IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni; Visto in particolare l'art. 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, nonche' definisce le modalita' di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla poverta' per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale; Visto l'art. 6, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che in particolare: al comma 1, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, nel cui ambito operano due apposite piattaforme digitali, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni. Stabilisce inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalita' e adeguati tempi di conservazione dei dati; al comma 2-bis, prevede che le regioni dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro, delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme nazionali le modalita' di colloquio e di trasmissione delle informazioni in maniera da garantire l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa; al comma 3, stabilisce che l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo comma, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validita', le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle sui requisiti per essere convocati presso i centri per l'impiego, e alla profilazione occupazionale; al comma 4, stabilisce che le piattaforme costituiscono il portale delle comunicazioni tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1, e definisce le informazioni che sono comunicate dai servizi competenti attraverso le piattaforme; al comma 5 stabilisce che le piattaforme rappresentano altresi' uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1, e definisce le funzioni per il cui svolgimento le piattaforme dialogano tra loro; al comma 7 prevede che in relazione alle attivita' in esame tutte le amministrazioni provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'», come modificato dall'art. 11, del citato decreto-legge n. 4 del 2019; Visto l'art. 24 del citato decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, istitutivo del Sistema informativo unitario dei Servizi sociali, anche denominato SIUSS, che in particolare al comma 3, stabilisce l'articolazione del SIUSS in due componenti: a) il Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati delle prestazioni sociali; 2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 2-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale; 3) Sistema informativo dell'ISEE; b) il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato dall'art. 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019; Visto l'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, istitutivo del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU), che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali; Visto l'art. 13, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che prevede che «costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro: a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'art. 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale; d) il sistema informativo della formazione professionale, d-bis) la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro; Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 61/CSR del 17 aprile 2019 sul «Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro» in attuazione dell'art. 12, comma 3 del succitato decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, in particolare laddove si precisa che: il Reddito di cittadinanza (Rdc) e' volto a contrastare la poverta' e al tempo stesso promuovere la crescita dell'occupazione e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso un programma di rafforzamento dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, condiviso con le regioni e le province autonome (Piano straordinario); il Piano straordinario si fonda sul riconoscimento dell'importanza centrale dei servizi per l'impiego, che costituiscono l'infrastruttura primaria del mercato del lavoro e svolgono, da sempre, fondamentali compiti di rilievo istituzionale per l'integrazione attiva delle persone; in quest'ottica la progettazione e gestione personalizzata degli interventi, anche in una logica di case management costituisce un riferimento di esperienza delle politiche attive regionali da valorizzare, da integrare e da implementare anche con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di cittadinanza; ai fini di un serio intervento di effettivo rilancio e definitivo rafforzamento dei centri per l'impiego (CPI), si pone contestualmente la necessita' dell'implementazione sostenibile e progressiva dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) dei servizi per il lavoro (come definiti nel decreto ministeriale n. 4/2018), per identificare e garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale la gamma dei servizi che ogni cittadino puo' esigere da un centro per l'impiego e gli standard quantitativi e qualitativi di tali servizi; Considerato che l'ANPAL e' tenuta a dare attuazione a una parte importante del Rdc e del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, avendo il compito, tra gli altri, di istituire una piattaforma digitale per il coordinamento dei Centri per l'impiego al fine di consentire l'attivazione e la gestione di un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo dei beneficiari (Patto per il lavoro), sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; Visto che il comma 7 dell'art. 4 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc; Visto che il comma 8 dell'art. 4 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 prevede che i beneficiari del Rdc siano tenuti a collaborare alla definizione del Patto per il lavoro e accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare registrarsi alla suddetta piattaforma digitale e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro; Considerato che l'ANPAL, sulla scorta di quanto previsto dal succitato comma 8 dell'art. 6 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, attesa la situazione di necessita' e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, puo' avvalersi, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di societa' in house al Ministero medesimo, le quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a.; Considerato altresi' che la succitata piattaforma istituita presso l'ANPAL dovra' comporsi di tutti gli strumenti utili per l'attivazione e gestione del Patto per il lavoro a favore dei Centri per l'impiego e in particolare di due sezioni: a) il Sistema per la gestione dei flussi dati amministrativi e della condizionalita'; b) il sistema per la fruizione continua dei servizi di accompagnamento, a sua volta articolato in un sistema on-line per l'accompagnamento continuo al percorso personalizzato per l'inserimento lavorativo (case management) e un sistema on-line per l'incontro domanda offerta self service (labor exchange); Ritenuto di dover definire con successiva integrazione al presente decreto le modalita' attuative del Sistema per la fruizione continua dei servizi di accompagnamento, del patto per il lavoro e del profilo occupazionale nell'ambito del reddito di cittadinanza, anche sulla base degli indirizzi definiti in esito al primo periodo di applicazione del Rdc, ai sensi del citato art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, stante la situazione di necessita' ed urgenza che non consente di procrastinare l'erogazione dei servizi connessi al Rdc e l'applicazione della relativa condizionalita'; Visto che il comma 4-bis dell'art. 12 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 autorizza, al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di cinque milioni di euro per l'anno 2021; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali e smi»; Viste le Linee guida sugli strumenti operativi per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale, approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 23 luglio 2019; Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro in data 22 agosto 2019; Acquisito il parere del Garante per la protezione di dati personali in data 20 giugno 2019; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 3 luglio 2019 e l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 1° agosto 2019; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; b) «Pensione di cittadinanza»: la denominazione che il Rdc assume quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; c) «Sistema informativo del RdC»: il sistema informativo del Reddito di cittadinanza, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nel cui ambito operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata; d) «SIUSS»: il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'art. 24 al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che include tra le sue componenti, ai sensi del comma 3, lettera a), numero 2.bis la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale; e) «SIU»: il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che include tra le sue componenti, ai sensi del comma 2, lettera d-bis) dell'art. 13, la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di lavoro; f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; g) «Comuni»: i comuni o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa, quali, a titolo esemplificativo, i municipi dei comuni capoluogo di citta' metropolitane; h) Agenzie regionali o enti regionali per la gestione dei servizi per l'impiego»: enti strumentali della regione o della provincia autonoma istituiti con legge regionale o provinciale per la gestione dei servizi per l'impiego; i) «Servizi per il lavoro»: i Centri per l'impiego nonche' i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, laddove i provvedimenti regionali prevedano che questi soggetti svolgano le funzioni di cui all'art. 4, comma 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; «Centri per l'impiego»: uffici territoriali delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, costituiti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015, per costruire i percorsi piu' adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione; j) «SAP»: la scheda anagrafico professionale dell'utente del Centro per l'impiego; k) «Patto di servizio»: il patto di servizio personalizzato come definito all'art. 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; l) «Patto per il lavoro»: patto di servizio personalizzato sottoscritto dai beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; m) «Patto per l'inclusione»: il patto per l'inclusione sociale sottoscritto dai beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017, ove non diversamente specificato; n) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; o) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; p) «Progetti utili alla collettivita'»: i progetti a titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire la propria disponibilita' ai sensi dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4/2019.