Avvertenza: 
 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio. 
 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali  delle
  funzioni  esercitate  dal  Ministero   delle   politiche   agricole
  alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. 
 
  1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite
le funzioni esercitate in materia  di  turismo  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.  Al  medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, secondo le modalita'  di  cui  al
comma 6 e seguenti, le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,
compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle  funzioni
oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle  relative  alla
Direzione generale  per  la  valorizzazione  dei  territori  e  delle
foreste  non  riferite  ad  attivita'  di  sviluppo,   promozione   e
valorizzazione del turismo. 
  2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del  turismo
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo e' soppresso e i posti funzione di un  dirigente  di  livello
generale e di due dirigenti di livello non generale  sono  trasferiti
al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Presso il Ministero
per i beni e le attivita' culturali sono altresi' istituiti  i  posti
funzione di un dirigente di livello generale e di  due  dirigenti  di
livello non generale nonche' ulteriori venticinque posti funzione  di
dirigenti di livello non generale per soprintendenze,  biblioteche  e
archivi.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in
3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Conseguentemente  la
dotazione organica  dirigenziale  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e' rideterminata nel numero massimo di ventisette
posizioni di livello  generale  e  di  centonovantadue  posizioni  di
livello non generale. 
  3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  determina  il
ripristino presso la medesima Amministrazione di due  posti  funzione
dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalenti   sul   piano
finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale  del
Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
turismo e' rideterminata nel numero massimo di  undici  posizioni  di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. 
  3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali delle funzioni inerenti al turismo,  al  fine  di
procedere a un potenziamento delle relative attivita',  la  dotazione
finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4,  comma  5,
lettera g), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  19  giugno  2019,  n.  76,  e'  incrementata
complessivamente di 500.000 euro, al netto  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020. 
  3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis,  pari  a  692.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4.  Al   fine   di   semplificare   ed   accelerare   il   riordino
dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo, fino al  15  dicembre  2019,  i  rispettivi  regolamenti  di
organizzazione,  ivi  inclusi  quelli   degli   uffici   di   diretta
collaborazione, sono adottati con le modalita'  di  cui  all'articolo
4-bis del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97.  Nelle   more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e del  turismo  di  cui  al
primo periodo,  la  Direzione  generale  per  la  valorizzazione  dei
territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata
nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale. 
  5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le
attivita' culturali si avvale, per lo svolgimento delle  funzioni  in
materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni  organiche
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  del
turismo. 
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal  Ministero
delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  al
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 novembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento  alle  risorse
umane, il trasferimento opera per il personale  del  Ministero  delle
politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  a  tempo
indeterminato, ivi compreso il personale in  assegnazione  temporanea
presso  altre  amministrazioni,  nonche'   il   personale   a   tempo
determinato con incarico  dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  entro  i
limiti del contratto in  essere,  individuato  con  il  provvedimento
adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12  novembre  2018.  La  revoca
dell'assegnazione  temporanea  presso   altre   amministrazioni   del
personale trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella
competenza del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali.  Con
riferimento alle risorse  finanziarie,  il  trasferimento  opera  con
riferimento alle risorse  finanziarie  non  impegnate  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  afferenti  alle  spese  di
funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli
oneri di conto capitale,  trasferite  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei  ministri  12  novembre  2018,  come  da
tabella 4 allegata al medesimo  decreto,  le  quali  sono  nuovamente
iscritte sui pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
  7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle  risorse  finanziarie
relative alle politiche in materia di turismo, compresa  la  gestione
dei residui passivi e perenti,  e'  esercitata  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la  legge
di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con  successivo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  si  provvede  ad
effettuare le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di
residui, di competenza e  di  cassa,  tra  gli  stati  di  previsione
interessati. 
  8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici  attivi  e
passivi,  facenti  capo  al  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo  transitano
in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. La dotazione organica del Ministero per i beni e  le  attivita'
culturali e' incrementata in misura corrispondente al  personale  non
dirigenziale trasferito dal Dipartimento del  turismo  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali  e  del  turismo,  ai
sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo. 
  11. Al personale delle qualifiche non  dirigenziali  trasferito  ai
sensi del presente articolo  si  applica  il  trattamento  economico,
compreso  quello   accessorio,   previsto   nell'amministrazione   di
destinazione e continua  ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,
l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le  modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente. 
  12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione  del
trattamento economico, spettante al personale trasferito.  A  partire
dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al  trattamento
economico  del  personale,  compresa  la  quota  del  Fondo   risorse
decentrate, sono allocate  sui  pertinenti  capitoli  iscritti  nello
stato di previsione della  spesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali. Tale importo considera i costi  del  trattamento
economico corrisposto al personale trasferito  e  tiene  conto  delle
voci retributive fisse e continuative, del  costo  dei  buoni  pasto,
della  remunerazione  del  lavoro  straordinario  e  del  trattamento
economico avente carattere di premialita' di  cui  al  Fondo  risorse
decentrate. 
  13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  1,  il  numero  7)  e'  sostituito  dal
seguente:  «7)  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali;»  e  il  numero  12)  e'  sostituito  dal  seguente:  «12)
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;»; 
    b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) e' abrogata; 
    c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro»  e'  sostituita
dalla seguente: «tre»; 
    d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo
e sport» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  beni  paesaggistici,
spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»; 
    e) all'articolo 53, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «Il  Ministero  cura   altresi'   la   programmazione,   il
coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i
rapporti con  le  Regioni  e  i  progetti  di  sviluppo  del  settore
turistico, le relazioni con  l'Unione  europea  e  internazionali  in
materia di turismo, fatte salve le  competenze  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e i  rapporti  con
le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»; 
    f)  all'articolo  54,  comma  1,  la  parola:  «venticinque»   e'
sostituita dalla seguente: «ventisette». 
  14. All'articolo 16  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole:  «Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo»; 
    b) le parole: «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo». 
  15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6: 
    a) le parole:  «Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo»; 
    b) le parole: «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo». 
  16.  La  denominazione:  «Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni  effetto  e  ovunque
presente   in   provvedimenti   legislativi   e   regolamentari,   la
denominazione: «Ministero per i beni e le  attivita'  culturali».  La
denominazione:  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente  in
provvedimenti  legislativi   e   regolamentari,   la   denominazione:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo». 
  17. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge   di   conversione   del   presente   decreto,    lo    statuto
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo  e'  modificato  al  fine  di
prevedere la vigilanza da  parte  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo. 
  18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2,  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, lettera g),
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76: 
                «Art.  4  (Uffici  di  diretta   collaborazione).   -
          (Omissis). 
                5.  Il  trattamento  economico  onnicomprensivo   del
          personale addetto agli Uffici di diretta  collaborazione  e
          dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi
          dell'art. 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni,  nelle  seguenti
          misure: 
              (Omissis). 
                  g)  il  trattamento  economico  del  personale  con
          contratto a tempo determinato e di quello con  rapporto  di
          collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
          Ministro  all'atto  del  conferimento  dell'incarico.  Tale
          trattamento, comunque, non puo' essere superiore  a  quello
          corrisposto al  personale  dipendente  dell'amministrazione
          che svolge funzioni equivalenti. Il  relativo  onere  grava
          sugli  stanziamenti  dell'unita'   previsionale   di   base
          «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del
          Ministro»  dello  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero;». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2018, n. 97: 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -
          (Omissis). 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23e dell'8 per cento della dotazione  organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di  cui  aldecreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  2  (Ministeri).  -  1.  I  Ministeri  sono   i
          seguenti: 
                  1)  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale; 
                  2) Ministero dell'interno; 
                  3) Ministero della giustizia; 
                  4) Ministero della difesa; 
                  5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  6) Ministero dello sviluppo economico; 
                  7) Ministero delle politiche agricole alimentari  e
          forestali; 
                  8)  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare; 
                  9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
                  11) Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                  12) Ministero per i beni e le attivita' culturali e
          per il turismo; 
                  13) Ministero della salute. 
                2. I ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,   nonche'   per   mezzo    delle    agenzie
          disciplinate dal presente decreto legislativo, le  funzioni
          di spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le  aree
          funzionali  indicate  per  ciascuna   amministrazione   dal
          presente decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
                3. Sono in ogni caso attribuiti  ai  ministri,  anche
          con  riferimento  alle  agenzie  dotate   di   personalita'
          giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo  politico
          di cui agliarticoli 3e14 del decreto legislativo n. 29  del
          1993e la relativa responsabilita'. 
                4.  I  ministeri  intrattengono,  nelle  materie   di
          rispettiva competenza, i rapporti con  l'Unione  europea  e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore, fatte salve  le  competenze  del  ministero  degli
          affari esteri.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  33  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 33  (Attribuzioni).  -  1.Il  ministro  per  le
          politiche agricole e il ministero per le politiche agricole
          assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle
          politiche agricole e forestali e ministero delle  politiche
          agricole e forestali. 
                2.Sono  attribuiti  al  ministero  le  funzioni  e  i
          compiti spettanti allo Stato in materia  di  agricoltura  e
          foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2  del  decreto
          legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  fatto  salvo  quanto
          previsto   dagliarticoli   25e26   del   presente   decreto
          legislativo. 
                3.Il ministero  svolge  in  particolare,  nei  limiti
          stabiliti dal predettoart.  2  del  decreto  legislativo  4
          giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
          aree funzionali: 
                  a)   agricoltura   e    pesca:    elaborazione    e
          coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  Bolzano,  delle  linee  di  politica  agricola  e
          forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione,
          cura  e  rappresentanza  degli  interessi  della  pesca   e
          acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in  sede
          comunitaria  ed  internazionale;  disciplina   generale   e
          coordinamento delle  politiche  relative  all'attivita'  di
          pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle  risorse
          ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di
          esportazione dei prodotti ittici,  nell'applicazione  della
          regolamentazione comunitaria e di  quella  derivante  dagli
          accordi  internazionali  e  l'esecuzione   degli   obblighi
          comunitari ed internazionali riferibili a livello  statale;
          adempimenti relativi al Fondo  Europeo  di  Orientamento  e
          Garanzia  in  Agricoltura  (Feoga),  sezioni   garanzia   e
          orientamento, a livello nazionale e  comunitario,  compresa
          la verifica della regolarita' delle operazioni relative  al
          Feoga, sezione garanzia; riconoscimento e  vigilanza  sugli
          organismi  pagatori  statali  di   cui   alregolamento   n.
          1663/95della Commissione del 7 luglio 1995; 
                  b) qualita' dei prodotti agricoli  e  dei  servizi:
          riconoscimento   degli    organismi    di    controllo    e
          certificazione   per   la   qualita';   trasformazione    e
          commercializzazione dei prodotti agricoli e  agroalimentari
          come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea,  come  modificato   dal
          trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
          209; tutela e valorizzazione della  qualita'  dei  prodotti
          agricoli e  ittici;  agricoltura  biologica;  promozione  e
          tutela della produzione ecocompatibile  e  delle  attivita'
          agricole  nelle   aree   protette;   certificazione   delle
          attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
          del  codex  alimentarius;  valorizzazione   economica   dei
          prodotti agricoli,  e  ittici;  riconoscimento  e  sostegno
          delle unioni e delle associazioni nazionali dei  produttori
          agricoli;   accordi   interprofessionali   di    dimensione
          nazionale;   prevenzione   e   repressione   -   attraverso
          l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10
          del decreto legge 18 giugno 1986, n.  282,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  1986,  n.  462-  nella
          preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari  e
          ad uso agrario; controllo sulla  qualita'  delle  merci  di
          importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale; 
                  b-bis (abrogata).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  34  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 34 (Ordinamento). - 1.Il ministero si  articola
          in dipartimenti disciplinati ai sensi degliarticoli 4e5 del
          presente decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali
          definite nel precedente articolo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  52,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero per i beni
          e le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme
          deldecreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo
          unico approvato condecreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.
          490, le attribuzioni spettanti allo  Stato  in  materia  di
          beni culturali,  beni  paesaggistici,  spettacolo,  cinema,
          audiovisivo e turismo, eccettuate quelle attribuite,  anche
          dal presente decreto, ad altri ministeri o  ad  agenzie,  e
          fatte in ogni caso  salve,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          degliarticoli 1, comma 2, e3, comma 1,  lettere  a)  e  b),
          della legge 15 marzo 1997, n.  59,  le  funzioni  conferite
          dalla  vigente  legislazione  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali. 
                2. Al ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  53  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 53 (Aree funzionali). -  1.  Il  ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni  di  spettanza  statale  in
          materia di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei  beni
          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
          musicali,  cinematografiche,  di  danza,  circensi,   dello
          spettacolo viaggiante), anche tramite la  promozione  delle
          produzioni     cinematografiche,     radiotelevisive      e
          multimediali; promozione del libro e sviluppo  dei  servizi
          bibliografici e bibliotecari  nazionali;  promozione  della
          cultura urbanistica e architettonica e partecipazione  alla
          progettazione di opere destinate  ad  attivita'  culturali;
          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
          materie   di   competenza,    anche    mediante    sostegno
          all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul  CONI
          e sull'Istituto del credito  sportivo.  Il  Ministero  cura
          altresi'  la  programmazione,   il   coordinamento   e   la
          promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti
          con le Regioni e  dei  progetti  di  sviluppo  del  settore
          turistico,   le   relazioni   con   l'Unione   europea    e
          internazionali  in  materia  di  turismo,  fatte  salve  le
          competenze  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale,   e   i   rapporti   con   le
          associazioni di categoria e le imprese turistiche.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  54,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in uffici  dirigenziali  generali  centrali  e  periferici,
          coordinati da un segretario generale, e in non piu' di  due
          uffici  dirigenziali  generali  presso  il  Gabinetto   del
          Ministro. Il numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,
          incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a
          ventisette. 
                2.L'individuazione e l'ordinamento degli  uffici  del
          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4. 
                2-bis.A seguito del verificarsi di eventi  calamitosi
          di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato
          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la
          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 31
          maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  29  luglio  2014,  n.  106,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 16 (Trasformazione di  ENIT  in  ente  pubblico
          economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.).  -  1.
          Al fine di assicurare risparmi  della  spesa  pubblica,  di
          migliorare    la    promozione    dell'immagine    unitaria
          dell'offerta   turistica   nazionale   e    favorirne    la
          commercializzazione, anche in  occasione  della  Presidenza
          italiana   del   semestre   europeo   e   di   EXPO   2015,
          l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' trasformata in ente
          pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
                2.  L'ENIT,  nel  perseguimento  della  missione   di
          promozione  del  turismo,   interviene   per   individuare,
          organizzare,  promuovere  e  commercializzare   i   servizi
          turistici e culturali e per favorire la commercializzazione
          dei  prodotti  enogastronomici,  tipici  e  artigianali  in
          Italia  e  all'estero,  con  particolare  riferimento  agli
          investimenti  nei   mezzi   digitali,   nella   piattaforma
          tecnologica   e   nella   rete   internet   attraverso   il
          potenziamento del portale «Italia.it»,  anche  al  fine  di
          realizzare e distribuire una Carta del turista, anche  solo
          virtuale,  che  consenta,  mediante  strumenti   e   canali
          digitali e apposite convenzioni  con  soggetti  pubblici  e
          privati, di effettuare pagamenti a prezzo  ridotto  per  la
          fruizione integrata di  servizi  pubblici  di  trasporto  e
          degli istituti e dei luoghi della cultura. 
                3. L'ENIT  ha  autonomia  statutaria,  regolamentare,
          organizzativa, patrimoniale, contabile e  di  gestione.  Ne
          costituiscono gli organi il  presidente,  il  consiglio  di
          amministrazione e il collegio dei revisori  dei  conti.  La
          sua  attivita'  e'  disciplinata  dalle  norme  di  diritto
          privato. L'ENIT stipula convenzioni con  le  Regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, gli  enti  locali
          ed altri enti  pubblici.  Fermo  restando  quanto  disposto
          dall'articolo37, comma  terzo,  deldecreto  del  Presidente
          della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  le  attivita'
          riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione  con
          le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e  gli
          istituti  italiani  di  cultura  sono  regolate  da  intese
          stipulate con il Ministero degli affari esteri. 
                4.  Fino  all'insediamento  degli  organi   dell'ente
          trasformato  e  al  fine  di  accelerare  il  processo   di
          trasformazione, l'attivita' di  ENIT  prosegue  nel  regime
          giuridico vigente e le funzioni dell'organo  collegiale  di
          amministrazione   sono    svolte    da    un    commissario
          straordinario, nominato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
          e le attivita' culturali e per  il  turismo,  entro  il  30
          giugno 2014. 
                5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto  si  provvede  all'approvazione
          del nuovo statuto dell'ENIT. Lo statuto, adottato  in  sede
          di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali  e  per  il  turismo.  Il   presidente
          dell'ENIT e' nominato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo. 
                6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente
          nell'ambito delle finalita' di cui al comma  2  e  prevede,
          tra l'altro, senza alcun nuovo  o  maggiore  onere  per  la
          finanza pubblica, l'istituzione di  un  consiglio  federale
          rappresentativo delle agenzie regionali per il  turismo  e,
          in assenza di queste ultime,  degli  uffici  amministrativi
          competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni
          progettuali  e  consultive  nei  confronti   degli   organi
          direttivi di cui al comma  3.  I  componenti  del  predetto
          consiglio non hanno diritto ad alcun compenso,  emolumento,
          indennita' o rimborso  di  spese.  Lo  statuto  stabilisce,
          altresi', che il consiglio di amministrazione sia composto,
          oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri  nominati
          dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il
          turismo,  di  cui  uno  su  designazione  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro sentite
          le     organizzazioni     di     categoria     maggiormente
          rappresentative, nel rispetto della disciplina  in  materia
          di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi  presso
          le pubbliche amministrazioni di cui aldecreto legislativo 8
          aprile 2013, n. 39. Lo  statuto  provvede  alla  disciplina
          delle funzioni e delle  competenze  degli  organismi  sopra
          indicati e della  loro  durata,  nonche'  dell'Osservatorio
          nazionale del turismo. L'ENIT puo' avvalersi del patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  43  del
          testo unico approvato conregio decreto 30 ottobre 1933,  n.
          1611, e successive modificazioni. 
                7.  Tramite  apposita  convenzione   triennale,   con
          adeguamento annuale per ciascun esercizio  finanziario,  da
          stipularsi tra il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali  e  per  il  turismo,   sentita   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, e  il  presidente
          dell'ENIT, sono definiti: 
                  a)   gli   obiettivi   specificamente    attribuiti
          all'ENIT, nell'ambito della missione ad  esso  affidata  ai
          sensi e nei termini di cui ai commi  2  e  6  del  presente
          articolo; 
                  b)  i  risultati  attesi  in  un   arco   temporale
          determinato; 
                  c)  le  modalita'  degli  eventuali   finanziamenti
          statali e regionali da accordare all'ENIT stessa; 
                  d) le strategie per il miglioramento dei servizi; 
                  e)  le  modalita'  di  verifica  dei  risultati  di
          gestione; 
                  f)  le  modalita'  necessarie  ad   assicurare   al
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismola  conoscenza  dei   fattori   gestionali   interni
          all'ENIT, tra cui  l'organizzazione,  i  processi  e  l'uso
          delle risorse; 
                  f-bis)  e  procedure  e  gli  strumenti  idonei   a
          monitorare  la  reputazione  dell'Italia  nella  rete  web,
          nell'ambito degli interventi volti a  migliorare  l'offerta
          turistica nazionale. 
                8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai  sensi
          del presente articolo, continua ad  applicarsi,  fino  alla
          individuazione nello statuto  dello  specifico  settore  di
          contrattazione  collettiva,  il  contratto  collettivo   di
          lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, il  Commissario  di
          cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta
          un piano di riorganizzazione del  personale,  individuando,
          compatibilmente con le disponibilita'  di  bilancio,  sulla
          base di requisiti oggettivi e in considerazione  dei  nuovi
          compiti dell'ENIT e anche  della  prioritaria  esigenza  di
          migliorare la  digitalizzazione  del  settore  turistico  e
          delle attivita' promo-commerciali,  la  dotazione  organica
          dell'ente come trasformato ai sensi del presente  articolo,
          nonche' le unita' di personale in servizio  presso  ENIT  e
          Promuovi  Italia  S.p.A.   da   assegnare   all'ENIT   come
          trasformata ai  sensi  del  presente  articolo.  Il  piano,
          inoltre,  prevede  la   riorganizzazione,   anche   tramite
          soppressione, delle sedi estere di ENIT. 
                9. Dopo l'approvazione del piano di cui al  comma  8,
          il personale a tempo indeterminato in servizio presso  ENIT
          assegnato  all'ente  trasformato  ai  sensi  del   presente
          articolo puo' optare per la permanenza presso  quest'ultimo
          oppure per il passaggio  al  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il  turismoo  ad  altra  pubblica
          amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica  acquisisce  dall'ENIT
          l'elenco del personale interessato  alla  mobilita'  e  del
          personale in servizio presso ENIT  non  assegnato  all'ENIT
          stessa dal medesimo piano di  riorganizzazione  di  cui  al
          comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione  presso
          le amministrazioni pubbliche, a favorirne la  collocazione,
          nei limiti della dotazione organica  delle  amministrazioni
          destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative
          risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione
          del personale presso  le  amministrazioni  interessate  con
          inquadramento   sulla   base   di   apposite   tabelle   di
          corrispondenza  approvate  con  il  medesimo  decreto.   Al
          personale   trasferito,   che   mantiene    l'inquadramento
          previdenziale di provenienza,  si  applica  il  trattamento
          giuridico  ed  economico,   compreso   quello   accessorio,
          previsto     nei     contratti      collettivi      vigenti
          dell'amministrazione di destinazione. 
                10. L'articolo12deldecreto-legge 14  marzo  2005,  n.
          35, convertito con modificazioni dallalegge 14 maggio 2005,
          n.   80,   e   successive   modificazioni,   e'   abrogato.
          Conseguentemente, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma
          4 pone in liquidazione la societa' Promuovi  Italia  S.p.A.
          secondo le disposizioni del Codice Civile.  Il  liquidatore
          della  societa'  Promuovi  Italia  S.p.a.  puo'   stipulare
          accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia  -
          Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo
          sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano  il  trasferimento
          presso queste ultime di unita' di personale  non  assegnate
          all'ENIT come trasformato ai sensi del  presente  articolo,
          anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione
          di servizi in essere alla data  di  messa  in  liquidazione
          della societa' Promuovi Italia S.p.a. 
                11.  Tutti  gli  atti  connessi  alle  operazioni  di
          trasformazione in ente pubblico economico di  ENIT  e  alla
          liquidazione della societa'  Promuovi  Italia  S.p.A.  sono
          esclusi da ogni tributo  e  diritto,  fatta  eccezione  per
          l'IVA,  e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
                12. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».