IL DIRETTORE GENERALE 
        della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, 
         il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Considerato che nel verbale di revisione sono state evidenziate una
serie  di  anomalie  ed  irregolarita'  formali  e  sostanziali   che
compromettono la natura mutualistica dell'ente, mostrando i caratteri
della spurieta' e,  quindi,  il  mancato  perseguimento  dello  scopo
sociale e che sono state contestate diverse  violazioni  rilevate  in
sede di ispezione da parte dell'I.T.L. di Latina; 
  Considerato, altresi', che  dalla  sua  costituzione  ad  oggi,  la
cooperativa non ha depositato alcun bilancio di esercizio  presso  il
registro delle imprese; 
  Considerato che in data 21 gennaio 2019 e' stato assolto  l'obbligo
di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando
comunicazione  dell'avvio  del   procedimento   e   che   il   legale
rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 17 aprile 2019, favorevole all'adozione del provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Richiamata la propria circolare n. 127844 del 29 marzo 2018,  nella
quale in particolare e' precisato che «Sono fatte salve le nomine  in
casi particolari, per i quali in deroga a  quanto  sopra  esposto  si
procede  alla  individuazione  diretta  di  professionisti   comunque
presenti nell'ambito della Banca  dati  disciplinata  dalla  presente
circolare. A mero titolo di esempio e non a  titolo  esaustivo,  tali
circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione  di  procedure
per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di piu'  rinunce
e/o dimissioni relative ad una medesima procedura  oppure  ancora  in
casi di cooperative che operano in un  contesto  socio-economico  e/o
ambientale critico»; 
  Ritenuto che, nel caso di specie,  vista  la  particolarita'  della
situazione dell'ente ricorra l'ipotesi di cooperative che operano  in
un contesto socio-economico critico di cui alla predetta circolare; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Jacopo Marzetti; 
 
                              Decreta:  
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Agri Amici societa' cooperativa  agricola»
con sede in Sezze (LT) (codice fiscale 02787220595), e'  sciolta  per
atto d'autorita' ai sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice
civile.