IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  legge   di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato,
in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e
successive modificazioni, con  il  quale  sono  emanate  disposizioni
circa l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Fondo per le politiche sociali; 
  Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre  2003,
n. 350; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
  Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2001)»,   il   quale
stabilisce la composizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001; 
  Visto l'art. 52, comma 2, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il  quale  integra
le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388  del
2000; 
  Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000  n.  342,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in
materia  di  volontariato,  le  cui  risorse  afferiscono  al   fondo
indistinto attribuito al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che
il Fondo nazionale per le  politiche  sociali  e'  determinato  dagli
stanziamenti  previsti  per   gli   interventi   disciplinati   dalle
disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della  legge  n.  388  del
2000, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti  previsti  per
gli interventi, comunque finanziati  a  carico  del  Fondo  medesimo,
disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti  affluiscono  al
Fondo senza vincolo di destinazione; 
  Visto il comma 2 dell'art. 46, il quale prevede che il Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,
provvede annualmente, con propri  decreti,  alla  ripartizione  delle
risorse del  Fondo  nazionale  politiche  sociali  per  le  finalita'
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo; 
  Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, che ribadisce che  al  decreto  annuale  di  riparto  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art.  20,
comma 7, della legge n. 328 del 2000; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158,  con  il
quale si dispone che lo  stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali e' incrementato di 300  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che
abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli  5  e  6  della
legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi  alla  partecipazione  delle
Province autonome di Trento e  Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi
speciali istituiti per garantire livelli  minimi  di  prestazioni  in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   6   dicembre   2017,   recante
individuazione delle unita' organizzative di livello dirigenziale non
generale nell'ambito del  Segretariato  generale  e  delle  direzioni
generali; 
  Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,
che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e,
in particolare, il comma 6, lettera  a),  che  prevede  che  la  Rete
elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per
l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali; 
  Visto l'art. 21 del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017,  che
istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e,  in
particolare, il comma 7,  che  prevede  che  il  Piano  abbia  natura
triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo
sia adottato nelle medesime modalita' con le quali  i  fondi  cui  si
riferisce sono ripartiti alle regioni; 
  Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147  del  2017
che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per  la  lotta
alla poverta' e  per  la  programmazione  sociale  e  la  conseguente
soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale  e  le
politiche sociali a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto; 
  Visto l'art. 24 del decreto legislativo n.  147  del  2017  che  ha
disposto l'istituzione del Sistema informativo unitario  dei  servizi
sociali, come modificato dal decreto-legge n. 4 del 28 gennaio  2019,
convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 28 marzo 2019; 
  Vista la legge n. 136 del 17  dicembre  2018,  di  conversione  con
modificazioni del decreto-legge n. 119 del  23  ottobre  2018  ed  in
particolare l'art.  25-quater,  comma  6  secondo  cui  «A  decorrere
dall'anno 2019, gli oneri relativi  agli  interventi  in  materia  di
politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, di cui all'art. 45  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  gli  interventi  di
competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale  per  le  politiche
migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di  euro,  sono  trasferiti,
per le medesime finalita',  dal  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali, di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello  stato
di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
nell'ambito del programma «Flussi migratori per motivi  di  lavoro  e
politiche di integrazione  sociale  delle  persone  immigrate»  della
missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti». La spesa
complessiva relativa agli oneri di  funzionamento  del  Tavolo  e'  a
valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.» 
  Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2018, concernente la ripartizione in capitoli  delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario  2019  e  per  il  triennio  2019-2021  e,  in
particolare, la tabella 4; 
  Visto in particolare, lo stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali - Centro  di  responsabilita'  n.  9
«Direzione  generale  per  la  lotta   alla   poverta'   e   per   la
programmazione sociale» per l'annualita' 2019 in cui e'  iscritto  il
capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali»,
missione 3(24) - programma 3.2 (24.12) - Centro di responsabilita' n.
9  «Direzione  generale  per  la  lotta  alla  poverta'  e   per   la
programmazione sociale» - Azione «Concorso dello Stato alle politiche
sociali erogate a livello territoriale»; 
  Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo  nazionale
per  le  politiche  sociali  per  l'esercizio  finanziario  corrente,
ammonta, complessivamente a euro 393.958.592,00; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65  che  istituisce
il Sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed  i
bambini  in  eta'  compresa  dalla  nascita  e  fino  ai  sei   anni,
all'interno del quale confluiscono gli interventi riferibili ai  nidi
d'infanzia e ai servizi integrativi,  finanziati  con  uno  specifico
Fondo dedicato; 
  Viste le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e  famiglie
in situazione di vulnerabilita'  di  cui  all'accordo  in  Conferenza
unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  in
data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province  autonome
di Trento e Bolzano e le autonomie locali; 
  Viste le Linee di indirizzo per  l'affidamento  familiare,  di  cui
all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012  tra  il  Governo,  le
regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le  autonomie
locali; 
  Viste  le  Linee  di  indirizzo  per  l'accoglienza   nei   servizi
residenziali  per  minorenni,  di  cui  all'accordo   in   Conferenza
unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  in
data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province  autonome
di Trento e Bolzano e le autonomie locali; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile  2018
per l'avvio della sperimentazione in  materia  di  banca  dati  delle
valutazioni e progettazioni personalizzate; 
  Visto il Piano per gli interventi e i  servizi  di  contrasto  alla
poverta',  per  il  triennio  2018-2020,  adottato  con  il   decreto
interministriale del 18 maggio 2018, del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze registrato dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2018 al n.
2056; 
  Visto il Piano sociale nazionale relativo  al  triennio  2018-2020,
adottato  con  decreto  interministeriale  del  26   novembre   2018,
registrato dalla Corte dei conti in  data  14  dicembre  2018  al  n.
1-3492 approvato dalla Rete nella seduta del 15 ottobre 2018; 
  Acquisita  in  data  1°  agosto  2019  l'intesa  della   Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Risorse 
 
  1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per  le
politiche  sociali  per  l'annualita'   2019,   ammontanti   a   euro
393.958.592,00 sono ripartite secondo  il  seguente  schema  per  gli
importi indicati: 
 
=====================================================================
|   a) somme destinate alle regioni   |     euro 391.726.202,00     |
+=====================================+=============================+
|b) somme attribuite al Ministero del |                             |
|lavoro e delle politiche sociali, per|                             |
|gli interventi a carico del Ministero|                             |
|e la copertura degli oneri di        |                             |
|funzionamento finalizzati al         |                             |
|raggiungimento degli obiettivi       |                             |
|istituzionali                        |            euro 2.232.390,00|
+-------------------------------------+-----------------------------+
|            Totale                   |          euro 393.958.592,00|
+-------------------------------------+-----------------------------+
 
  2.  Il  riparto  generale  riassuntivo  delle  risorse  finanziarie
complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per
l'annualita' 2019, di cui al  comma  1,  e'  riportato  nell'allegata
tabella 1, e il riparto delle risorse destinate alle regioni  per  il
medesimo anno e' riportato nell'allegata Tabella 2, che costituiscono
parte integrante  del  presente  decreto.  Le  regioni  procedono  al
successivo  trasferimento  delle  risorse   spettanti   agli   ambiti
territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale,
entro sessanta giorni dall'effettivo  versamento  delle  stesse  alle
regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.
L'erogazione agli ambiti e' comunicata  al  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche   sociali   entro   trenta   giorni   dall'effettivo
trasferimento delle risorse secondo le modalita' di cui  all'allegato
A. 
  3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello
stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da  ripartire  per  le
politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni  con  le  stesse
modalita' e criteri di cui al presente decreto  come  da  tabella  2,
colonna A. 
  4. Le eventuali risorse riversate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1,  comma  1286,
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  saranno  ripartite  fra  le
regioni con le medesime  modalita'  e  criteri  di  cui  al  presente
decreto come da tabella  2,  colonna  A,  previo  soddisfacimento  di
eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni,  in  esito  al
riconoscimento, con sentenza passata in giudicato,  dei  benefici  di
cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.