Allegato 1 A) Misure in Zona protezione a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilita' degli alveari nonche' del posizionamento da parte degli apicoltori di trappole meccaniche o biocide in tutte le arnie; b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole l'intero apiario verra' posto sotto sequestro fino alla risoluzione della non conformita'; c) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine nonche' favi e melari; d) divieto di introduzione o di transito in zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine nonche' favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASL territorialmente competente; e) effettuazione di controlli in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza; f) in ciascun apiario verranno controllate in parti uguali un numero di trappole famiglie tale da rilevare una prevalenza attesa del 10% con il 95% di confidenza; g) in caso di rilevamento di Aethina tumida dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario; h) se ritenuto necessario, effettuazione di ulteriori controlli clinici, in alveari, nuclei sentinella impianti di smielatura al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di misure di controllo; i) distruzione da parte del veterinario ufficiale degli apiari abbandonati che non risultano registrati in BDA. 2. In deroga alla lettera c), i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del veterinario ufficiale con esito favorevole; 3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo 48 ore dal loro arrivo a destino; 4. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati; 5. Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2, l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al veterinario ufficiale almeno 72 ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta. B) Misure in Zona di sorveglianza a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilita' degli alveari e dell'avvenuto posizionamento da parte degli apicoltori in tutte le arnie di trappole meccaniche o biocide; b) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di sorveglianza di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine; c) divieto di introduzione e transito di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine nonche' favi e melari se non previamente autorizzato da parte dell'ASL territorialmente competente; d) posizionamento e controllo clinico mensile da parte del veterinario ufficiale di un numero di nuclei sentinella definiti dal CRN dell'apicoltura calcolati in funzione della situazione epidemiologica lungo l'intero perimetro della zona di sorveglianza in una fascia profonda 500 metri dalla zona di protezione; e) controllo annuale di tutti gli apiari presenti nella zona di sorveglianza attraverso l'esecuzione di test clinici eseguiti su un numero uguale di trappole e famiglie tali da rilevare una prevalenza del 2% con il 95% di confidenza; f) in caso di presenza di Aethina tumida dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario; g) effettuazione di ulteriori controlli clinici, se ritenuto necessario, da condursi negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di misure di controllo; h) in caso di rilevamento di Aethina tumida in un alveare o nucleo sentinella si procedera' ad individuare una nuova zona di protezione a partire dal focolaio confermato; 2. In deroga alla lettera c), per i soli alveari a fini di nomadismo e' consentita la movimentazione al di fuori della zona di sorveglianza e solo nelle province confinanti, previo controllo clinico con esito favorevole di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza di infestazione uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza. 3. In deroga alla lettera c); i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del veterinario ufficiale con esito favorevole; 4. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo 48 ore dal loro arrivo a destino; 5. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di cui al punto precedente i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati; 6. Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2, l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al veterinario ufficiale almeno 72 ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.