Art. 1-bis 
 
Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di  accoglienza  e
  assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e  conservazione  dei
  beni culturali. 
 
  1.  Nelle  more  dell'espletamento  delle   procedure   concorsuali
autorizzate ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  202
del 29 agosto 2019, al fine di assicurare  i  servizi  essenziali  di
accoglienza e  di  assistenza  al  pubblico,  nonche'  di  vigilanza,
protezione  e  conservazione  dei  beni  culturali  in  gestione,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unita' di personale
non  dirigenziale  appartenente  all'area  II,  di  cui  100   unita'
appartenenti alla posizione economica F2  e  50  unita'  appartenenti
alla posizione economica F1, individuate mediante apposita  procedura
selettiva. 
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per  il  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto  di
cui al presente  comma  individua  l'inquadramento  delle  unita'  di
personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B
allegata  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro  ripartizione
tra  i  diversi  istituti  o  luoghi   di   cultura   e   disciplina,
conseguentemente, le modalita' per la presentazione delle domande  di
partecipazione e per lo svolgimento della procedura  con  riferimento
alle sedi di assegnazione del personale. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a  decorrere
dall'anno 2021. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata  la
spesa di euro 145.000 per  l'anno  2020,  per  lo  svolgimento  delle
procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro  2.768.798  per
l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno  2021,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri.