della
legge 2 giugno 1988, n. 218; 
  Tenuto conto che a partire dal 2014  e  fino  al  2018  sono  stati
accertati focolai di infestazione negli apiari, nuclei  sentinella  e
sciami selvatici presenti nella zona  di  protezione  di  20  km  del
Comune di Gioia Tauro; 
  Rilevato che nell'ambito dei  controlli  effettuati  nella  regione
Calabria il 25 luglio 2016 e' stato accertato un  nuovo  focolaio  di
Aethina tumida in un apiario posto nel Comune di Grimaldi a circa 100
km dalla zona di protezione di Gioia Tauro nella Provincia di  Reggio
Calabria; 
  Considerato che nel 2017 altri  casi  di  infestazione  sono  stati
accertati nei Comuni  di  Stignano  (RC),  Scilla  (RC)  e  Villa  S.
Giovanni (RC) al di fuori dalla zona di protezione di 20 km di  Gioia
Tauro all'interno della Provincia di Reggio Calabria; 
  Considerato che nel 2018  l'infestazione  e'  stata  accertata  nei
Comuni di Laureana di Borrello (RC) e di Joppolo (VV); 
  Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e  dei
farmaci veterinari n. prot. 11854 del 10 maggio  2017  con  la  quale
l'intera Provincia di  Reggio  Calabria  viene  considerata  zona  di
protezione; 
  Vista la nota n. prot  12751  del  22  maggio  2017  con  la  quale
l'intera  Provincia  di  Vibo  Valentia  viene  considerata  zona  di
protezione; 
  Preso atto della situazione epidemiologica che vede  il  persistere
nonche' l'estendersi dell'infestazione oltre la zona di protezione di
20 km di Gioia Tauro negli anni  compresi  tra  il  2014  e  il  2018
nonche' il rilevamento di Aethina tumida in sciami selvatici e nuclei
sentinella; 
  Considerato che il Consiglio superiore di sanita'  il  13  febbraio
2018,  in  risposta  al  quesito   della   DGSAF   relativamente   a:
«Applicazione di misure di eradicazione nei confronti del  coleottero
infestante Aethina  tumida  in  Provincia  di  Reggio  Calabria»,  ha
espresso  parere  favorevole  alla  sostituzione,   nella   zona   di
protezione  di  Reggio  Calabria,  delle  misure   straordinarie   di
eradicazione  e  di  indennizzo  con  altre  misure  di  contenimento
alternative  finalizzate  a  limitare  l'approccio  distruttivo   nei
confronti degli alveari; 
  Visto il parere del Centro nazionale di referenza per  l'apicoltura
dell'IZS delle Venezie avente numero  di  protocollo  0017984/2018  e
trasmesso in data 19 dicembre 2018; 
  Ritenuto necessario pertanto rivedere la  strategia  di  intervento
nei confronti di Aethina tumida sul  territorio  nazionale,  disposta
con decreto 19 novembre 2014, tenuto conto delle conoscenze acquisite
e  dell'evoluzione  della   situazione   epidemiologica   di   questo
infestante; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini  del  presente  dispositivo  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) Zona di  protezione:  la  zona  di  almeno  20  km  di  raggio
individuata  a  partire  dall'ultimo  focolaio  o  caso  nei   nuclei
sentinella di Aethina tumida; 
    b) Zona di sorveglianza:  la  zona  di  almeno  5  km  di  raggio
individuata a partire dal margine esterno della zona di protezione.