IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  203  del  30  agosto
1999, Supplemento ordinario n. 163; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326  e  successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  n.  274  del  25  novembre  2003,  che  ha
istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma
33; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze   («Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»), cosi' come modificato dal decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
106 dell'8 maggio 2012); 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 106 del 9 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  «Interventi  correttivi  di   finanza
pubblica» con particolare  riferimento  all'art.  8,  comma  10,  che
prevede la classificazione dei  medicinali  erogabili  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 303 del 28  dicembre  1993,  Supplemento
ordinario n. 121; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n.  222  e  successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del  30  novembre
2007, recante «Interventi urgenti in  materia  economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione  della  direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE e, in particolare, l'art. 14, comma 2; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del 29  settembre  2006,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 263 del 10 novembre 2012, Supplemento
ordinario n. 201; 
  Vista la determina AIFA con la quale la societa' BB Farma S.r.l. e'
stata   autorizzata   all'importazione   parallela   del   medicinale
«Augmentin», relativamente alla confezione indicata nell'allegato  1,
che  costituisce  parte  integrante  della  presente  determina,  con
classificazione in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma  5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 8  novembre  2012,  n.  189  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista l'istanza della societa' BB Farma S.r.l. di riclassificazione
dalla classe C(nn) alla classe  A  del  suddetto  medicinale  per  le
confezioni di cui all'allegato 1; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta indicata nell'allegato 1; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 20-22 giugno 2017; 
  Vista la comunicazione inviata a mezzo PEC dall'AIFA alla  societa'
BB Farma S.r.l. in data 18 luglio 2017  con  cui  e'  stato  reso  il
parere del CPR da ultimo citato; 
  Visto l'avviso trasmesso con PEC dall'AIFA in data 11  luglio  2018
alla predetta  societa'  di  convocazione  per  la  negoziazione  dei
farmaci di importazione parallela alla seduta del Comitato  prezzi  e
rimborso del 24-26 luglio 2018; 
  Preso atto della mancata adesione della societa' BB Farma S.r.l.  a
tale convocazione; 
  Visto il parere rilasciato dal Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 24-26 luglio 2018; 
  Vista la successiva comunicazione del 5  dicembre  2018  inviata  a
mezzo PEC dall'AIFA alla societa' BB Farma S.r.l.  con  la  quale  e'
stato trasmesso, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,  il  sopra  citato
parere Comitato prezzi e rimborso del 24-26  luglio  2018,  invitando
l'Azienda BB Farma S.r.l. a presentare controdeduzioni; 
  Tenuto conto della mancata presentazione di osservazioni  da  parte
della societa' BB Farma S.r.l.; 
  Visto l'ulteriore parere formulato dal Comitato prezzi  e  rimborso
nella seduta del 29-31 gennaio 2019, reso noto alla societa' BB Farma
S.r.l. in data 4 aprile 2019,  secondo  cui  anche  i  medicinali  di
importazione   parallela   sono   soggetti    alle    procedure    di
classificazione e negoziazione automatica previste per  i  medicinali
originator e generici e che, ai sensi dell'art. 48, comma 5,  lettera
e), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge  24  novembre  2003,  n.  326,  qualora  i
medicinali non comportino alcun  vantaggio  terapeutico  ed  il  loro
prezzo non sia inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali
per la relativa categoria terapeutica omogenea, nel caso in  cui  non
si raggiunga un accordo sul prezzo con l'azienda, il medicinale  deve
essere classificato nella fascia C), come dispone la delibera CIPE n.
3/2001; 
  Visto, infine, il parere emesso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso
nella seduta del 17-19 giugno 2019; 
  Ritenuto,  pertanto,   all'esito   del   procedimento,   necessario
classificare in  fascia  C  la  confezione  di  cui  all'allegato  1,
relativamente al farmaco di titolarita' della societa' richiedente la
riclassificazione; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La confezione della specialita' medicinale AUGMENTIN  -  A.I.C.  n.
037954120, cosi' come descritta nell'allegato 1, e'  classificata  in
fascia C.