Art. 1-ter 
 
Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela,  valorizzazione
  e fruizione degli istituti e luoghi della cultura. 
 
  1. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo,  verificata  l'impossibilita'  di  utilizzare   il   proprio
personale dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales
Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei
musei, nei parchi archeologici statali nonche' negli altri istituti e
luoghi della cultura, nelle more  dell'espletamento  delle  procedure
concorsuali autorizzate ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20  giugno  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 29 agosto  2019,  e  delle  ulteriori  procedure
necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del  Ministero  da
impiegare in tali  attivita'.  Per  le  finalita'  di  cui  al  primo
periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari  a  5
milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro  nell'anno  2020  e  a
245.000 euro nell'anno 2021. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020  e  a  245.000  euro  per
l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.  81,  e,
per gli anni 2020 e 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  3. All'articolo  110,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «e al funzionamento  e
alla  valorizzazione»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   al
funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione». 
  4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la  valorizzazione  degli
istituti e dei musei  dotati  di  autonomia  speciale,  gli  introiti
derivanti  da  quanto  previsto  dal  comma   3,   al   netto   della
corrispondente quota destinata al  funzionamento,  sono  versati  dai
medesimi istituti e musei all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  per  essere
destinati alla remunerazione delle particolari condizioni  di  lavoro
del  personale  coinvolto  in  specifici  progetti  locali  presso  i
predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del  15  per
cento  del  trattamento  tabellare  annuo  lordo,   secondo   criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  1,  del
          decreto-legge  28  giugno  2019,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81: 
                «Art. 2 (Misure urgenti per  il  finanziamento  delle
          attivita'  del  Ministero  per  i  beni  e   le   attivita'
          culturali). - 1. Al fine di assicurare lo  svolgimento  dei
          servizi generali di supporto alle attivita'  del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e delle  sue  strutture
          periferiche, e' autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00,
          per l'anno 2019, cui si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per l'anno 2019, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  per  i   beni   e   le   attivita'
          culturali.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  110,  comma  3,  del
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  110  (Incasso  e  riparto  di   proventi).   -
          (Omissis). 
                3. I proventi derivanti dalla vendita  dei  biglietti
          d'ingresso agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in
          consegna allo Stato sono destinati  alla  realizzazione  di
          interventi  per  la  sicurezza  e  la   conservazione,   al
          funzionamento, alla fruizione e alla  valorizzazione  degli
          istituti e dei  luoghi  della  cultura  appartenenti  o  in
          consegna  allo  Stato,  ai  sensi  dell'art.  29,   nonche'
          all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali,  anche
          mediante esercizio della prelazione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  23,  comma  2,  del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: 
                «Art. 23 (Salario accessorio  e  sperimentazione).  -
          (Omissis). 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal  1°gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo1, comma 2,  deldecreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'art. 1, comma 236, dellalegge  28  dicembre
          2015, n. 208e' abrogato. Per gli enti locali che non  hanno
          potuto destinare nell'anno  2016  risorse  aggiuntive  alla
          contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
          patto  di  stabilita'   interno   del   2015,   l'ammontare
          complessivo delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non puo' superare il corrispondente  importo
          determinato   per   l'anno   2015,   ridotto   in    misura
          proporzionale alla  riduzione  del  personale  in  servizio
          nell'anno 2016.».