(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
A) Misure in Zona protezione 
      a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento
in BDA di tutti  gli  apiari  presenti,  della  tracciabilita'  degli
alveari nonche' del  posizionamento  da  parte  degli  apicoltori  di
trappole meccaniche o biocide in tutte le arnie; 
      b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi  di  trappole
l'intero apiario verra' posto sotto sequestro fino  alla  risoluzione
della non conformita'; 
      c) divieto di movimentazione  verso  l'esterno  della  zona  di
protezione  di  alveari,  sciami,  nuclei,  pacchi  d'ape,  api   per
impollinazione e api regine nonche' favi e melari; 
      d) divieto di introduzione o di transito in zona di  protezione
di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api
regine nonche' favi e melari se non previamente autorizzato da  parte
della ASL territorialmente competente; 
      e) effettuazione di controlli in un numero di  apiari  tale  da
rilevare una prevalenza uguale o superiore  al  10%  con  il  95%  di
confidenza; 
      f) in ciascun apiario verranno controllate in parti  uguali  un
numero di trappole famiglie tale da rilevare  una  prevalenza  attesa
del 10% con il 95% di confidenza; 
      g) in caso di rilevamento di  Aethina  tumida  dovranno  essere
controllati tutti gli alveari dell'apiario; 
      h) se ritenuto necessario, effettuazione di ulteriori controlli
clinici, in alveari, nuclei sentinella impianti di smielatura al fine
di raccogliere ulteriori  dati  di  carattere  epidemiologico  o  per
l'attuazione di misure di controllo; 
      i) distruzione da parte del veterinario ufficiale degli  apiari
abbandonati che non risultano registrati in BDA. 
    2. In deroga alla lettera c), i melari possono essere inviati  in
vincolo  sanitario  verso  impianti  di   smielatura   presenti   nel
territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti  ad  un
esame  ispettivo  da  parte  del  veterinario  ufficiale  con   esito
favorevole; 
    3. I melari di cui al  punto  2)  dovranno  essere  sottoposti  a
smielatura entro massimo 48 ore dal loro arrivo a destino; 
    4. In caso di riscontro di Aethina tumida  all'esame  di  cui  al
punto 2) i melari dovranno essere  sottoposti  a  un  trattamento  di
bonifica prima di essere spostati; 
    5. Per consentire la  programmazione  dei  controlli  di  cui  al
precedente punto 2, l'apicoltore comunica lo spostamento  dei  melari
al veterinario ufficiale almeno 72 ore prima della partenza. I melari
devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta. 
B) Misure in Zona di sorveglianza 
      a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento
in BDA di tutti  gli  apiari  presenti,  della  tracciabilita'  degli
alveari e dell'avvenuto posizionamento da parte degli  apicoltori  in
tutte le arnie di trappole meccaniche o biocide; 
      b) divieto di movimentazione  verso  l'esterno  della  zona  di
sorveglianza di  alveari,  sciami,  nuclei,  pacchi  d'ape,  api  per
impollinazione, api regine; 
      c) divieto di  introduzione  e  transito  di  alveari,  sciami,
nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione  e  api  regine  nonche'
favi e melari  se  non  previamente  autorizzato  da  parte  dell'ASL
territorialmente competente; 
      d) posizionamento e controllo  clinico  mensile  da  parte  del
veterinario ufficiale di un numero di nuclei sentinella definiti  dal
CRN  dell'apicoltura   calcolati   in   funzione   della   situazione
epidemiologica lungo l'intero perimetro della zona di sorveglianza in
una fascia profonda 500 metri dalla zona di protezione; 
      e) controllo annuale di tutti gli apiari presenti nella zona di
sorveglianza attraverso l'esecuzione di test clinici eseguiti  su  un
numero uguale di trappole e famiglie tali da rilevare una  prevalenza
del 2% con il 95% di confidenza; 
      f) in caso  di  presenza  di  Aethina  tumida  dovranno  essere
controllati tutti gli alveari dell'apiario; 
      g) effettuazione di ulteriori controlli  clinici,  se  ritenuto
necessario, da condursi negli alveari e nei nuclei sentinella al fine
di raccogliere dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di
misure di controllo; 
      h) in caso di rilevamento di Aethina tumida  in  un  alveare  o
nucleo sentinella si procedera' ad  individuare  una  nuova  zona  di
protezione a partire dal focolaio confermato; 
    2. In deroga alla lettera c),  per  i  soli  alveari  a  fini  di
nomadismo e' consentita la movimentazione al di fuori della  zona  di
sorveglianza e  solo  nelle  province  confinanti,  previo  controllo
clinico con esito favorevole di un numero di alveari tale da rilevare
una prevalenza di infestazione uguale o superiore al 2% con il 95% di
confidenza. 
    3. In deroga alla lettera c); i melari possono essere inviati  in
vincolo  sanitario  verso  impianti  di   smielatura   presenti   nel
territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti  ad  un
esame  ispettivo  da  parte  del  veterinario  ufficiale  con   esito
favorevole; 
    4. I melari di cui al  punto  2)  dovranno  essere  sottoposti  a
smielatura entro massimo 48 ore dal loro arrivo a destino; 
    5. In caso di riscontro di Aethina tumida  all'esame  di  cui  al
punto precedente i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento
di bonifica prima di essere spostati; 
    6. Per consentire la  programmazione  dei  controlli  di  cui  al
precedente punto 2, l'apicoltore comunica lo spostamento  dei  melari
al veterinario ufficiale almeno 72 ore prima della partenza. I melari
devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.